Tassazione di quote di Fondi, Sicav e ETF nella riforma tributaria
di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 6 maggio 2023
Fondi, SICAV e ETF (Exchange Traded Fund, questi ultimi dal 9 aprile 2014, D. Lgs. 44 del 4 marzo 2014) detenuti da una persona fisica hanno attualmente un regime fiscale particolare, del tutto squilibrato e a nostro personale avviso irrazionale.
Ne abbiamo già parlato in nostri interventi (da ultimo, “La irrazionale tassazione attuale per FONDI, SICAV e ETF", ne Commercialista Telematico del 2 novembre 2021).
Oggi la situazione può essere così sintetizzata:
- i profitti derivanti da questi investimenti sono qualificati con redditi di capitale (equiparati quindi ai dividendi e alle cedole);
- le perdite invece come redditi diversi.
Conseguentemente ne deriva che:
- le plusvalenze non sono compensabili con le minusvalenze pregresse presenti nel deposito amministrato;
- le minusvalenze possono essere compensate secondo le regole ordinarie, cioè non oltre il quarto anno successivo a quello di realizzo, ma solo con plusvalenze realizzate su titoli.
Ricordiamo come prima del 2014 ci fosse anche la distinzione, ora cessata, tra plusvalenza e minusvalenza da negoziazione e da variazione del N.A.V. (Net Asset Value).
Le criticità dell’attuale assetto impositivo
È evidente che si tratta di una situazione del tutto squilibrata, e probabilmente tale struttura impositiva potrebbe essere ritenuta illegittima, creando una disparità di trattamento non supportata da una logica sottostante. È ben vero che il fondo incassa anche le cedole dei titoli sui quali ha fatto gli investimenti, e che pertanto il valore della quota comprende sia utili che plus o minus, ma considerare il tutto come reddito di capitale pare eccessivo. Ed in ogni caso, se le plus sono considerate, allo stesso identico modo dovrebbero essere considerate anche le minus.
Infatti, in ogni caso nel prezzo c’è sempre la incidenza delle cedole nel frattempo incassate, sia che alla fine ci sia una plus oppure una minus. Se un soggetto investe in certe tipologie di strumenti finanziari, come si fa a separare e trattare in modo differente gli utili dalle perdite? Sono il frutto della stessa attività, in un caso andata bene, non nell’altro. Solo una costruzione artificiosa può differenziarle. La natura dell’investimento è evidentemente la stessa, per forza. Sarebbe come, nel caso di una persona fisica, il suo reddito fosse tassato con le imposte ordinarie, mentre la sua perdita non potrebbe essere compensata, ma andrebbe a costituire un canestro a parte, a copertura di altre tipologie di reddito. Evidentemente ciò non è e nemmeno potrebbe essere.
Per recuperare questa minusvalenza, a regime attuale, lo si potrà fare solo con utili realizzati su azioni, obbligazioni, e titoli di Stato. Ricordiamo come l’aliquota di imposta sulle plusvalenze attualmente applicata sia del 26%.
Tabellina di sintesi, oggi:
MINUSVALENZE: COMPENSABILI? |
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Le plusvalenze su |
si possono compensare con minusvalenzesu |
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Azioni |
Obbligazioni |
Fondi |
ETF |
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Azioni |
SI |
SI |
SI |
SI |
Obbligazioni |
SI |
SI |
SI |
SI |
Fondi |
NO |
NO |
NO |
NO |
ETF |
NO |
NO |
NO |
NO |
Il disegno di legge delega per la riforma fiscale
Il precedente schema di disegno di legge per la riforma tributaria approvato dal Consiglio dei Ministri ancora in ottobre 2021 trattava anche dei redditi di capitale, per i quali era prevista una tassazione proporzionale. Pertanto, nulla di diverso, rispetto ad oggi; si trattava di un sistema cosiddetto duale, imposta progressiva per il reddito di lavoro, e una imposta proporzionale per i redditi derivanti dal capitale. Non erano previsti particolari diversi regimi applicativi, rispetto ad oggi.
Ma veniamo all’attuale disegno di legge delega per la riforma fiscale approvato il 16 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri, con procedura d’urgenza. In allegato il testo e relazione illustrativa. Sono proposte modifiche in generale per l’IRPEF e l’IRES, che costituiscono in ogni caso la ossatura di questa riforma, e per i redditi finanziari finalmente dovrebbe risolversi la problematica sopra evidenziata.
Il testo normativo proposto
L’articolo 5 della bozza titolato, “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche” alla lettera d), che riguarda i redditi finanziari così specificatamente prevede:
1. “l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria;
2. la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti;
3. la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;
4. il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;
5. l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare, ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione;
6. la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati, con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi;
7. la previsione di un obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;
8. la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali;
9. la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica;
10. applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.”
Alcune valutazioni sulle novità in arrivo
Come si può notare, vengono date indicazioni molto dettagliate e precise; per quanto concerne l’argomento sopra trattato, il punto 1 dovrebbe risolvere definitivamente la problematica. Si prevede una sola tipologia di reddito finanziario, e quindi non più una differenziazione tra redditi di capitale e redditi diversi, sempre di provenienza finanziaria.
In futuro, una sola categoria di reddito, e si ritiene conseguentemente anche un trattamento fiscale unico. In ogni caso, per quanto concerne la situazione attuale, la irrazionalità ben potrebbe essere portata avanti alla Corte Costituzionale; redditi della stessa natura, finanziari, hanno trattamenti fiscali diversificati, e penalizzanti per il contribuente persona fisica.