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Revocatoria Vintage? La pasticciata revocatoria delle rimesse bancarie. Come migliorare le norme

di Giuseppe Rebecca
portale unijuris.it, gennaio 2015

È opinione comune che la revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie non interessi più, di fatto. Si pensa che sia scomparsa, e che costituisca solo un retaggio della situazione ante riforma. In due parole, la REVOCATORIA sarebbe un po' VINTAGE. NON E' COSI'.

Pur con la evidente limitazione dovuta alla riduzione a metà del periodo di riferimento (da un anno a sei mesi), la revocatoria ha ancora una sua valenza e può trovare applicazione in molte procedure concorsuali.

A maggior ragione, ciò può avvenire nel caso della consecuzione delle procedure, ex art. 69 bis l.f.. Gli effetti della revocatoria decorrono dalla data di pubblicazione della prima domanda presentata al Tribunale.

Ma la scarsa diffusione in parte dipende anche da evidenti imprecisioni ed errori di impostazione, da parte delle norme, e fino a che tali norme non saranno riviste, ci troveremo tutti a discutere per nulla. Ognuno ha un po' di ragione. Le problematiche riscontrate sono due:

1) coesistenza degli articoli 67 e 70 L.F.;

2) art. 67, c. 3 lett. e).

Articoli 67 e 70 L.F.

L'art. 67 è stato riformulato, e si è partiti proprio da quello che interessava, l'esenzione dalla revocatoria. Invece di trattare della revocatoria delle rimesse bancarie, si è preferito parlare del suo contrario; sono state così trattate solo le rimesse non revocabili, (art. 67 comma 3 lett. b) da cui le altre, quelle revocabili, conseguono per derivazione. Si revocano quindi le rimesse che hanno ridotto l'esposizione in misura consistente e durevole.

Ma oltre all'art. 67, si ha anche l'art. 70 L.F., raddoppiato nel 2007, che limita l'importo revocabile al cosiddetto "rientro".

Rimane in ogni caso da chiarire perché ci siano due disposizioni in parte confliggenti: l'art. 67 e l'art. 70 L.F.. Se si revoca il rientro, tanto vale limitarsi a quel conteggio. Pare pacifico che, salvo casi del tutto eccezionali (rientro costante di piccole rimesse oppure determinazione della consistenza in una misura esagerata), l'importo che deriva dall'applicazione dell'art. 70 L.F. sarà sempre inferiore a qualsiasi importo derivante dai complessi conteggi, a questo punto del tutto inutili, previsti all'art. 67 L.F.. Assistiamo oggi a situazioni al limite dell'assurdo dove si fanno conteggi minuziosi, si analizzano le rimesse che hanno ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole, magari anche secondo più ipotesi e sub-ipotesi, per poi ridurre l'importo revocabile al rientro di cui all'art. 70. Tanto lavoro per nulla, per tutti.

Ma i legali devono fare la citazione per revocatoria fallimentare facendo i conti delle rimesse revocabili ex art. 67 ed ex art. 70; il giudice deve chiedere al CTU di fare i doppi conteggi, per poi buttare tutto. E' evidente che qualcosa non va. La dottrina ha inizialmente cercato di dare una giustificazione alla coesistenza di questi due articoli, anche con costruzioni complicate, ma non condivisibili. Di fatto il 3° comma lettera b) dell'art. 67 L.F. non serve praticamente a nulla, e ben potrebbe essere eliminato; su questo punto specifico bastano le previsioni dell'art. 70 l.f.

La consecutio

L'altra questione riguarda l'art. 67, comma 3, lettera e), relativo alla consecuzione delle procedure, resa di fatto inapplicabile dal nuovo articolo 69bis, entrato in vigore settembre 2012 (con il Decreto Sviluppo).

Tale disposizione ha previsto normativamente quanto già la maggior dottrina e la giurisprudenza prevalente avevano interpretato: nel caso di consecuzione di procedure, e quindi nel caso in cui a un concordato faccia seguito una dichiarazione di fallimento, i riferimenti temporali per la revocatoria fallimentare sono traslati alla prima procedura, e più precisamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo.

L'articolo 67, terzo comma, lettera e) l.f. prevede che non siano revocabili "gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, (dell'amministrazione controllata), nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161".

Ma la lettera e) dell'art. 67 l.f. contrasta con l'articolo 69 bis l.f., ove al secondo comma si prevede appunto il principio della consecuzione delle procedure, in caso di concordato, anche in bianco, seguito da fallimento.

L'art. 69 bis comma 2, l.f. stabilisce che, in caso di successivo fallimento, il periodo sospetto ai fini della revocatoria decorre dal momento della pubblicazione della domanda di C.P. nel Registro delle Imprese (quindi retroagisce). Di conseguenza, nel caso di atti e pagamenti eseguiti nel corso della procedura di C.P., poi non andata a buon fine, non ha più senso prevedere l'esenzione dalla revocatoria fallimentare. Questi atti è come se fossero stati compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, e non invece prima (e questo proprio per effetto dell'art. 69 bis, comma 2, l.f.), e questi non sono mai soggetti a revocatoria fallimentare. Piuttosto potrebbero essere definiti inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.f.; e si tenga conto che l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.f. è più forte dell'inefficacia conseguente alla revocatoria fallimentare, in quanto:

a) opera di diritto;

b) non richiede la prova della scientia decoctionis;

c) non è soggetta a limiti di tempo per quanto riguarda decadenza e prescrizione. Certamente per gli atti "legalmente" effettuati, e quindi gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria urgenti e autorizzati doveva essere previsto qualcosa, ma questo qualcosa non era certamente l'esenzione da revocatoria, quanto piuttosto, se si può dire, la conferma della efficacia, visto che, a contraris, per gli altri atti si ha l'inefficacia. Si ritiene che la revocabilità, a questi fini, c'entri poco.

Anche qui sarebbe opportuno una aggiustatina.

Senza approfondire le altre tematiche della revocatoria, crediamo possano in ogni caso essere utili delle tabelle riassuntive delle sentenze ad oggi note, in questa materia. Come si potrà osservare, non si è ancora arrivati ad una soluzione condivisa.

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Tabella allegata - Sintesi aggiornata delle principali sentenze in tema di revocatoria fallimentare

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