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>> Anno 2005

La riforma incompiuta

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di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 166 luglio / agosto 2005

Abbiamo una riforma tributaria incompiuta, un'operazione fatta a metà. La riforma tributaria italiana poteva costituire indubbiamente occasione per dotarsi di un nuovo sistema impositivo, più aggiornato e più attraente. E' stata un'occasione in gran parte perduta. Analizzando la riforma, a distanza di oltre 2 anni, verrebbe da dire: tante norme per nulla, o meglio per quasi nulla, anche se in effetti il regime della PEX è entrato in vigore, unico rilevante cambiamento rispetto alla situazione precedente. La riforma è stata invero impostata in modo completo, fors'anche eccessivamente dettagliato, dalla legge delega. Peccato che l'unico modulo entrato in vigore sia quello che riguarda società e soci, e quindi PEX, esenzione dei dividendi, consolidato e trasparenza fiscale. Tutto il resto è stato disatteso, e la delega è ora scaduta. Nessuno ci ha ancora spiegato perché. Già il frazionamento in moduli non era previsto dalla legge delega; si è trattato di una scelta operata autonomamente all'interno dell'amministrazione. Aver prima di tutto approvato questa parte di riforma sta comunque a significare avere avuto un'ottica di riguardo al modo della società, è pacifico. Osserviamo soltanto come ciò comporti delle situazioni quasi mai favorevoli alle persone fisiche, ma indubbiamente favorevoli alle società con plusvalori. Per le imprese, le plusvalenze su partecipazioni immobilizzate sono ora esentate da imposte; le minusvalenze non sono riconosciute, ma ovviamente dovrà trattarsi di partecipazioni immobilizzate. Il socio persona fisica viene invece a pagare, complessivamente, più di prima. Quanto al consolidato, si è scelta una modalità operativa molto complicata. Sarebbe stato molto più semplice applicare la modalità prevista in Gran Bretagna con il semplice trasferimento delle perdite. Ma del resto, la stessa legge delega è entrata troppo nel dettaglio, obbligando così il legislatore delegato. Quanto alla trasparenza, quella per le società di capitali può risultare interessante, mentre quella per le piccole società a responsabilità limitata non comporta quasi mai vantaggi pratici ai soci persone fisiche. Risulta inapplicato quanto previsto per le imposte sui servizi, l'IVA, le accise, il codice tributario e la doppia aliquota IRE per le persone fisiche. Riforma monca, quindi, complicata, favorevole nel complesso ai gruppi societari con plusvalori e con pressoché nessun vantaggio per le persone fisiche le quali, a dire il vero, un po' erano state illuse anche da quella doppia aliquota promessa del 23% - 33%. Ma tutto ciò resta solo una legge delega, inattuata. Quanto alla parte entrata in vigore, due osservazioni, una sulla tassazione dei dividendi, l'altra relativa ai conferimenti. Tassazione dividendi persone fisiche: per le partecipazioni non qualificate l'imposta è del 12,50%; per le partecipazioni qualificate può passare, con le aliquote attuali, dal 9,20% al 17,20% (imponibile del 40% per l'aliquota, minima e massima). Pare strano che possa essere applicata, in certi casi, un'imposta inferiore per partecipazioni qualificate rispetto a partecipazioni non qualificate. E' ben vero che ciò può verificarsi solo in presenza di redditi bassi, ma appare comunque irrazionale che per tali soggetti si debba pagare di più per partecipazioni non qualificate rispetto a partecipazioni qualificate. Cessione partecipazioni post-conferimento: la cessione di partecipazioni post-conferimento neutrale è sempre esclusa dalla normativa antielusiva (art. 176 comma 3 TUIR). E' l'unico caso di esclusione tout court; a fronte di una norma generale basata sui principi, interpretata sempre in modo restrittivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, ecco che per legge se ne esclude, sempre, l'applicabilità alla fattispecie cessione di partecipazioni post-conferimento. Non se ne comprende la ragione. La normativa esistente poteva andare bene, con la richiesta delle valide ragioni economiche. Perché esentare da questa esigenza la fattispecie in questione non è facile comprendere. Forse che non sono necessarie le valide ragioni? Oppure che si ritiene che esse ci siano necessariamente, e che quindi sia inutile ricercarle?

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