Vicenza, Lunedì 29 Aprile 2024

Riparto delle perdite nelle società in accomandita semplice. Problematiche vecchie e nuove

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di Giuseppe Rebecca ed Erika Moro
Il Fisco, N. 19/2002

Il trattamento del riparto delle perdite ai soci accomandanti ed accomandatari delle società in accomandita semplice è regolato da una disciplina particolare. Civilisticamente, la norma di riferimento è l’art. 2313 del codice civile che regola la responsabilità patrimoniale dei soci delle società in accomandita semplice: i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali ed i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Fiscalmente, le norme di riferimento sono l’art. 8, comma 2, e l’art. 5 del Testo Unico; quest’ultimo in realtà si riferisce alla attribuzione degli utili, ma è richiamato esplicitamente dallo stesso art. 8, comma 2 (1) . L’art. 8, comma 2, Tuir si divide in due periodi: 1) L’art. 8, comma 2, Tuir, primo periodo, individua il criterio di ripartizione delle perdite delle società di cui all’art. 5 Tuir: le perdite vengono imputate ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Questa regola appare in contrasto con quanto previsto dalla norma civilistica poiché l’imputazione fiscale delle perdite avviene non in base a quanto stabilito nell’atto costitutivo, bensì in relazione alla quota di partecipazione agli utili, e ciò può comportare, come vedremo, effetti distorsivi in caso di risultati di esercizio altalenanti. (...)

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