Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

Riforma del diritto fallimentare. Si può suggerire?

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di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 146 marzo-aprile 2002

Lo schema di legge delega per la riforma della materia fallimentare sarà approvato in tempi molto ridotti dalla Commissione recentemente costituita. Anche l’U.E. ci sollecita in questo senso. In quest’ambito, al di là degli schemi che saranno attuati, vorremmo suggerire ancora una volta qualcosa sicuramente di poco o punto conto, sotto l’aspetto giuridico, ma di sicuro impatto pratico. Questi i punti che a mio avviso dovrebbero essere toccati, qualsiasi sia la costituzione giuridica predetta. 1. Attività del curatore e del Giudice Delegato Il curatore dovrebbe poter agire un po’ come oggi i commissari nelle liquidazioni coatte, e ricorrere alla autorizzazione del Giudice o del Tribunale solo in casi eccezionali. A fronte di tale libertà, potrebbe essere istituito un organo di controllo, composto da liberi professionisti, con l’obbligo di controllare, a cadenza semestrale, l’opera svolta dai curatori. Sarebbe anche da imporre, a cadenza semestrale, una relazione dalla quale far risultare, tra l’altro, le cose fatte nel semestre e le cose da fare. I Giudici si sgraverebbero di noiosi adempimenti, i curatori sarebbero spronati a lavorare più celermente e sarebbero sicuramente più controllati rispetto ad oggi. La situazione di oggi, infatti, è curiosa. Il curatore deve chiedere autorizzazione per qualsiasi cosa, anche di scarsa rilevanza, e poi di fatto nessuno, o quasi, controlla il suo operato, se effettua le revocatorie, se fa azioni di responsabilità, se recupera i crediti, se è sollecito nei nuovi adempimenti, se insomma gestisce bene o male la procedura. Obiettivamente, un giudice non può fare questi controlli, per quanto bravo e disponibile sia. (...)

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