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Successione: le norme per il cittadino italiano residente all’estero

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 5 ottobre 2021

A decorrere dal 17 agosto 2015 per i cittadini europei come pure per quelli extraeuropei ivi residente non si applicherà più la legge successoria del paese di cittadinanza, bensì quella del paese di residenza. Questo per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento UE N. 650/2012.

Quindi, per un cittadino italiano residente in Francia, qualora non abbia fatto testamento, alla sua morte si applicheranno le norme francesi, per tutti i suoi beni, ovunque esistenti. Questo salvo che non abbia fatto una specifica scelta, nel testamento, per una diversa norma applicabile (la legge italiana o quella di residenza).

È di tutta evidenza l’importanza della scelta da fare e i conseguenti effetti che ne possono derivare. In particolare sulle quote, sui diritti ereditati e sulla riserva di legittima.

Si segnala come, ad esempio, in Spagna e in Belgio al coniuge superstite spetti solo l’usufrutto su una parte dell’eredità, e in Gran Bretagna, come negli USA, non ci sia la riserva di legittima.

In definitiva, il de cuius italiano non residente è libero di scegliere la norma che sarà applicabile alla sua successione, tra legge dello Stato di cittadinanza al momento della scelta oppure al momento della apertura della successione; se non effettua scelta alcuna, si applicherà la norma del paese di residenza.

Come specifica l’art. 23 del Regolamento, la legge applicabile regolamenterà anche la apertura della successione, la individuazione dei beneficiari e delle rispettive quote, della capacità di succedere, della divisione e di tutto quanto si rendesse applicabile.

I patti successori

Come è noto, in Italia vige il divieto dei patti successori. E il regolamento, all’articolo 3, non ne obbliga la introduzione né ne stabilisce la validità.

Permette che venga adottata una norma che li preveda, anche diversa da quella che tratta della successione, ma solo in generale. Si deve infatti ritenere che nel caso del cittadino italiano questo non sia mai ammesso, stante l’esplicito divieto.

I legittimari

Altra questione ancora non risolta riguarda i legittimari. Ricordiamo come nelle legislazioni di common law si preveda una ampia libertà di attribuzione delle quote ereditarie, al contrario dei paesi di civil law tra cui appunto anche l’Italia, ove sono previste le quote di legittima, per il coniuge e i figli. La scelta di una legislazione diversa, che non preveda la riserva, sarà possibile per un cittadino italiano?

La risposta non è ancora certa; dipende da come si interpreta il tutto. La disapplicazione di una norma straniera è ammessa solo qualora ci sia manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico. Ci si chiede allora se la tutela dei legittimari rientri o meno in questa tutela. Secondo la Cassazione (sentenza n. 5832 del 1996 non vi rientra, non essendo fattispecie prevista dall’art. 42 della Costituzione. Ma si possono avanzare anche altre considerazioni, tra cui il fatto che il considerando 37 sostiene che nella scelta della legislazione applicabile deve essere evitato che una norma ”sia scelta nell’intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima”. Più chiaro di così! Ed anche il successivo considerando 50 interviene sul punto. Non abbiamo riscontri giurisprudenziali, sul punto, ma riterremmo non possibile una violazione dei diritti. Nella sostanza, quindi, parrebbe che non ci si possa astrarre dalla norma italiana.

L’aspetto fiscale

L’aspetto fiscale è escluso, dal Regolamento, e quindi spetta a ciascuno stato membro stabilire le imposte applicabili. C erto si potranno verificare dei casi di difficile soluzione, con applicazione di una norma straniera a beni in Italia, assoggettai ad imposte italiane per eredi italiani.

Conclusioni

Solo l’applicazione pratica e la giurisprudenza potranno dare una soluzione ai vari problemi che questo regolamento pone. Non ci pare infatti del tutto chiaro, al momento.

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