Vicenza, Venerdì 1 Novembre 2024

>> Anno 2008

Perdite fiscali: termini per l'accertamento

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Tratteremo in questo articolo del tema dei termini per l'accertamento delle perdite fiscali, se cioè per la decorrenza si debba far riferimento, come parrebbe logico, all'anno di formazione della perdita o piuttosto, come sostiene l'Amministrazione finanziaria, all'anno di utilizzo della perdita stessa. E di tutta evidenza come, in questo secondo caso, i termini per l'accertamento, di fatto, vengano praticamente raddoppiati, passando dal quinto anno successivo al realizzo della perdita al quinto anno dall'utilizzo, che ben può essere anche l'ultimo anno del quinquennio. Ricordiamo come, per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, il termine sia stato ridotto a quattro anni. Riteniamo, come illustreremo, che i termini per l'accertamento siano quelli normali, e quindi i cinque (o quattro) periodi d'imposta successivi alla data di conseguimento della perdita. Come si vedrà, la fattispecie si presta però anche a comportamenti scorretti, da parte del contribuente, per cui si impone una disposizione che in ogni caso regoli la fattispecie, anche se non sapremmo come, al momento.

Esempio:
Il caso può così sintetizzarsi: • perdita fiscale dichiarata nell'esercizio 1997; utilizzo nell'esercizio 2002; • accertamento nell'esercizio 2007. Il termine normale per l'accertamento, relativamente alla perdita dichiarata nel 1997, sarebbe stato il 31 dicembre 2003 (5 periodi d'imposta dopo la. relativa dichiarazione; si prescinde ovviamente da eventuali proroghe legate alla mancata adesione ai condoni). Qualche Agenzia delle Entrate sostiene invece che la perdita è accertabile anche successivamente, nella fattispecie nel 2007, in quanto l'utilizzo si è verificato nel 2003 per il 2002, e nel 2007 i termini per l'accertamento per l'esercizio 2002 non erano evidentemente ancora scaduti. Il caso è, quindi, molto semplice, quasi banale, e stupisce invero osservare come non esista, ad oggi, giurisprudenza o dottrina sul punto. Una giustificazione forse c'è ed è che, molto probabilmente, nessun Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si era fino ad ora occupato di questo tema. (...)