Vicenza, Martedì 14 Maggio 2024

>> Anno 2008

Leasing su beni a deducibilità piena. Locatario soggetto agli Ias

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In seguito all'approvazione della legge finanziaria 2008 sono stati introdotti importanti cambiamenti per quanto attiene al trattamento fiscale dei contratti di leasing per i quali, in buona sostanza, l'utilizzatore vedrà riconosciuto, anche ai fini fiscali, il metodo di contabilizzazione adottato in base allo Ias n. 17. Nel presente articolo si analizzano tali tematiche, con particolare attenzione alle questioni connesse alla transizione dal "sistema" ante 2008 a quello in vigore a partire da tale esercizio, proponendo esemplificazioni e cercando di analizzare i nodi principali delle recenti novità in tema di imposizione diretta (Ires e Irap).

1. Premessa

Significativi cambiamenti si registreranno dall'esercizio 2008, per quanto attiene al trattamento fiscale dei costi connessi ad un contratto di leasing finanziario su beni a deducibilità piena per il locatario soggetto all'applicazione degli Ias sia per quanto attiene alla disciplina Ires che a quella relativa all'Irap. Ciò per effetto del completo cambiamento di rotta da parte del legislatore fiscale dal principio del "doppio binario" (D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38) al principio di derivazione, sancito dalla Finanziaria da poco approvata (L. 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata in Supplemento Ordi- Studio Rebecca & Associati di Vicenza. nario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007). Ancorché la normativa non sia ancora completa (verrà completata da appositi decreti ministeriali), l'alternativa che ad oggi appare più probabile è che per il locatario (che applichi gli Ias), a partire dal 2008, sarà possibile portare in deduzione: - ai fini Ires, in luogo di un importo pari ai canoni di leasing di competenza dell'esercizio (alt. 102, comma 7, del Tuir vigente ante modifiche della Finanziaria 2008): - le quote di ammortamento entro il limite del minore tra l'ammortamento calcolato in base alle aliquote civilistiche e quello calcolato in base alle aliquote massime fiscalmente ammesse; - gli oneri finanziari iscritti a bilancio nei limiti delle nuove previsioni dell'ari. 96 del Tuir; - ai fini Irap, in luogo dell'importo deducibile ai fini Ires depurato della componente interessi, le quote di ammortamento imputate a conto economico. (...)