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Successioni e donazioni di società senza impresa (società semplici, le holding e le immobiliari di sola gestione)

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 17 ottobre 2025

La donazione e la successione, ai discendenti e/o al coniuge, di aziende, di rami di azienda, di quote e di azioni di società, purchè di controllo, sono da molti anni escluse da imposte. Lo prevede l’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs n. 346/1990, TUSD, che così recita, nel testo vigente ante modifiche apportate dal D.Lgs n. 139 del 18 settembre 2024, che sono entrate in vigore dall’ 1 gennaio 2025 (la norma dal 2025 sarà oggetto di successiva analisi):

“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del Codice Civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti (...)

 

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(Il testo completo è disponibile su: commercialistatelematico.com)

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