Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

Dividendi e capital gains per le persone fisiche nella riforma tributaria. Schema di decreto legisla

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di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 38/2003

 

Il Consiglio dei Ministri ha fretta di introdurre la riforma del TUIR, ancorchè per stralci. Dopo il fugace e sostanzialmente inutile esperimento del forum (forse non del tutto apprezzato e comunque non utilizzato dagli addetti ai lavori esterni all’amministrazione finanziaria), il Ministero ha predisposto un testo di riforma, testo approvato dal Consiglio dei Ministri di Venerdì 12 settembre 2003. Ora il tutto passa, per il parere, alle Commissioni Finanze e Bilancio di Camera e Senato. Nelle more, così come è accaduto lo scorso anno per la fattispecie svalutazione delle partecipazioni, il Governo è ora intervenuto con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (in G.U. del 2/10/03), relativamente alla distribuzione dei dividendi e delle riserve. Non si sa se questo stralcio, importante, di riforma potrà approdare, come auspica il Governo, in un testo approvato con valenza 1/1/2004. Fin d’ora qualche osservazione, in generale: 1) la normativa, sempre entro i limiti della delega, ben può ancora cambiare; 2) la normativa transitoria non convince, soprattutto per quell’abolizione tout court del regime dei canestri; 3) clausola di salvaguardia: nulla è detto circa il principio, più volte indicato nella legge delega, secondo il quale con la riforma nessuno pagherà più di prima. Si dovranno fare i conti anche in questa prospettiva, anche se, ad oggi, stranamente, a dire il vero, nulla è stato ancora previsto; 4) tecnica legislativa. Non si capisce perché si voglia procedere per moduli, creando una confusione non indifferente, confusione che è aumentata con il cambio del numero solo di parte degli articoli del TUIR. A nostro avviso i numeri degli articoli del TUIR dovrebbero restare gli stessi di prima, con l’aggiunta, se del caso, di bis, ter, ecc.., così come è stato fatto con la riforma del codice civile relativamente alle società; aver cambiato i numeri non è un vantaggio, come si afferma nella relazione di accompagnamento, ma a nostro avviso una confusione in più; 5) l’entrata in vigore. Non si ravvisa alcuna motivazione logica per affrettare l’entrata in vigore della riforma. Il mondo imprenditoriale non lo richiede e non dovrebbe comunque derivarne un maggior gettito. Parrebbe quindi opportuno, ed auspichiamo che alla fine così si faccia, che la norma avesse decorrenza 1/1/2005, assieme a tutto il resto. Se è approvata prima, meglio, ci sarà tempo per i necessari approfondimenti, per tutti. In questo articolo esaminiamo il trattamento riservato ai dividendi e ai capital gains, anche dopo il D.L. 269/2003. (...)

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