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>> Anno 2011

Indennità per anticipato rilascio dell'immobile locato: quale il corretto trattamento fiscale?

di Giuseppe Rebecca e Maurizio Zanni
Il Fisco, N. 31 - 1 agosto 2011

1. Premessa

Accade spesso che il proprietario dell’immobile locato corrisponda una somma, più o meno e­levata, all’affittuario a fronte dell’impegno di quest’ultimo dì liberare i locali prima della sca­denza naturale del contratto di locazione o co­munque alla scadenza, senza assumere atteg­giamenti ostruzionistici, come talvolta succede. Tale “buonuscita”, a differenza dell’indennità per perdita dell’avviamento ex art. 34 della L. n. 392 del 27 luglio 1978,[1] non è corrisposta in forza di una disposizione di legge. La sua ero­gazione dipende infatti dalla volontà negozia­le delle parti del rapporto locativo, affondando le proprie radici in uno specifico accordo con­trattuale (con cui, fra l’altro, è stabilito l’am­montare della stessa “buonuscita”) e trovando la propria legittimazione nell’assunzione, da par­te del conduttore, di una precisa obbligazione: rilasciare anticipatamente l’immobile condotto in locazione, rimettendolo nella disponibilità del proprietario.

Occorre Era l’altro rilevare come, talvolta, a cor­rispondere all’inquilino la somma in questione non sia nemmeno il proprietario dei locali, bensì un terzo soggetto (estraneo al rapporto locati­vo in corso), intenzionato ad acquistare l’immo­bile o ad adibirlo a sede della propria attività e­conomica.

Tanto premesso, nel presente contributo ci si occuperà dei profili fiscali della suddetta in­dennità di “buonuscita”, avendo cura di esami­narne il trattamento sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’Iva. Va peraltro detto che l’inquadramento tributario dell’emolumento in parola si presenta incerto e problematico, attesa l’assenza di disposizioni normative speci­fiche. L’Amministrazione finanziaria si è pro­nunciata una sola volta su questa materia, con la risalente risoluzione ministeriale 26 agosto 1995, n. 239/E.[2] Il caso riguardava la tassazione dell’indennità percepita dall’affittuario di terre­no agricolo per la restituzione anticipata del fondo, indennità che sarebbe da ricondurre nel novero dei redditi diversi di cui all’art. 81 (ora art. 67), comma 1, lettera e), del Tuir e cioè fra quelli di natura fondiaria non determinabili ca­tastalmente, qualora al rilascio anticipato del fondo si accompagni la cessazione dell’attività agricola esercitata dall’affittuario.

2. Trattamento dell’indennità ai fini delle imposte sui redditi

2.1 La tassazione nei confronti del soggetto percipiente

In merito al trattamento fiscale dell’indennità in esame in capo al soggetto percipiente, oc­corre distinguere a seconda che la stessa sia conseguita:

a) da persona fisica al di fuori dell’esercizio d’im­presa commerciale;

b) ovvero da persona fisica nell’esercizio d’im­presa commerciale o da società o ente com­merciale.

In relazione all’ipotesi sub a), si osserva che se la somma corrisposta dal locatore fosse inqua­drabile come risarcimento di un danno emer­gente, cioè di una perdita patrimoniale effetti­vamente subita dall’affittuario a causa del rila­scio anticipato dell’immobile detenuto in loca­zione, allora la stessa somma non sarebbe as­soggettabile ad imposizione ai fini Irpef. Occor­re infatti ricordare che, in materia di risarcimen­to danni o di indennizzi percepiti da un sogget­to, è principio generale, desumibile dall’art. 6, comma 2, del Tuir, quello secóndo cui, qualora la funzione dell’indennità erogata sia quella di reintegrare un danno patrimoniale - e non quel­la di compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi, ovverosia il mancato guadagno (ed. lucro cessante) - tale somma di denaro non concorre alla formazione del reddito complessivo della persona fisica per­cipiente, per mancanza del presupposto imposi­tivo.[3]

Con riferimento al caso di specie sembra peral­tro difficilmente sostenibile che dal rilascio anti­cipato e consensuale dell’immobile possa deriva­re, per l’inquilino, un danno patrimoniale e che la somma incassata a titolo di “buonuscita” ab­bia una funzione risarcitoria. Appare invece più logico considerare tale emolumento come una sorta di incentivo che il locatore eroga al­l’inquilino allo scopo di favorire lo scioglimento anticipato del contratto d’affitto. In altri termini, si tratta di una vera e propria remunerazione che il proprietario riconosce al conduttore a fronte dell’assunzione, da parte di quest’ultimo, di una specifica obbligazione: liberare antici­patamente l’immobile detenuto in locazione, consentendo così al proprietario di riacquistarne il possesso.

Alla stregua di tale considerazione, ed in assenza di disposizioni normative specifiche, parrebbe ragionevole sostenere che il compenso percepito dal conduttore (persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa) per il rilascio anticipa­to dell’immobile detenuto in locazione costitui­sca un reddito da dichiarare ai fini Irpef. Si ri­tiene infatti che tale compenso possa essere ri­condotto fra i redditi diversi di cui all’art 67 del Tuir e, più specificamente, fra quelli di cui alla lettera 1) concernente, fra l’altro, i redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fa­re, non fare o permettere, i quali, a norma del comma 2 del successivo art. 71 del Tuir, so­no imponibili nella misura dalla differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le eventuali spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Con riferimento invece alla fattispecie sub b), sì ritiene che l’emolumento in rassegna - da non confondere con l’indennità per la perdita di av­viamento regolata nell’in e nel quantum dall’art. 34 della L. n. 392/1978 - concorra a formare il reddito d’impresa del conduttore dell’immobi­le nell’esercizio di competenza, ovverosia nell’e­sercizio in cui matura il diritto alla relativa per­cezione.

Occorre tuttavia osservare che se la localizza­zione dell’attività esercitata dal locatario co­stituisce un elemento fondamentale del valore della sua impresa, allora la somma corrisposta dal locatore (o dal nuovo inquilino), per ottenere il rilascio anticipato dell’immobile sede della predetta attività, svolge una funzione che, nella sostanza, non appare diversa da quella della summenzionata indennità di avviamento, ovvero ristorare il conduttore del danno per la perdita di clientela (ed. avviamento commerciale) con­nessa alla ricollocazione dell’impresa conseguen­te alla cessazione del contratto d’affitto. In tal caso, ove la suddetta somma sia consegui­ta da un imprenditore individuale, si pone il problema di verificare se la stessa, al pari dell’indennità prevista dal richiamato art. 34 del­la L. n. 392/1978, possa essere assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, com­ma 1, lett. h), del Tuir.

Al riguardo si propende per la soluzione positi­va, in considerazione del fatto che, mentre in tema di oneri deducibili dal reddito complessivo il legislatore del Tuir - come vedremo meglio più avanti - ha espressamente stabilito che le indennità per perdita di avviamento sono dedu­cibili soltanto ove corrisposte al conduttore per disposizione di legge, lo stesso legislatore, nel prevedere la possibilità di tassazione separata per le predette indennità, ha invece adottato una formulazione letterale ampia,[4] che appare idonea a comprendere nel suo contenuto anche le indennità di avviamento che, come quella in esame, non scaturiscano da una disposizione di legge, ma abbiano un’origine negoziale. Su questa delicata questione è auspicabile un opportuno chiarimento da parte dell’Ammini­strazione finanziaria.

2.2. Le regole di deducibilità per il sogget­to erogante

Circa il trattamento fiscale riservato al soggetto che corrisponde l’indennità in rassegna, occorre distinguere fra:

a) persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa commerciale, da un lato;

b) imprenditore individuale, società di persone commerciale (S.n.c. e S.a.s.), società di capita­li o ente commerciale, dall’altro.

Con riferimento all’ipotesi sub a), occorre anzi­tutto notare come l’indennità in rassegna non sia compresa nell’elenco tassativo di oneri personali deducibili dal reddito complessivo di cui all’art. 10 del Tuir. Infatti, come già accenna­to, tale disposizione si limita a prevedere, alla lett. h) del comma 1, la sola deducibilità delle “indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione”. È quindi cer­tamente deducibile dal reddito complessivo del contribuente l’indennità per perdita di avvia­mento corrisposta ex art. 34 della L. n. 392/1978,[5] mentre, sulla base di una interpre­tazione letterale del richiamato art. 10, si deve ritenere che non lo sia la somma di denaro cor­risposta in via negoziale al conduttore per incen­tivarlo a sciogliere anticipatamente il rapporto di locazione (abitativa o commerciale). Occorre poi rilevare come l’emolumento di cui trattasi non possa essere dedotto nemmeno dal­l’ammontare dei canoni di locazione relativi al­l’immobile oggetto di rilascio anticipato. Al ri­guardo giova ricordare che la normativa tributa­ria (artt. 36 e 37 del Tuir), nel prevedere che il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito me­dio ordinario (determinato attraverso l’applica­zione delle tariffe d’estimo) ritraibile da ciascu­na unità immobiliare urbana di cui il contribu­ente abbia il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, detta regole specifi­che a seconda che l’unità immobiliare sia locata o non locata. In particolare, per le unità immo­biliari locate è stabilito che ove il canone pre­visto dal contratto, ridotto forfettariamente del 15%,[6] sia superiore al reddito medio ordinario dell’immobile (rendita catastale rivalutata), il reddito imponibile è pari al canone di locazione al netto di tale riduzione.

 

Tassazione dell’indennità in capo al soggetto percipiente

Soggetto conduttore

Trattamento dell’indennità ai fini delle II.DD.

Persona fisica che non agisce nell’esercizio di imprese commerciali

L’indennità appare riconducibile ai redditi diversi di cui alla lettera 1) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir.

Imprenditore individuale o società o ente commerciale

L’indennità costituisce un componente positivo del reddito d’impresa nell’esercizio di competenza.

Qualora l’indennità abbia una funzione risarcitoria analoga a quella dell’indennità ex art. 34 della L. n. 392/1978 e sia perce­pita da un imprenditore individuale, dovrebbe essere possibile applicare il meccanismo della tassazione separata ex art. 17 del Tuir.

 

Ne deriva che il locatore non può detrarre analiticamente alcun onere inerente alla produ­zione del reddito fondiario, in aggiunta all’ab­battimento forfetario previsto dalla disciplina testé richiamata.

Dunque, stante l’attuale assetto normativo, sareb­be certamente suscettibile di contestazione da parte del Fisco - non senza fondati motivi sotto il profilo letterale - la deduzione dell’indennità di “buonuscita” dai canoni di locazione relativi al­l’immobile.

Tuttavia, non ci si può esimere dall’osservare come l’impossibilità di deduzione, da un la­to appaia non giustificabile sotto il profilo del­l’osservanza del principio di effettività della capacità contributiva, e dall’altro strida con la circostanza che la medesima indennità - co­me si è detto - costituisce reddito per il con­duttore.

Si è dunque in presenza di una discrasia che il contribuente potrebbe addurre come argumentum a contrariis per avvalorare la tesi della deducibilità, in sede di un eventuale contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.

Con riferimento invece al caso sub b), è da rite­nersi che il trattamento, in capo al locatore-im­prenditore, dell’indennità di “buonuscita” in e­same vari a seconda che la stessa sia corrisposta a fronte del rilascio: i) di un immobile non stru­mentale (immobile-patrimonio); ii) di un immo­bile strumentale ovvero di un immobile-merce. Con riguardo alla prima ipotesi (immobile-patrimonio), la possibilità di dedurre analiti­camente l’indennità di “buonuscita” dal reddito d’impresa del soggetto erogante sembra essere esclusa dall’ampia formulazione della previsio­ne recata dall’art. 90, comma 2, del Tuir, se­condo cui le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili-patrimonio (che cioè non sono né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, né beni strumentali) non sono ammessi in deduzione.

La corresponsione dell’indennità in rassegna è infatti certamente qualificabile come un compo­nente negativo afferente il bene immobile non strumentale, per cui la soluzione dell’indeducibilità, ancorché si appalesi iniqua, è quella ade­rente al dato letterale.

Per quanto attiene invece alla seconda ipotesi so­pra indicata (immobile strumentale o immo­bile-merce), appare corretto imputare l’onere rappresentato dall’indennità in rassegna a incre­mento del costo di acquisto o di produzione dell’immobile cui l’indennità stessa si riferisce e, di conseguenza, tale onere rileverà ai fini del cal­colo delle quote di ammortamento deducibili, nell’ipotesi di immobili strumentali, ovvero ai fini della determinazione del valore delle rimanenze, nel caso di immobili-merce. Infine, con riferimento al caso particolare del­l’indennità da inquilino a inquilino, cioè della “buonuscita” corrisposta, non già dal pro­prietario dell’immobile locato, bensì dal nuovo conduttore-imprenditore (che entra nell’immo­bile per svolgervi la propria attività, stipulando un nuovo contratto d’affitto), si ritiene che in capo a quest’ultimo soggetto si manifesti un co­sto deducibile dal reddito d’impresa, il cui in­quadramento (se come costo d’esercizio o come spesa pluriennale) dipenderà dalla valutazione operata in sede civilistica.

Trattamento dell’indennità in capo al soggetto erogante

Soggetto erogante

Trattamento dell’indennità ai fini delle II.DD

Proprietario persona fisica che non agisce come impresa

L’indennità non può essere dedotta dal reddito complessivo, né appare deducibile nella determinazione del reddito fondiario del fabbricato.

Si tratta, in ogni modo, di una situazione evidentemente iniqua e che collide con la circostanza che la medesima indennità deve essere dichiarata dal percettore.

Proprietario imprenditore individuale, società di persone commerciale, società di capitali o ente commerciale

Il costo rappresentato dall’indennità è da considerarsi:

  • indeducibile, se relativo ad un immobile-patrimonio (tesi ec­cessivamente penalizzante, ma aderente al tenore letterale del­la legge);
  • deducibile (come onere accessorio incrementativo del costo dell’immobile), se relativo ad un immobile strumentale oppu­re ad un immobile-merce.

Nuovo conduttore-imprenditore

L’indennità rappresenta un costo deducibile dal reddito d’im­presa nell’esercizio di competenza. E da valutare se sussistano, con riferimento al caso specifico, i presupposti per inquadrare la predetta indennità fra le spese ad utilità pluriennale.

 

2.3 L’obbligo di ritenuta d’acconto

A completamento dell’analisi della disciplina fi­scale applicabile, ai fini delle imposte sui redditi, all’indennità per il rilascio anticipato dell’immo­bile locato, si ricorda che, per effetto delle modi­fiche apportate all’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, dall’art. 36, comma 24, del D.L. n. 223/2006, l’obbligo di effettuazione della ritenu­ta d’acconto dell’Irpef è stato esteso ai com­pensi derivanti dall’assunzione di obblighi di fa­re, non fare o permettere che, ai sensi del citato art. 67, comma 1, lettera 1), del Tuir, rientrano nella categoria dei redditi diversi. [7] Pertanto, con riferimento al caso in cui l’inden­nità in rassegna sia percepita da una persona fi­sica al di fuori dell’esercizio d’imprese commer­ciali - e sempre che sia corretto ricondurre det­ta indennità fra i redditi diversi di cui alla lette­ra 1) del comma 1 dell’art. 67 sopra richiamato - il soggetto erogante, laddove rivesta la quali­fica di sostituto d’imposta, dovrà operare, sulla somma corrisposta al conduttore, una ri­tenuta a titolo di acconto dell’Irpef nella misura del 20%.

3. Trattamento dell’indennità ai fini dell’Iva

Sotto il profilo dell’Iva, occorre preliminarmente ricordare che, in base all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipen­denti da ... obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Pertanto, laddove sia presente, oltre a quello della territorialità, anche il presupposto sog­gettivo (ossia la natura di imprenditore o lavo­ratore autonomo del conduttore uscente), non pare possano sussistere dubbi sul fatto che l’in­dennità in rassegna rientri nel campo di appli­cazione dell’imposta, rappresentando, ad evi­denza, la remunerazione erogata dal locatore (oppure da un terzo interessato alla liberazione dell’immobile) a fronte dell’obbligazione as­sunta dall’affittuario di rinunciare ai suoi di­ritti di occupazione dell’immobile detenuto in locazione.

Al riguardo, è importante ricordare come la na­tura corrispettiva dell’indennità in parola sia

stata confermata, sia pure in modo implicito, dalla sentenza della Corte di Giustizia europea 15 dicembre 1993, causa C-63/92 (cd. sentenza “Lubbock Fine”).[8]

Infatti, trattando della questione se un’inden­nità con i caratteri sopra descritti fosse da con­siderare esente o imponibile ai fini dell’Iva, i giudici comunitari hanno risolto tale problema­tica affermando il principio dell’eguale tratta­mento del canone di locazione e dell’indennità suddetta, dando dunque per scontato che la somma percepita dal conduttore (per aver ri­messo l’immobile nella disponibilità del pro­prietario prima di quanto previsto nel contratto di locazione) integrasse il presupposto ogget­tivo del tributo.

In particolare, nella citata, sentenza “Lubbock Fine’, si legge che “è riconducibile alla nozione di ‘affitto e locazione di beni immobili’ utilizza­ta dall’art. 13, punto B, lett. b), della sesta diret­tiva 77/388, ... la circostanza che un affittuario, rinunciando ai diritti a lui derivanti dal con­tratto d’affitto, rimetta il bene immobile, dietro pagamento di un’indennità, a disposizione del suo dante causa”. La stessa disposizione, che consente agli Stati membri di prevedere, oltre alle eccezioni da essa precisate, ulteriori esclu­sioni dal campo di applicazione dell’esenzione prevista per la locazione e l’affitto di beni im­mobili, non li autorizza ad assoggettare ad im­posta l’indennità di cui trattasi, dal momento che i canoni versati in esecuzione del contratto di affitto ne sono stati esentati in conformità al­la predetta norma. Il regime di uno stesso con­tratto d’affitto non può infatti essere diverso nelle sue varie fasi”.

Dalla pronuncia dei giudici comunitari si evin­ce dunque un principio di equiparazione del trattamento dell’indennità in esame con quello dei canoni versati dal locatario, principio la cui applicazione pratica sembra avere come conse­guenza - ma il punto andrebbe chiarito dall’A­genzia delle Entrate - che l’indennità di “buo­nuscita” versata dal proprietario al conduttore debba essere assoggetta all’Iva soltanto quando il regime dei canoni sia parimenti di imponibi­lità.

Si pone peraltro il problema di come conciliare il contenuto della predetta sentenza con l’attuale disciplina Iva delle locazioni, la quale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, si presenta piuttosto articolata.[9] Ad esempio, con riferimento al caso in cui il locatore, pur poten­do, non abbia optato in atto per l’imposizione Iva dei canoni, ci si domanda se il conduttore soggetto passivo Iva - che riceve ed emette quindi fattura per l’indennità di “buonuscita” in esame - debba considerare tale indennità esente dall’imposta, in ragione di una pretesa continui­tà di trattamento dell’indennità medesima con quello dei canoni di locazione (continuità che sembra emergere dalla richiamata sentenza), o possa, invece, optare per l’assoggettamento all’I­va della somma percepita.

4. Considerazioni conclusive

L’analisi che precede ha evidenziato i molteplici profili di incertezza che caratterizzano il trat­tamento fiscale dell’indennità per il rilascio anti­cipato dell’immobile oggetto di locazione. Con particolare riferimento all’imposizione di­retta, due sono, come s’è visto, le questioni dub­bie sulle quali si auspica che l’Agenzia delle En­trate voglia pronunciarsi. La prima attiene alla portata applicativa dell’art. 17, comma 1, lettera d), del Tuir. Va cioè chiarito se il criterio della tassazione separata possa trovare applicazione anche con riguardo a quelle indennità di “buo­nuscita” aventi una finalità analoga a quella del­l’indennità di avviamento ex art. 34 della L. n. 392/1978, ma che sono corrisposte al conduttore in base ad accordi di natura negoziale. A nostro avviso non può che essere così.

La seconda questione riguarda invece il corretto trattamento fiscale della “buonuscita” in capo al soggetto che la eroga al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali. Si osserva infatti che la soluzione della indeducibilità - cui si perviene attraverso una interpretazione letterale della normativa vigente - non solo è, all’evidenza, in­coerente con la circostanza che il conduttore de­ve in ogni caso dichiarare quanto percepito a ti­tolo di “buonuscita”, ma comporta anche, a no­stro avviso, un sacrificio eccessivo del principio di capacità contributiva, che, com’è noto, richia­ma l’esigenza che il reddito sìa tassato al netto di tutti gli oneri sostenuti per produrlo. E l’inden­nità in commento non rientra certamente fra le voci di costo che il legislatore può aver conside­rato nella forfetizzazione degli oneri relativi ai fabbricati.

Si è perciò dell’avviso che l’omessa previsione della possibilità di dedurre dal reddito comples­sivo l’indennità in rassegna non possa essere a­scritta alla volontà esplicita del legislatore di non prendere in considerazione tale onere ai fini della determinazione del reddito del contribuen­te, ma sia semplicemente il frutto di una “di­menticanza”, che auspichiamo venga colmata in sede legislativa, per evitare che il soggetto loca­tore sia tassato in modo iniquo e non corrispon­dente alla sua reale capacità contributiva. Infine, sotto il profilo dell’Iva, posto che la fatti­specie in argomento soddisfa il presupposto oggettivo dell’imposta, occorrerebbe che l’Am­ministrazione finanziaria intervenisse per chia­rire come debbano essere tradotte, sul piano pratico e alla luce della rinnovata disciplina Iva delle locazioni immobiliari, le conclusioni dei giudici comunitari secondo cui il fatto che un affittuario accetti di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, dietro la corresponsione di una congrua indennità, rientra nella nozione di “affitto e locazione di beni immobili” ed il re­gime Iva di tale indennità è lo stesso dei canoni periodici corrisposti in esecuzione del contratto di locazione.

In conclusione di questo contributo, si riporta qui di seguito una tabella che riassume il trat­tamento fiscale del compenso per anticipato ri­lascio dell’immobile con riguardo ai casi più ricorrenti nella pratica.

 

Tabella di sintesi

Caso

Trattamento della “buonuscita”

Locatore: soggetto “privato”

Conduttore: soggetto “privato”

Oggetto della locazione: immobile abitativo

II. dd. Locatore

Nessuna norma prevede esplicitamente la possibilità di dedurre dal reddito la somma corrisposta al conduttore a titolo di “buonuscita”. Non può peraltro tacersi come la mancanza di siffatta previsione comporti, a nostro avvi­so, un sacrificio eccessivo del principio di capacità con­tributiva.

Conduttore

In assenza di disposizioni specifiche, appare corretto a­scrivere l’indennità percepita alla categoria dei redditi di­versi di cui alla lettera 1) dell’art. 67 del Tuir.

IVA

L’indennità è fuori campo Iva per mancanza del presup­posto soggettivo dell’imposta.

Locatore: imprenditore commerciale

Conduttore: soggetto “privato”

Oggetto della locazione: immobile abitativo

II.dd.

Locatore

Essendo l’indennità un componente negativo afferente un bene immobile non strumentale, deve ritenersi che in forza dell’art. 90 del Tuir non sia ammessa dal reddito d’impresa alcuna deduzione. Sulla somma corrisposta al conduttore andrà operata la ritenuta d’acconto del 20%.

Conduttore

In assenza di disposizioni specifiche, appare corretto a scrivere l’indennità percepita alla categoria dei redditi di­versi di cui alla lettera 1) dell’art. 67 del Tuir.

IVA

L’indennità è fuori campo Iva per mancanza del presup­posto soggettivo dell’imposta.

Locatore: soggetto “privato”

Conduttore: imprenditore commerciale

Oggetto della locazione: immobile stru­mentale per natura (negozio, capannone, uf­ficio, ecc.)

ii.dd.

Locatore

Nessuna norma prevede esplicitamente la possibilità di dedurre l’indennità corrisposta. La mancanza di siffatta previsione comporta, a nostro avviso, un sacrificio ecces­sivo del principio di capacità contributiva.

Conduttore

L’indennità concorre a formare il reddito d’impresa nell’esercizio di competenza. Per l’imprenditore individu­ale si ritiene possibile l’applicazione della tassazione se­parata qualora l’indennità sia configurabile come com­penso per la perdita di clientela conseguente alla antici­pata e consensuale cessazione della locazione.

IVA

Si ritiene che l’indennità sia da assoggettare all’Iva.

Locatore: imprenditore commerciale

Conduttore: imprenditore commerciale

Oggetto della locazione: immobile stru­mentale per natura (negozio, capannone, uf­ficio, ecc.)

II.dd. Locatore

Si ritiene che l’indennità rappresenti un onere accessorio incrementattvo del costo dell’immobile oggetto di rilascio anticipato da patte dell’affittuario.

Conduttore

L’indennità concorre a formare il reddito d’impresa nel­l’esercizio di competenza. Per l’imprenditore individuale si ritiene possibile l’applicazione della tassazione separata qualora l’indennità sia configurabile come compenso per la perdita di clientela conseguente alla anticipata e consensuale cessazione della locazione.

IVA

Con la sentenza 15 dicembre 1993, causa C-63/92, la Cor­te di giustizia europea, relativamente alla cessazione di un rapporto di locazione fra soggetti passivi Iva, ha af­fermato il principio dell’eguale trattamento di canoni e indennità versata dal proprietario per il rilascio anticipa­to dell’immobile locato.

Indennità di “buonuscita” corrisposta all’in­quilino imprenditore uscente dai nuovo in­quilino imprenditore

II.DD.

Conduttore uscente

L’indennità concorre a formare il reddito d’impresa nel­l’esercizio di competenza. Si ritiene che l’imprenditore in­dividuale possa usufruire della tassazione separata ove l’indennità sia configurabile come compenso per la perdi­ta di clientela conseguente alla anticipata e consensuale cessazione delia locazione.

Nuovo inquilino

L’indennità rappresenta un costo da dedurre dal reddito d’impresa integralmente nell’esercizio di sostenimento ovvero in più esercizi, a seconda di quella che è la scelta operata in sede civilistica.

IVA

L’indennità è da assoggettare all’Iva.



[1] Per un esame approfondito della disciplina fiscale appli­cabile a tale indennità si rinvia a G. Rebecca-M. Zanni, Trattamento fiscale dell’indennità per perdita di avvia­mento, in “ilfìsco’ n. 14/2011, fascicolo 1, pag. 2169.

[2] In banca dati “fisconline”.

[3] In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella ris. 24 maggio 2002, n. 155/E, in banca dati “fisconline”.

[4] L’art. 17, comma 1, lettera h), del Tuir parla di “indennità per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione

[5] Cfr. G. Rebecca-M. Zanni, cit., pag. 2171.

[6] Ovvero del 25% per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Bura­no.

[7] Cfr. circ dell’Agenzia delle Entrate 4 agosto 2006, n. 28/E, in banca dati “fisconline”.

[8] Reperibile su http://eur-lex.europa.eu.

[9] Giova ricordare che, a norma dell’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, le locazioni immobiliari sono ge­neralmente esenti dall’iva, salvo che nei seguenti casi:

- locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle impre­se che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della L. n. 457/3 978, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni;

- locazioni di fabbricati strumentali che per le loro carat­teristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti di soggetti privati o di soggetti Iva con pro-rata di detraibilità non superiore al 25% ovvero per le quali nel relativo contratto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione Iva.

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