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>> Anno 2013

"Bonus arredamento" a rischio elusione

di Giuseppe Rebecca e Giulia Lovato
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 17 ottobre 2013

I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio[i] possono altresì beneficiare di un’ulteriore detrazione legata all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, purché destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013).

L’ipotesi: uso improprio dell’agevolazione

Supponiamo che Tizio stia ristrutturando un immobile fruendo delle agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e che per una sua seconda abitazione, non oggetto di ristrutturazione, debba acquistare ad esempio una libreria.

Cosa impedisce a Tizio di farsi riconoscere la detrazione per l’acquisto del mobile, pur non essendo lo stesso destinato all’immobile oggetto di ristrutturazione?

O allo stesso modo, perché non potrebbe Tizio acquistare il mobile in nome proprio per conto di Caio usufruendo così dell’agevolazione e consegnando poi lui stesso la libreria dell’esempio a Caio?

In altre parole: è possibile un uso improprio dell’agevolazione in esame? Pare proprio di sì, come vedremo.

Il controllo formale

L’Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare n. 29, sottolinea che i beni acquistati devono essere utilizzati ad arredo dell’immobile in ristrutturazione, proprio perché le due agevolazioni sono strettamente connesse. Infatti, la ratio della disposizione in esame è proprio quella di favorire la ripresa del settore del mobile e del settore edile. In tema di controlli, però, la Circolare in oggetto si sofferma solo sulla verifica del sostenimento della spesa da parte di chi ristruttura, non richiedendo nulla in merito alla verifica dell’effettiva destinazione dei mobili acquistati.

Questa, infatti, è la documentazione da esibire in caso di controllo formale della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate:

- documentazione che attesta il pagamento, da parte del beneficiario della detrazione, del mobile/grande elettrodomestico acquistato, ovvero:

  • ricevuta del bonifico, oppure
  • ricevuta di avvenuta transazione in caso di pagamenti tramite carte di credito o di debito
  • documentazione di addebito sul conto corrente

Non sono sufficienti lo scontrino normale, quello parlante o la ricevuta fiscale;

- fatture di acquisto intestate al beneficiario della detrazione: devono essere specificate natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (rientrano nell’agevolazione anche le spese di trasporto e di montaggio, purché sostenute secondo le modalità previste).

Dimostrando quindi che la spesa di acquisto è stata effettivamente sostenuta e che a sostenerla è stato il contribuente che già usufruisce delle agevolazioni fiscali in tema di ristrutturazione edilizia, non si incorre in alcuna sanzione o conseguente ulteriore controllo. Il contribuente potrebbe quindi a questo punto destinare il bene acquistato ad un’altra abitazione oppure anche ad amici.

L’amministrazione finanziaria potrebbe invero sollevare dubbi in merito ad un comportamento elusivo del contribuente nel caso in cui, da un controllo incrociato, emergesse che il mobile/elettrodomestico in questione è stato consegnato ad un’abitazione diversa da quella oggetto di ristrutturazione. Oppure, se il contribuente risulti aver acquistato, per assurdo, due lavatrici in un breve lasso di tempo senza nemmeno aver proceduto a smaltire quella precedentemente posseduta. Si tratta comunque, per chi avesse intenzione di ottenere in modo improprio il beneficio fiscale, di situazioni facilmente evitabili operando con un po’ di “buon senso”.

Il controllo sostanziale

Pare difficile ipotizzare un controllo sostanziale presso l’abitazione del contribuente. Certamente non per questo motivo, ma invero in questo caso il contribuente potrebbe dimostrare, ad esempio, che il bene è stato donato a terzi, rifacendosi alla fattispecie della donazione di modico valore (art. 783 c.c.).

Conclusione

In definitiva quindi, pare che l’utilizzo dell’agevolazione si presti anche a comportamenti scorretti. Peraltro, per ottenere un beneficio fiscale non certamente consistente, essendo al massimo, per ogni unità immobiliare, di 5.000€ da ripartire in dieci anni (si possono ovvero detrarre al massimo 500€ ogni anno).



[i] Art. 16-bis del T.U.I.R. e ss. mod. (vedi D.L. 83/2012 art. 11 e D.L. 63/2013 art. 16).

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