Bilancio d'esercizio: deroghe e casi eccezionali

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di Giuseppe Rebecca e Francesca Tessaro
Il Fisco, N. 42/2000

La IV e la VII direttiva CEE (1) , in tema di bilancio di esercizio, sono state recepite dall’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991. A distanza di quasi 10 anni dall’entrata in vigore di tale norma, vi sono ancora delle problematiche aperte, legate alla disciplina del bilancio. Complessa è, infatti, la questione relativa all’ammissibilità e ai limiti delle deroghe ai criteri generali di valutazione previsti dalla disciplina. Il decreto legislativo n.127/91 prevede deroghe in diversi punti: - l’articolo 2, comma quattro, (che modifica l’art. 2423, IV comma del codice civile), prevede l’obbligo di derogare alle disposizioni, in casi eccezionali, qualora l’applicazione della legge non assicuri un quadro fedele della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’impresa. Tale previsione ha carattere generale, ed ha il fine di assicurare l’obiettivo di fedeltà sostanziale, e non soltanto formale, del bilancio2 ; - l’articolo 3, (che inserisce l’art. 2423 bis, del codice civile), prevede al comma due la possibilità di deroghe in casi eccezionali ai principi generali previsti dal n. 6) del primo comma del medesimo articolo. Il primo comma di tale articolo cita, al n. 6: ” i criteri di valutazione non possono, essere modificati da un esercizio all’altro”. La Direttiva europea prevedeva un’altra possibilità di deroga: in casi eccezionali, infatti, era data la possibilità di derogare al principio di continuità formale che impone di mantenere immutati nei vari esercizi la struttura del bilancio. La legge italiana non ha recepito tale disposizione della Direttiva, in quanto, essendo stata prescritta una sola struttura ed un solo modo di presentazione dello stato patrimoniale e del conto economico, non vi era alcun margine per l’utilizzo della norma in esame. (...)

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