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>> Anno 2008

Contratti telematici: il perfezionamento

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Premessa
Il commercio elettronico si fonda sulle reti telematiche; i soggetti che siedono dietro a ciascun computer possono così stabilire contatti con altri soggetti e, attraverso l'accordo, creare obbligazioni giuridicamente rilevanti. La vendita online di prodotti e servizi dimostra ampi margini di crescita, anche in funzione di un'offerta globalizzata e di una velocità d'acquisto finora sconosciute. Se queste sono le maggiori cause di successo del commercio elettronico, esse rappresentano al contempo dei limiti sotto il profilo giuridico, così come tradizionalmente concepito. Difatti sia le norme di diritto privato così come quelle di diritto commerciale affondano le loro radici nella forma scritta e nelle nozioni di spazio e tempo espresse dal commercio tradizionale. Questa nuova forma di vendita scombina tutto ciò. Risulta perciò importante inquadrare le nuove linee del contratto nelle reti telematiche. Il contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale ha ottenuto, con l'introduzione del Testo unico sulla documentazione amministrativa - D.P.R. 445/2000 - la stessa validità giuridica dei contratti cartacei. La conclusione del contratto a mezzo telematico è stata riconosciuta pari ad altre modalità, sulla base del principio della libertà negoziale. In questo articolo esamineremo le problematiche relative al perfezionamento del contratto; in un prossimo articolo esamineremo le problematiche del recesso.
La contrattazione telematica
La contrattazione a distanza, cui i contratti telematici riferiscono, è una tematica che occupa una specifica Sezione del Codice del Consumo, D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206. I contratti a distanza sono quei contratti aventi per oggetto beni o servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tali tipi di contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Una delle tecniche di comunicazioni a distanza ivi prese in considerazione è la posta elettronica. L'intervento normativo pone ulteriori cardini che sono: l'obbligo di fornire al consumatore tutta una serie di informazioni (ad esempio: identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore; caratteristiche essenziali del bene e del servizio; e così via); il diritto del consumatore a ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, tutte le informazioni dinanzi richiamate, prima o al momento dell'esecuzione del contratto; il divieto di fornire beni e servizi al consumatore in mancanza di previa ordinazione; l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene; l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, per le controversie civili (Tabella l — Quadro 1). Tali diritti sono irrinunciabili. (...)