>> Anno 2007

Il nuovo concetto di area fabbricabile - Effetti retroattivi?

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di Giuseppe Rebecca
Il Fisco, N. 16/2007 - 23 aprile 2007

La definizione di area fabbricabile, ai fini tributali, non è mai stata agevole, né tantomeno univoca. Accadeva così che, per tributi diversi e/o per giudici diversi, un'area poteva essere considerata fabbricabile o meno, pur in presenza degli stessi identici presupposti. La nuova disposizione normativa [art. 36, comma 2, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (1)] ha, se non altro, un pregio: porre fine a tutte le disquisizioni e ai distinguo precedenti, così che dal 4 luglio 2006.. per poter essere qualificata come fabbricabile, un'area ha necessità del solo strumento urbanistico generale adottato dal comune, a nulla influendo l'iter successivo (l'approvazione da parte della Regione e l'adozione dei piani attuativi). Ciò, per il presente e il futuro. In questo intervento analizzeremo sia l'impatto attuale, sia soprattutto l'impatto che questa norma potrà avere sul passato, e più specificatamente nella sua dichiarata, e da noi assolutamente non condivisa, natura interpretativa (quindi retroattiva) della norma stessa. Gli effetti, come si vedrà, sono addirittura dirompenti. È da premettere in ogni caso che in tali nostre conclusioni siamo del tutto isolati, almeno per il momento. Ciononostante siamo convinti che il D.L. n. 223/2006 non abbia valenza retroattiva. Non condividiamo nemmeno la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, né nella parte in cui sembra riconoscere la qualifica di norma di interpretazione autentica al D.L. n. 223/2006, né allorquando afferma che comunque, già alla luce delle norme precedenti, un'area è da considerarsi edificabilc ai fini Iva, Irpef, Ici e registro alla sola approvazione del Piano regolatore, pur senza il completamento dell'iter amministrativo (regione e piano attuativo). Di tutto ciò la Cassazione non fornisce motivazione giuridica alcuna, se non basandosi genericamente sulla logica di mercato.(...)

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