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Art-bonus per i beni culturali pubblici

di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 226 - Agosto / Settembre 2015

Premessa

Dallo scorso anno c’è un nuovo strumento agevolativo per l’arte “pubblica”, introdotto dal D.L. 31 maggio 2014 n. 83, convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2014.

L’agevolazione, rilevante, come si vedrà, consiste in un credito d’imposta (e non di detrazione), ragione per cui consente sensibili risparmi ai privati ed alle imprese.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro, essere tracciabili e devono riguardare:

- gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

- il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica; la C.M. 24/E/2014 ha specificato che si tratta di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'art. 101, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”);

- la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti dellefondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi già spèra specificati (co. 2 dell'art. 1, D.L. 83/2014, inserito in sede di conversione in legge).

L’entità

Il credito d’imposta è riconosciuto su quanto speso (criterio di cassa) con percentuali decrescenti, al momento, e precisamente:

65% 2014

65% 2015

50% 2016

ed è utilizzabile in 3 quote annuali di uguale importo.

Non è stato posto alcun limite quantitativo di spesa, salvo quanto sotto indicato, come pure nessun limite è stato posto per la compensabilità del credito d’imposta. Le quote annue eventualmente non utilizzate potranno essere riportate in avanti, senza alcun limite temporale.

Analizziamo ora i limiti massimi del beneficiario, limiti variabili in funzione del soggetto che eroga il contributo.

L'"Art-bonus" è riconosciuto:

- alle persone fisiche e agli enti non commercialinel limite del 15% del reddito imponibile;

- e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
La C.M. 24/E/2014ha inoltre chiarito, che:

o tra le persone fisiche, vi rientrano i soggetti residenti e non residenti in Italia, purché non svolgano attività d'impresa, tra cui lavoratori dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.;

o enti non commerciali e società semplici: il bonus è riconosciuto agli enti che non svolgono attività d'impresa, vale a dire enti non commerciali, sia residenti sia non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale, e società semplici. Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate dalle società semplici, il credito d'imposta spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nell'art. 5, Tuir, ai fini dell'imputazione del reddito;

o i titolari di reddito d'impresa sono quelli definiti dal co. 1 dell'art. 55, Tuir;

o il credito di imposta spetta (anche nel limite del 5 per mille dei ricavi), alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di imprese non residenti.

Una esemplificazione, relativa alle limitazioni massime:

Persone fisiche 15% del reddito imponibile

Esemplificazione:

2015 spesa 10.000

65% = 6.500

a) se reddito 40.000, credito d’imposta 6.000 in tre anni (la differenza di 500 è persa);

b) se reddito 100.000 credito d’imposta 6.500 in tre anni .

Volendo determinare il credito d’imposta massimo utilizzabile si ha:

nel caso di reddito 2015 di 100.000 si ha: 100.000 x 15%= 15.000; erogazione massima ammessa 23.077 (15.000 / 65%).

L’esborso effettivo, nell’arco dei tre anni, sarebbe di Euro 8.077 (23.077 – 15.000).

Quindi, arrotondando, si può affermare che il privato che versa 23.000, ha un costo effettivo di 8.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco più di 1/3 dell’erogato. Si eroga 100 e si ha un costo di 35.

Imprenditori 5 per mille dei ricavi annui

Esemplificazione:

2015 spesa 10.000

65% = 6.500

a) se ricavi 1.000.000, credito d’imposta 5.000 in tre anni (la differenza di 1.500 è persa)

b) se ricavi 2.000.000 credito d’imposta 6.500 in tre anni

Volendo determinare il credito d’imposta massimo utilizzabile per una società di capitali si ha:

nel caso di ricavi 2015 di 2.000.000 x 5%0 =10.000; erogazione ammessa 15.385 (10.000 / 65%).

L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 15.385-10.000=5.385 euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate (in valore assoluto e senza effettuare attualizzazioni per considerare la fruizione differita del credito d’imposta [1]).

Quindi, l’impresa versa 15.400 e ha un costo di 5.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco più di 1/3 di quanto erogato.

Si erogano 100 e si ha un costo effettivo di 35.

Provvisoriamente sono stati dichiarati inapplicabili le altre agevolazioni per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h) e per le imprese (art. 100, c. 2, lett. f) e g) del TUIR), e ciò per evitare eventuali disapplicazioni di benefici fiscali.

In alternativa resta pur sempre applicabile l’agevolazione di cui all’art. 14 della legge 35/2005, e quindi sarà deducibile quanto versato nel limite massimo del 10% del reddito dichiarato, nei limiti di 70.000 euro annui.

I beneficiari dovranno essere fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Gli adempimenti

La C.M. 24/E/2014 ha precisato che leerogazioni devono essere effettuate utilizzando esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;

- ufficio postale;

- sistemi di pagamento previsti dall'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, vale a direcarte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In definitiva, il pagamento dovrà essere tracciabile.

Il credito d'imposta, come si è già indicato deve essere ripartito in 3 quote annuali di uguale importo.
Le modalità di fruizione del credito d'imposta variano in funzione dei soggetti eroganti:
le persone fisiche ed enti non commerciali possono fruire del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'erogazione liberale è stata effettuata, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale eventualmente non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza limitazioni temporali.

Per i titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24, nei limiti di 1/3 della quota maturata, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. In definitiva, le agevolazioni decorrono dall’anno successivo. L'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

L'"Art-bonus" non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 61, D.P.R. 917/1986 e ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109, co. 5, D.P.R. 917/1986 (C.M. 24/E/2014).

I beneficiari

I beneficiari delle erogazioni dovranno comunicare mensilmenteal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.
Essi dovranno altresì provvedere a dare comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile. Dovrà essere data informazione anche nell’ apposito portale, gestito dal suddetto Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione (www.artbonus.gov.it/lista-interventi.html).

Conclusione

L’art bonus è un istituto decisamente interessante, solo che è stato emanato in un momento di forte crisi, in un momento quindi non favorevole.

Certo potrà dare dei buoni risultati, ma lo strumento ha necessità di promozione, a tutti i livelli, anche localmente.

Si confida anche, come parrebbe, che la norma diventi norma a regime, e quindi non soltanto temporanea, e che la percentuale del credito di imposta 2016 resti del 65%, in luogo del 50% previsto.

E’ stato chiesto anche l’allargamento dell’applicazione dell’agevolazione alle proprietà private, di beni culturali e in effetti non pare logico sfavorire il privato in questa ricerca di sostenere il bello e la nostra storia.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda anche i giardini storici.

Tabella di sintesi

ART – BONUS per i beni culturali pubblici

 

NORMA

 

DL 83/2014 conv. in L. 106/2014

 

OGGETTO

Erogazioni, tracciabili, in denaro:

- per manutenzione e restauro beni culturali pubblici;

- per musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;

- per strutture, vecchie o nuove, delle fondazioni lirico-sinfoniche ed enti pubblici dediti allo spettacolo;

- estese anche ai concessionari e affidatari degli stessi interventi.

 

ENTITA’

Credito di imposta: 2014 65%

2015 65%

2016 50%

 

UTILIZZO

 

3 quote annuali di pari importo.

 

DETERMINAZIONE

Persona Fisica

Impresa

15% del reddito imponibile

5%o dei ricavi

 

Esemplificazione

Persona fisica

 

 

 

Impresa

CONTRIBUTO REDDITO CREDITO D’IMPOSTA COSTO EFFETTIVO

10.000 40.000 6.000 4.000

10.000 100.000 6.500 3.500

CONTRIBUTO RICAVI CREDITO D’IMPOSTA COSTO EFFETTIVO

10.000 1.000.000 5.000 5.000

10.000 2.000.000 6.500 3.500



[1] Si è avuto modo di esaminare altri conteggi, per le imprese, che a nostro avviso sono errati. Sulla base della nostra esemplificazione è detto che considerando anche le imposte da pagare sul maggior reddito imponibile (le erogazioni liberali agevolate sono infatti indeducibili, mentre il credito d’imposta è detassato), pari a (15.385 – 10.000)*31,4% = 1.691 Euro, l’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a 15.385 – 10.000 + 1.691 = 7.076 Euro. Come abbiamo indicato, invece, il costo effettivo è di 5.385.

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