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Successione. Saldo del conto corrente bancario

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 19 gennaio 2026

Nella dichiarazione di successione va indicato il saldo del conto corrente alla data del decesso.
 
Più specificatamente, circa la determinazione del saldo, l’articolo 22 del Testo Unico sulle successioni e donazioni, TUS ( D.Lgs 31 ottobre 1990, 346), al comma 3, così prevede: "Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione."
 
Il precedente comma 2 dello stesso articolo 22, relativo ai debiti contratti dal de cuius negli ultimi sei mesi antecedenti alla apertura della successione, tra l’altro prevede che questi siano considerati solo qualora l’importo sia utilizzato: “… in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.”
 
L’articolo 22 del D.Lgs. 346/1990, comma 2
 
Il comma 2 dell’art. 22 del D.LGS 346/2000 è stato variato, con effetto dall’1 gennaio 2025.
 
In effetti la previsione precedente dello stesso articolo 22, relativamente agli (...)

 

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