>> Anno 2021

Due proposte dirompenti per le procedure concorsuali

di Giuseppe Rebecca
Diritto della crisi  (blog), 9 settembre 2021

Il Codice della Crisi ha un avvio tormentato, e la sua entrata in vigore continua a slittare, sia per motivi contingenti, sia anche, almeno a nostro avviso, per sue specifiche incongruenze. Appare infatti troppo drastico e fors’anche un po’ dirigistico, per certi versi. C’è tempo per qualche aggiustamento.

Si propongono allora due particolari interventi, forse non così rilevanti, ma non per questo meno importanti. Ci riferiamo alle sanzioni e alle penalità come pure ai privilegi, sempre con riferimento alle procedure concorsuali.

 

Sanzioni

Quanto alle sanzioni e penalità, si potrebbe prevedere che multe, ammende, pene pecuniarie, pene accessorie e qualsiasi penalità (di ogni genere, oppure solo fiscali) vengano annullate in caso di pagamento integrale, in sede di primo riparto, del debito in conto capitale (un po’ come è stato fatto, una tantum, con la legge n. 410 del 29 novembre 1997, art. 6 bis, conversione del D.L. 29 settembre 1997 n. 328, legge molto intelligente che non ci pare sia stata poi riproposta).

L’erario e gli enti coinvolti non ci rimetterebbero nulla, barattando le sanzioni con la velocità del pagamento, e i creditori potrebbero così trovare alla fine maggiore soddisfazione. Certo il curatore, o anche il commissario, nel caso di estensione della fattispecie anche ai concordati preventivi, dovrebbero fare delle previsioni, dei conteggi ad hoc, e appunto pagare eventualmente anche prima del dovuto imposte e contributi, a fronte di una riduzione del loro ammontare, ovviamente sempre senza ledere il principio della parità di trattamento. In fin dei conti, le sanzioni e le penalità sono applicabili solo a creditori particolari, quali l’erario e gli enti previdenziali, non ai creditori privati.

Ridistribuzione delle perdite

Altro suggerimento, indubbiamente molto più dirompente, riguarda la ripartizione proporzionale delle perdite a tutti i creditori ammessi allo stato passivo.

La situazione odierna è caratterizzata da una selva di privilegi, frutto di poche norme di base implementate nel tempo sulla base di spinte da parte di tante categorie. E così i creditori chirografari sono sempre più i veri paria del fallimento, quelli che ne sopportano il peso maggiore, se non addirittura integrale. E’ evidente la disparità di trattamento, seppur motivata.

I creditori privilegiati assorbono quasi sempre tutto l’attivo del fallimento, e questo potrebbe essere messo in discussione. Al di là di una necessaria e pare anche prevista rivisitazione dei privilegi, con congruo sfoltimento delle previsioni, potrebbe risultare interessante una semplice innovazione. Si potrebbe ipotizzare di ripartire una perdita, necessariamente piccola, a tutte le categorie di soggetti creditori, quelli in privilegio e quelli in chirografo, esclusi i creditori in prededuzione, vista la loro particolare caratteristica. E la perdita potrebbe aumentare con il passaggio ai successivi privilegi nella scala dei privilegi stessi. Una semplificazione: si potrebbe attribuire alla prededuzione il pagamento pieno, ai dipendenti ammessi in privilegio una perdita dell’1%, agli enti previdenziali una perdita del 5%, ai professionisti, artigiani e agenti una perdita del %, alle imposte una perdita del % e così via…. Ciò per tutti i creditori, o almeno quelli con il credito più recente. La percentuale non sarebbe rilevante per il singolo creditore, e consentirebbe sicuramente di soddisfare più creditori; i creditori chirografari potrebbero quindi aspirare a una qualche maggiore soddisfazione, con un piccolo sacrificio, del tutto sostenibile, da parte degli altri creditori.

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