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>> Anno 2010

Le perdite fiscali nel regime di trasparenza delle società di capitali

di Giuseppe Rebecca e Maurizio Zanni
Il Fisco, N. 18 - 3 maggio 2010 

1. Premessa

Con la riforma Ires del 2003 il legislatore ha in­trodotto nell’ordinamento tributario la possibili­tà, per le società di capitali che rispettano de­terminati requisiti, di optare per il regime della trasparenza fiscale, che da sempre rappresen­ta il sistema di tassazione naturale (e non dero­gabile) dei soggetti di cui all’art. 5 del Tuir. Più precisamente, sono previsti due regimi op­zionali di trasparenza:

• la “grande trasparenza”, di cui all’art. 115 del Tuir, applicabile alle società di capitali parteci­pate esclusivamente da altre società di capitali;

• la “piccola trasparenza”, di cui all’art. 116 del Tuir, riguardante le società a responsabili­tà limitata a ristretta base proprietaria, parte­cipate soltanto da persone fisiche, e con un volume di ricavi non superiore alle soglie pre­viste per l’applicazione degli studi di settore.

A seguito dell’esercizio dell’opzione per uno dei suddetti regimi, la società partecipata non deve assolvere l’Ires sul proprio reddito impo­nibile, poiché questo viene attribuito a ciascun socio partecipante, a prescindere dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il reddito della società “trasparente” viene dunque tassato in capo ai soci partecipanti, i quali sono tenuti a corrispondere l’Ires o l’Irpef, a seconda della loro natura giuridica. La società partecipata, seppur priva di soggettività passiva ai fini Ires, è comunque obbligata a de­terminare il reddito imponibile da imputare ai so­ci e a presentare la dichiarazione dei redditi, costituendo essa il riferimento soggettivo ai fini dell’accertamento del reddito “trasparente”. L’opzione per il regime della trasparenza ha, i­noltre, precise conseguenze anche sul tratta­mento delle perdite fiscali. Con l’introduzione nel nostro sistema tributario dei suddetti regimi opzionali di trasparenza, la già complessa ed articolata disciplina delle per­dite fiscali si è arricchita di ulteriori regole e di nuovi limiti che confermano, tra l’altro, una sorta di diffidenza del legislatore tributario nei confronti dell’utilizzo delle perdite. Ciò è da ricondurre, in generale, al timore di impieghi elusivi dell’istituto del riporto, come si è rilevato in sede di disamina della riportabili­tà delle perdite nelle operazioni di riorganizzazione aziendale. [1]

In seno al regime della trasparenza sono previste restrizioni sia con riguardo alle perdite fiscali della società partecipata maturate nei periodi di vigenza dell’opzione per il regime, la cui imputa­zione ai soci deve essere effettuata entro i limiti delle rispettive quote di patrimonio netto della partecipata, sia con riferimento alle perdite rea­lizzate dai soci partecipanti antecedentemente all’attivazione della tassazione per trasparenza. In particolare, queste perdite non possono più essere utilizzate per compensare i redditi impo­nibili che siano eventualmente imputati al socio dalla società “trasparente”, in forza dell’applica­zione dell’art. 115 ovvero 116 del Tuir. L’esame dell’utilizzo delle perdite fiscali nel­l’ambito della trasparenza delle società di capita­li viene condotto qui di seguito distinguendo fra:

• perdite della società partecipata anterio­ri all’opzione per la trasparenza, da sot­trarre ai redditi prodotti dalla società stessa nei periodi “coperti” dal regime della traspa­renza, prima della loro imputazione ai soci partecipanti;

• perdite maturate in capo alla società par­tecipata in vigenza dell’opzione per la trasparenza, da attribuire ai soci in propor­zione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite, e da questi, poi, utilizzate, secon­do modalità che variano in relazione alla loro natura giuridica;

• perdite dei soci della società partecipata anteriori all’opzione per la trasparenza, il cui utilizzo in compensazione con i redditi loro imputati dalla società “trasparente” è sta­to inibito.

2. Le perdite della società “trasparente”

Come già accennato, il trattamento delle perdite fiscali della società “trasparente” è diverso a se­conda che esse siano state realizzate anteceden­temente all’attivazione del regime di trasparen­za, ovvero siano maturate nei periodi di imposta in cui è efficace l’opzione per detto regime. In base al disposto del comma 2, ultimo periodo, dell’art. 7 del D.M. 23 aprile 2004, le perdite prodotte dalla società partecipata anterior­mente al periodo di trasparenza non posso­no mai essere imputate direttamente ai soci par­tecipanti, ma restano in capo alla società stessa, la quale può computarle in diminuzione del pro­prio reddito complessivo, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 84 del Tuir. Pertanto, qualora l’ammontare delle perdite fi­scali pregresse fosse inferiore al reddito del pe­riodo, la società “trasparente” sottrae l’intero im­porto di dette perdite dal reddito prodotto e im­puta, per trasparenza, la differenza positiva ai soci partecipanti.

Nel caso in cui, invece, le perdite pregresse fos­sero di ammontare superiore al reddito imponi­bile del periodo, la società partecipata può uti­lizzarle soltanto fino a concorrenza del red­dito, mentre le perdite che residuano, dopo tale compensazione, non essendo imputabili per tra­sparenza ai soci, restano in capo alla società partecipata, la quale potrà riportarle nei periodi di imposta successivi, entro i limiti temporali previsti dall’art. 84 del Tuir. Al riguardo, si confronti l’esempio numerico ri­portato nella tavola che segue.

Società trasparente

Perdite antecedenti l’opzione

Reddito imponibile del primo periodo di trasparenza (prima dell’utilizzo delle perdite pregresse)

Reddito imputato ai soci per trasparenza

Perdite residue riportabili dalla società trasparente

Alfa S.r.I

1.000

3.000

2.000

0

Beta S.r.I.

2.000

1.500

0

500

Per quanto concerne le perdite fiscali della so­cietà partecipata relative ai periodi in cui viene applicata la tassazione per trasparenza, oc­corre richiamare l’art. 115, comma 3, del Tuir, ai sensi del quale dette perdite “sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società par­tecipata”.

Tale disposizione opera anche con riferimento alle perdite fiscali delle società a responsa­bilità limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della “piccola traspa­renza”, in forza del richiamo al terzo periodo del comma 3 dell’art. 115, contenuto nel comma 2 dell’art. 116 del Tuir.


La perdita fiscale prodotta dalla società parteci­pata, in vigenza del regime di tassazione per tra­sparenza, al pari del reddito imponibile, viene quindi imputata pro quota a ciascun socio e concorre, perciò, con segno negativo, alla forma­zione del suo reddito.

Analogamente a quanto previsto per il regime di trasparenza delle società di persone, è da rite­nersi che la perdita fiscale della società “traspa­rente” possa essere imputata soltanto a coloro i quali posseggono la qualifica di socio alla da­ta di chiusura del periodo d’imposta, con la conseguenza che, in caso di cessione della partecipazione nella società “trasparente” av­venuta prima di tale data, la quota di perdita fi­scale del periodo, riferibile a tale partecipazione, dovrà essere imputata per intero al socio ac­quirente.

Inoltre, sulla scorta di quanto precisato dall’A­genzia delle Entrate[2] con riferimento all’imputa­zione per trasparenza del reddito imponibile (ma la precisazione dovrebbe senz’altro valere anche per le perdite fiscali), si deve ritenere che gli atti mediante i quali vengono, in corso d’an­no, modificate le percentuali di partecipa­zione alle perdite d’esercizio, lasciando immuta­ta la compagine sociale, esplichino la loro ef­ficacia, ai fini dell’imputazione della perdita, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le percentuali stesse sono state va­riate, e che, quindi, la perdita fiscale sia da ri­partire fra i soci in base alle percentuali di partecipazione alle perdite in essere all’inizio del periodo d’imposta.

Le modalità tecniche di attribuzione delle perdite fiscali ai soci della società “trasparen­te” sono stabilite dall’art. 7 del D.M. 23 aprile 2004, il quale precisa, anzitutto, che l’impu­tazione per trasparenza delle perdite ai soci deve avvenire nel periodo d’imposta (del socio) in corso alla data di chiusura del periodo d’imposta della società partecipata. Le implicazioni di tale regola di imputazione temporale sono illustrate nella tavola che segue.

Periodo d’imposta della società trasparente

Periodo d’imposta del socio partecipante

Periodo di imposta di imputazione della perdita

Coincidente con l’anno solare

Coincidente con l’anno solare

La quota di perdita dell’esercizio 2009 della società partecipata con­corre a formare il reddito del socio nel suo periodo d’imposta 2009

Coincidente con l’anno solare

Non coincidente con l’anno solare

La quota di perdita dell’esercizio 2009 della società partecipata con­corre a formare il reddito del socio nel suo periodo d’imposta 2009/2010

Non coincidente con l’anno solare

Coincidente con l’anno solare

La quota di perdita dell’esercizio 2009/2010 della società partecipata concorre a formare il reddito del so­cio nel suo periodo d’imposta 2010

L’altra importante precisazione, contenuta nel citato art. 7, è che le perdite fiscali della società partecipata relative ai periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite d’esercizio. Dunque, in conformità alla possibilità, introdot­ta con la riforma del diritto societario, di creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi in ordine all’incidenza delle perdite, il legislatore tributario non richiama, per l’impu­tazione delle perdite, la quota di partecipazione agli utili, atteso, che, in qualche caso, essa po­trebbe essere diversa dalla quota di partecipa­zione alle perdite.

Pertanto, nell’ipotesi in cui il socio sia titolare di azioni che conferiscono diritti diversi in caso di produzione di utili e di perdite, quest’ultime do­vranno essere imputate al socio in base alla per­centuale di partecipazione alle perdite e non a quella di partecipazione agli utili. Occorre, poi, rilevare che le perdite fiscali pro­dotte dalla società partecipata durante il regime di trasparenza non possono essere imputate ai propri soci in misura eccedente le rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata stessa.

Per determinare la quota massima di perdita fi­scale imputabile al socio è, quindi, necessario individuare preliminarmente il patrimonio netto al quale applicare la percentuale di partecipa­zione al capitale sociale del socio, che può essere diversa da quella di partecipazione alle perdite. Al riguardo, va ricordato che, secondo quanto stabilito dal citato decreto attuativo delle dispo­sizioni sulla trasparenza, il patrimonio netto contabile rilevante ai fini della limitazione in e­same deve essere misurato con riferimento alla data di chiusura del periodo d’imposta della so­cietà partecipata, senza considerare la perdita (civilistica) dell’esercizio e aggiungendo i conferimenti in denaro e in natura effettua­ti dai soci dopo la chiusura dell’esercizio, ma en­tro la data di approvazione del relativo bilancio. Il conteggio da effettuare per individuare il pa­trimonio netto rilevante è, dunque, il seguente:

P.N. contabile della partecipata alla data di chiusura dell’esercizio (voce A del passivo dello S.P.) + perdita dell’esercizio (voce A IX del passivo dello S.P.) + conferimenti effettuati dai soci entro l’approvazione del bilancio =

Patrimonio netto rilevante ai fini dell’imputazione della perdita

Ricordiamo, inoltre, che, sulla base di un’interpre­tazione letterale della norma in esame, la dottrina è pressoché unanime nel ritenere che:

• il patrimonio netto debba essere considerato al netto delle perdite degli esercizi prece­denti, atteso che la norma fa riferimento alla sola perdita dell’esercizio;

• nel caso in cui la partecipata realizzi al tempo stesso un utile civilistico ed una perdita fisca­le, per effetto, ad esempio, dell’applicazione di un’agevolazione fiscale o della rateizzazione di un componente reddituale positivo, l’utile dell’esercizio deve essere compreso nel pa­trimonio netto;

• sono rilevanti anche i conferimenti effettuati, entro la data di approvazione del bilancio d’e­sercizio, da soci diversi da quelli a cui sono imputate le perdite fiscali per trasparenza. Ciò si può verificare nel caso dell’ingresso di nuovi soci dopo la chiusura dell’esercizio, a seguito di un aumento del capitale sociale della società “trasparente”, oppure quando il socio che effet­tua il conferimento abbia acquistato, dopo la chiusura dell’esercizio, la partecipazione nella società “trasparente”, la cui perdita fiscale è im­putata al cedente, in quanto socio partecipante alla data di chiusura del periodo d’imposta.

Le perdite fiscali eventualmente eccedenti il suddetto limite del patrimonio netto, al pari delle perdite pregresse, restano in capo alla so­cietà partecipata, la quale le può computare in diminuzione dei propri redditi imponibili dei periodi di imposta successivi, riportandole a nuovo, secondo le regole ordinarie previste dal­l’art. 84 del Tuir.

Tipologia di perdita

Regola di utilizzo

Perdite fiscali anteriori all’opzione per la trasparenza

Possono essere utilizzate soltanto dalla società trasparente per ridurre i propri redditi imponibili

Perdite fiscali del periodo di trasparenza

Vanno imputate ai soci in proporzione alle rispetti­ve quote di partecipazione alle perdite e nei limiti della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata

Perdite fiscali del periodo di trasparenza eccedenti il limite del patrimonio netto

Sono riportate a nuovo dalla società trasparente

3. L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci

Dopo aver esaminato le regole di imputazione delle perdite realizzate dalla società partecipata, durante i periodi di imposta nei quali opera il regime di trasparenza, è necessario analizzare come tali perdite possono essere utilizzate dai soci partecipanti.

Tale analisi deve essere condotta distinguendo il caso della trasparenza delle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di ca­pitali, di cui all’art. 115 del Tuir, da quello della trasparenza delle S.r.I. a ristretta base proprieta­ria, partecipate unicamente da persone fisiche, contemplato dall’art. 116 del Tuir.

L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti all’Ires

Nel caso della trasparenza fiscale ex art. 115, la quota di perdita della società “trasparente” im­putata alla società partecipante rappresenta per quest’ultima un componente negativo di red­dito, da indicare nel rigo RF58, colonna 2, del Modello UNICO 2010-SC.

Quindi, detta perdita, come precisato dall’Agen­zia delle Entrate,[3] deve essere utilizzata dalla so­cietà partecipante per ridurre il proprio reddito complessivo del periodo, in via prioritaria ri­spetto alle eventuali perdite fiscali pregresse, le quali possono essere utilizzate in compensazio­ne se e nella misura in cui trovano capienza nel reddito che residua.

Esempio

Un esempio numerico può chiarire quanto appe­na detto.

La società X S.p.a, insieme con i soci A S.r.I. (quo­ta partecipazione 50%) e B S.r.I. (quota partecipa­zione 50%), opta per il regime della trasparenza a partire dall’anno 2009. Tutti i soggetti chiudono l’esercizio al 31.12. La società partecipata realizza nel 2009 una perdita fiscale di 1.000. Il socio A ha un reddito “proprio” del 2009 pari a 2.000 e perdi­te pregresse per 1.800. Il socio B ha un reddito “proprio” del 2009 pari a 4.000 e perdite pregresse per 1.200.

L’utilizzo delle perdite fiscali da parte dei soci partecipanti A e B è illustrato nella tabella che segue.

Socio partecipante

Perdite pregresse

Reddito proprio relativo al 2009

Quota perdita attribuita per trasparenza

Perdite pregresse utilizzate nel 2009

Reddito imponibile del 2009

Perdite riportate a nuovo

A s.r.l.

- 1.800

2.000

- 500

1.500

0

-300

B s.r.l.

- 1.200

4.000

-500

1.200

2.300

0

Confluendo nel reddito complessivo dichia­rato dal socio partecipante, la quota di perdita fiscale imputata dalla società “trasparente” per­de, dunque, la propria identità.

Essa, cioè, non mantiene le caratteristiche che aveva maturato in capo alla società “trasparen­te”, bensì assume quelle proprie del reddito in cui è confluita, con la conseguenza che, per veri­ficare se la perdita è illimitatamente riporta­bile o riportabile entro il limite temporale del quinquennio, è necessario fare riferimento all’anzianità del socio che riceve la perdita e non a quella della società partecipata. Se, per esempio, alla società partecipante X S.r.l. viene imputata per trasparenza dalla società par­tecipata Y S.p.a., di nuova costituzione, una perdi­ta di 500 nell’anno in cui ha realizzato un reddito “proprio” pari a 200, la società X dichiarerà una perdita fiscale di 300, che potrà essere considerata illimitatamente riportabile soltanto se essa è rela­tiva ad uno dei suoi primi tre periodi di imposta, a nulla rilevando la circostanza che la società parte­cipata Y sia di recente costituzione.

L’utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti all’Irpef

Nel caso della “piccola trasparenza”, contem­plata dall’art. 116 del Tuir, le perdite della socie­tà partecipata prodotte durante il periodo di va­lidità dell’opzione e imputate per trasparenza ai soci possono essere utilizzate da quest’ultimi con modalità che variano a seconda che la par­tecipazione nella società “trasparente” sia stata o meno acquisita nell’esercizio di un’attività d’impresa.

Nella prima ipotesi vale quanto si è sopra detto con riguardo all’utilizzo della perdita fiscale da parte del socio soggetto Ires, nel senso che la quota di perdita ricevuta per trasparenza rap­presenta per il socio imprenditore individua­le un componente negativo del reddito del­l’impresa individuale da questi esercitata, da in­dicare nel rigo RF43, colonna 2, del Modello UNICO 2010 PF, se trattasi di impresa in con­tabilità ordinaria, ovvero nel rigo RG25, co­lonna 2, dello stesso modello, se trattasi di im­presa in regime contabile semplificato. L’effetto dell’imputazione della suddetta quota di perdita può essere quello di ridurre il reddito dell’impresa del socio partecipante, ovvero quel­lo di originare una perdita fiscale o una maggio­re perdita fiscale, che l’imprenditore potrà uti­lizzare, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 8 del Tuir, espressamente richiamate dal comma 2 dell’art. 116 del Tuir. In pratica, se l’impresa individuale è in contabi­lità ordinaria, la perdita fiscale da essa deri­vante, in cui è confluita anche la quota di perdi­ta “trasparente”, può essere utilizzata in com­pensazione solo verticale, nel senso che può essere sottratta soltanto ad eventuali altri redditi d’impresa posseduti dal socio nel periodo, ripor­tando ai periodi d’imposta successivi l’eventuale eccedenza, seppur nei limiti temporali previsti dal citato art. 8 del Testo unico. Se, invece, l’impresa individuale è in regime contabile semplificato, la perdita potrà essere utilizzata in compensazione orizzontale nel­l’ambito del reddito complessivo, senza possibi­lità di riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza. [4] Nell’ipotesi in cui la partecipazione nella so­cietà “trasparente” non sia detenuta in regi­me d’impresa, la quota di perdita fiscale che il socio partecipante riceve da tale società mantie­ne la sua originaria qualificazione di perdita prodotta in regime di contabilità ordinaria. Essa, pertanto, può essere utilizzata soltanto per diminuire eventuali altri redditi di impresa pos­seduti dal socio nel periodo d’imposta, derivanti dalla partecipazione in altre società o dall’eserci­zio in forma individuale di un’attività d’impresa. In caso di assenza o di incapienza di tali redditi, la perdita eccedente potrà essere impiegata per ridurre, negli esercizi successivi, i redditi impu­tati per trasparenza dalla società partecipata stessa o altri redditi di impresa, nel rispetto dei limiti temporali previsti dall’art. 8 del Tuir, i quali andranno verificati facendo riferimento, in tal caso, all’anzianità della società partecipata che ha generato la perdita.

Utilizzo delle perdite “trasparenti” da parte dei soci soggetti Irpef

Partecipazione detenuta in regime d’impresa

La perdita “trasparente” confluisce nel reddito d’impresa, di cui assume tutte le caratteristiche. Se da tale reddito emerge una perdita, la stessa è utilizzata con modalità che variano a seconda del regime contabile dell’impresa.

Partecipazione non detenuta in regime d’impresa

La perdita “trasparente” mantiene la sua originaria qualificazione di perdita d’im­presa generata in regime di contabilità ordinaria e può essere compensata soltan­to con altri redditi d’impresa conseguiti nello stesso periodo e per la differenza nei successivi, ma entro determinati limiti temporali, per l’intero importo che trova capienza in essi.

4.1 limiti alla compensazione delle perdite dei soci antecedenti all’opzione

La disciplina delle perdite fiscali nell’ambito dei regimi opzionali di trasparenza delle società di capitali è stata modificata dall’art. 36, comma 9, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con il quale il legi­slatore è intervenuto sulla compensabilità del­le perdite pregresse dei soci che prendono parte alla tassazione per trasparenza, aggiun­gendo alla fine del comma 3 dell’art. 115 del Tuir la previsione secondo cui “le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi impu­tati dalle società partecipate”. Tale disposizione, in forza del richiamo all’art. 115, comma 3, quarto periodo, inserito nel com­ma 2 dell’art. 116 del Tuir, si applica anche con riguardo alle perdite fiscali pregresse dei soci (persone fisiche) delle società a responsabili­tà limitata a ristretta base proprietaria che optano per il regime della trasparenza di cui al citato art. 116.

Lo scopo della modifica normativa in esame, secondo quanto indicato nella relazione di accompagnamento al decreto legge testé citato, è quello di contrastare, nell’ambito dei gruppi societari, comportamenti finalizzati, in una logica di pianificazione fiscale, a ridurre le parteci­pazioni detenute dal socio per poter accedere al regime della tassazione per trasparenza, anziché al consolidato fiscale, riuscendo così a sot­trarre le perdite fiscali pregresse realizzate dallo stesso con gli utili delle partecipate, aggirando la previsione dell’art. 118, comma 2, del Tuir, che vieta alle società che partecipano alla tassa­zione consolidata di compensare le proprie per­dite fiscali relative agli esercizi anteriori alla tas­sazione di gruppo con i redditi delle altre società consolidate.

Si sottolinea che la limitazione qui sopra de­scritta non riguarda le perdite fiscali dei soci della società “trasparente” realizzate nei periodi di imposta per i quali vige l’opzione per la tra­sparenza.

Dette perdite possono, infatti, essere utilizzate in compensazione sia per ridurre i redditi generati “in proprio” dal socio sia per assorbire i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata. Pertanto, in seno al regime della trasparenza delle società di capitali, oltre alla comune distinzione di tipo cronologico delle perdite fiscali, che vede le stesse suddivise per anno di formazione, si riscon­tra un’ulteriore differenziazione fra perdite a compensabilità ristretta”, in quanto utilizza­bili per compensare soltanto la materia imponibi­le generata direttamente dal socio e perdite a

compensabilità piena”, utilizzabili per com­pensare anche i redditi imputati al socio per tra­sparenza dalla società partecipata.

Trattamento delle perdite pregresse dei soci

Perdite pregresse dei periodi antecedenti all’opzione per la trasparenza

Non possono essere compensate con i redditi ricevuti per trasparenza

Perdite pregresse maturate durante la trasparenza

Possono essere compensate sia con il reddito d’impre­sa prodotto “in proprio” sia con i redditi ricevuti per trasparenza

Al riguardo, è stato correttamente affermato[5] che, per effetto della limitazione in esame, nell’ambito del regime della trasparenza delle società di capi­tali si configura uno schema di impiego e di mo­vimentazione delle perdite definibile come a “dop­pio binario”.

Le perdite movimentate per prime sono quelle a spendibilità ristretta, le quali saran­no utilizzate sino concorrenza del reddito pro­dotto “in proprio” dal socio; dopo di che saranno utilizzate le perdite a spendibilità piena per compensare sia l’eventuale quota residua di red­dito prodotto “in proprio” dal socio sia la quota di reddito imputata al socio per trasparenza dal­la società partecipata. Facciamo un esempio numerico.

La Alfa S.r.l. opta congiuntamente con le società partecipanti Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., socie cia­scuna al 50%, per il regime della trasparenza ex art. 115 del Testo unico, a decorrere dal periodo d’imposta 2008. Tutte le società hanno l’eserci­zio coincidente con l’anno solare. Inoltre le per­centuali di partecipazione agli utili e alle perdite sono uguali tra loro e corrispondono a quelle di partecipazione al capitale sociale. Le perdite dei soci Beta e Gamma, anteriori al­l’opzione per la trasparenza, ammontano, rispet­tivamente, a 2.000 e a 500.

Nel primo periodo di trasparenza la società par­tecipata realizza una perdita pari a 100, che vie­ne imputata pro quota ai soci Beta e Gamma, i quali hanno la seguente situazione:

Società partecipante

Reddito prodotto in “proprio” nel 2008

Reddito ricevuto per trasparenza nel 2008

Reddito dichiarato per l’anno 2008

Beta

- 500

-50

-550

Gamma

- 800

-50

-850

Nel 2009 la società partecipata Alfa realizza un reddito positivo pari a 1.200. A prescindere dal­l’imputazione per trasparenza di tale risultato, i soci Beta e Gamma conseguono “in proprio” un reddito pari, rispettivamente, a 1.000 e a 900. Nella tabella che segue sono illustrati gli utilizzi nel 2009 (2° periodo di trasparenza) delle perdite fiscali pregresse da parte dei due soci partecipanti.

Società partecipante

Risultato fiscale prodotto in “proprio” nel 2009

Reddito ricevuto per trasparenza

nel 2009

Perdite pregresse ante traspa­renza com­pensate

Perdita del

primo periodo di trasparenza compensata

Reddito imponibile anno 2009

Perdite riportabili residue

Beta

+ 1.000

+ 600

- 2.000

-550

+ 50

- 1.000

Gamma

+ 900

+ 600

-500

- 850

+ 150

0

Il socio Beta utilizza le perdite ante trasparenza per azzerare il reddito conseguito “in proprio” nel 2009; dal reddito ricevuto per trasparenza può essere sottratta soltanto la perdita del primo periodo di trasparenza.

Nonostante le perdite fiscali pregresse eccedano i redditi positivi, Beta deve dichiarare per il 2009 un reddito imponibile pari a 50, riportando a nuovo perdite per 1.000.

Il socio Gamma utilizza interamente le perdite ante trasparenza per ridurre il reddito prodotto “in proprio”. La quota residua di tale reddito, pari a 400, e il reddito imputato per trasparenza, pari a 600, sono parzialmente compensati con la perdita del primo periodo di trasparenza, il cui utilizzo non è soggetto alla limitazione prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell’art 115 del Tuir.



[1] Si veda G. Rebecca-M. Zanni, Il riporto delle perdite fisca­li nelle operazioni straordinarie d'impresa, in "il fisco' n. 17/2010, fascicolo n. 1, pag. 2627.

[2] Si veda la circ. n. 49/E del 22 novembre 2004, in “il fisco” n. 45/2004, fascicolo n. 2, pag. 6824.

[3] Cfr. circ. n. 49/E del 2004, cit.

[4] Sulle modalità di utilizzo e di riporto delle perdite fiscale in relazione al regime contabile dell’impresa individuale, si veda G. Rebecca-M. Zanni, L’utilizzo delle perdite fisca­li: la disciplina generale, in “il fisco’ n. 15/2010, fascicolo n. 1, pag. 2290.

[5] Cfr. M. Poggioli, La limitata spendibilità delle perdite pre­gresse nei regimi opzionali di trasparenza, in “Corriere Tributario” n. 40/2006, pag. 3170.

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