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Reddito da sublocazione: non tutto è risolto

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 3 dicembre 2025

Il trattamento fiscale del canone di sublocazione percepito da un sublocatore o da un comodatario è stato oggetto, in assenza di una specifica previsione di legge, di diverse interpretazioni, nel tempo, da parte dell’Amministrazione finanziaria e anche della Cassazione. La questione riguarda chi debba dichiarare tale reddito, se il proprietario o il soggetto sublocatore. Recentemente è intervenuta la norma di comportamento 233 dell’AIDC, ma come si vedrà la situazione non pare ancora del tutto definita.

La norma di comportamento AIDC sui redditi da sublocazione

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) in data 6 novembre 2025 ha emanato la norma di comportamento n. 233 dal titolo “Locazione di fabbricato del detentore in locazione o in comodato.”

Questa la massima, molto chiara e precisa:

“Quando, al di fuori dell’esercizio d’impresa, il conduttore di un fabbricato in locazione concede in sublocazione l’immobile locato, il proprietario o il titolare del diritto reale è soggetto a imposta secondo le regole di determinazione del reddito dei fabbricati senza considerare il corrispettivo della sublocazione, il quale è imponibile in capo al sublocatore, quale reddito diverso. Analogamente, quando, al di fuori dell’esercizio d’impresa, il comodatario concede in locazione il fabbricato oggetto del comodato, per qualunque durata, il proprietario o il titolare del diritto reale è soggetto a imposta sul reddito fondiario senza considerare il corrispettivo della locazione, il quale è imponibile in capo al comodatario-locatore, quale reddito diverso.”

Nel caso di sublocazione da parte del comodatario o del locatario, sia per le locazioni brevi (non superiore a 30 giorni), sia per le altre locazioni, il trattamento fiscale è esattamente lo stesso, secondo questa norma di comportamento, e la soluzione proposta ci pare del tutto ragionevole. Il proprietario dichiarerà il reddito fondiario (se in presenza di comodato) o il reddito da fabbricati (in presenza di sublocazione) con le consuete modalità, cedolare secca compresa, se del caso, mentre il comodatario o il sublocatario dichiareranno quanto percepito come reddito (...)

 

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(Il testo completo è disponibile su: commercialistatelematico.com)

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