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La contabilizzazione dei derivati alla luce della riforma del bilancio

di Sara Santacatterina
Il Commercialista Veneto, N. 242 - Marzo / Aprile 2018

 

Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di una variabile, definita sottostante (ad esempio, un tasso di interesse, il prezzo di strumenti finanziari, un tasso di cambio, …).

I derivati possono essere di 3 tipi:

- futures o forward, in forza dei quali una parte si impegna a comprare o vendere una determinata attività sottostante ad un prezzo e ad una scadenza prefissati;

- option, che attribuiscono all’acquirente il diritto di acquistare o vendere a un prezzo e a una scadenza predefiniti una determinata attività sottostante, dietro versamento di un premio;

- swap, mediante i quali le parti contraenti si scambiano periodicamente dei flussi di cassa determinati su un capitale di riferimento (il c.d. nozionale).

Lo strumento derivato può essere acquistato con una finalità speculativa, con l’obiettivo di conseguire profitti, o con una finalità di copertura, per ridurre il rischio di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. In questo secondo caso, l’elemento coperto può essere un’attività, una passività, un impegno irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile.

La contabilizzazione dei derivati

Prima della riforma del bilancio civilistico, avvenuta con D.Lgs. 139/2015 e con effetto a partire dal 1° gennaio 2016, le operazioni in strumenti derivati erano considerate operazioni “fuori bilancio”: il loro valore nozionale era iscritto nei conti d’ordine. Secondo l’OIC 22, questo valore non andava indicato se fuorviante ai fini della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della società, tenuto conto che il nozionale solitamente non rappresenta il vero impegno della società.

Per i soli derivati speculativi con fair value negativo, doveva essere stanziato un fondo rischi, con contropartita la voce del Conto Economico “C17) Interessi e altri oneri finanziari ”. Per evitare lo stanziamento del predetto fondo e in virtù della limitata deducibilità dei componenti negativi di reddito relativi a derivati speculativi (vedi infra), era prassi diffusa cercare di qualificare i derivati quali contratti di copertura, anche se non propriamente tali.

L’articolo 2427-bis del c.c. richiedeva, poi, che fossero indicati inNota integrativa il fair value [1], l’entità e la natura di ciascuna categoria di derivati, esonerando da tale obbligo soltanto le società che redigevano il bilancio in forma abbreviata. Per queste società, l’informativa sui derivati sarebbe stata opportuna (ma, non obbligatoria) in presenza di operazioni in strumenti finanziari derivati di importo o di impatto significativo rispetto alla dimensione e ai valori del bilancio. Ciò per fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio.

L’OIC 3 forniva indicazioni più dettagliate circa le informazioni da includere in Nota integrativa. In particolare, per ogni derivato era opportuno esplicitare:

- tipologia di contratto derivato;

- categoria di rischio sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc.);

- finalità (speculativa o di copertura);

- valore nozionale (ossia il prezzo di regolamento dei contratti se comportano o possono comportare lo scambio a termine di capitali, ovvero il valore nominale del capitale di riferimento nei restanti casi);

- fair value del contratto derivato.

Con riferimento ai contratti derivati di copertura, erano indicate ulteriori informazioni quali l’obiettivo della copertura, l’elemento coperto e l’efficacia della copertura.

Infine, era prevista l’indicazione nella Relazione sulla gestione degli obiettivi e delle politiche di gestione dei rischi degli strumenti finanziari posseduti dall’impresa e l’esposizione della stessa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Questa disclosure era obbligatoria in caso di operazioni in derivati rilevanti ai fini dell’apprezzamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società (art. 2428 c.c.).

Dal 1° gennaio 2016 i derivati trovano spazio in apposite voci del bilancio.

I derivati sono contabilizzati in Stato Patrimoniale al fair value (altrimenti detto mark to market, MTM), con contropartita differente a seconda che essi siano qualificati quali derivati speculativi o di copertura.

In particolare, i derivati speculativi sono iscritti:

- nelle “ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella voce “C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi” se il loro fair value è positivo;

- nei “Fondi per rischi e oneri” nella voce “B) 3)strumenti finanziari derivati passivi” se il loro fair value è negativo.

In contropartita:

- per i derivati in essere al 1° gennaio 2016, si utilizza la voce “ Utili/perdite di esercizi precedenti”;

- per i derivati sottoscritti a partire dal 2016, si utilizzano le voci di conto economico - sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”, “D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati” (se ilfair value del derivato è positivo) o “D) 19) d)svalutazione di strumenti finanziari derivati” (se il fair value del derivato è negativo).

I derivati di copertura di variazioni nel fair value sono iscritti in bilancio in maniera analoga ai derivati speculativi, con l’unica eccezione che, se il loro fair value è positivo, l’iscrizione avviene nelle “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce “B) III 4) strumenti finanziari derivati attivi” se l’elemento coperto è un’immobilizzazione o una passività consolidata.

 

I derivati di copertura di variazioni nei flussi finanziari futuri sono iscritti:

- a seconda della durata dell’elemento coperto, nelle “ Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” nella voce “C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi”, ovvero nelle “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce “B) III 4)strumenti finanziari derivati attivi”, se il loro fair value è positivo;

- nei “Fondi per rischi e oneri” nella voce “B) 3)strumenti finanziari derivati passivi” se il loro fair value è negativo.

In contropartita, si utilizza la voce di Patrimonio netto A) VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ”, con segno positivo o negativo (ossia a riduzione del Patrimonio netto). Nel momento in cui si manifestano i flussi finanziari oggetto di copertura, la riserva è utilizzata a rettifica o integrazione delle voci di conto economico impattate dai flussi finanziari coperti. Gli utili o le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura sono, invece, contabilizzate nel conto economico nella sezione “D)Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”.

Si noti che, per espressa previsione normativa (cfr. 2426 c.c.), le riserve (positive/negative) che derivano dalla valutazione degli strumenti di copertura di flussi finanziari non rilevano nel calcolo dei limiti all’emissione di obbligazioni (art. 2412 c.c.), né ai fini della riduzione del capitale per perdite (art. 2446 c.c.) o della riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 c.c.), né ancora ai fini di cui agli articoli 2433 c.c. (distribuzione degli utili ai soci) e 2442 c.c. (passaggio di riserve a capitale).

Se positive, esse non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

Alla fine dell’esercizio, il fair value di ciascun derivato viene rideterminato. Le eventuali variazioni di fair value di derivatispeculativi o di copertura di variazioni nel fair value sono contabilizzate nel conto economico nella sezione “D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” nelle voci “D) 18) d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati” o “D) 19) d) svalutazione di strumenti finanziari derivati”. Le variazioni di fair value di derivati di copertura di variazioni nei flussi finanziari futuri sono iscritte in contropartita alla voce di Patrimonio netto A) VII riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi ”.

La nuova disciplina civilistica relativa alla contabilizzazione dei derivati non è applicabile ai bilanci delle micro-imprese che, analogamente a quanto accadeva prima della riforma del bilancio, devono iscrivere le operazioni in strumenti finanziari derivati in calce allo stato patrimoniale (o in Nota integrativa, se redatta) e stanziare un fondo rischi ed oneri in presenza di derivati speculativi con fair value negativo (cfr. OIC 31 e 32).

Inoltre, l’informativa richiesta in Nota integrativa è ora più dettagliata. Per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato vanno indicati: “a) il fair value; b) informazioni sull’entità e sulla natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio ” (art. 2427-bis, comma 1, del c.c.). È invariata l’informativa richiesta nella Relazione sulla gestione.

La nozione di copertura

Per determinare la natura del derivato occorre far riferimento all’OIC 32, che fornisce indicazioni sui derivati di copertura. I derivati speculativi sono, invece, una categoria residuale: il derivato è speculativo se non è di copertura.

Per poter qualificare un contratto derivato quale strumento di copertura, la Società deve disporre di un’adeguata documentazione che includa “ l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura) ” (OIC 32). L’OIC 32 specifica che un contratto derivato soddisfa i requisiti di efficacia della copertura “ se le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto, che sono attribuibili ad un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura ” ed aggiunge che normalmente il rapporto di copertura è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto).

L’efficacia della copertura è valutata sotto due profili: uno qualitativo, l’altro quantitativo.

In primo luogo, la Società verifica che “ l’importo nominale, ladata di regolamentodei flussifinanziari, la scadenzae la variabile sottostante dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto ” (OIC 32) (verifica qualitativa).

In secondo luogo, la Società effettua una valutazione di tipo quantitativo, ricorrendo a varie metodologie, anche statistiche (verifica quantitativa).

È sufficiente la verifica di tipo qualitativo quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (cosiddette relazioni di copertura semplici).

La disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati: cenni

Prima della riforma di bilancio, i componenti positivi e negativi che risultavano dalla valutazione dei derivati concorrevano alla formazione del reddito alla data di chiusura dell'esercizio.Per i componenti negativi la deducibilità era limitata alla differenza tra il valore del contratto alla stipula (o a quella di chiusura dell'esercizio precedente) e il valore alla chiusura dell'esercizio. Per i componenti relativi a derivati di copertura valeva il principio di simmetria, in base al quale i componenti derivanti dalla valutazione o dal realizzo del derivato concorrono a formare il reddito imponibile sulla base delle stesse disposizioni applicabili ai componenti derivanti dagli elementi coperti (cfr. art. 112 TUIR).

Con la riforma del bilancio, è prevista una modifica di questa norma del TUIR. La disciplina a regime, che emerge dalla proposta di emendamento governativo (n. 13.0.2000), dovrebbe prevedere: a) il riconoscimento fiscale dei componenti imputati a conto economico secondo i nuovi principi contabili nazionali; b) l’applicazione del principio di simmetria ai componenti relativi ai derivati di copertura del fair value; c) l’abrogazione del limite di deducibilità dei componenti negativi relativi ai derivati speculativi (purché non si tratti di contratti derivati sottoscritti da micro-imprese o di derivati speculativi con fair value negativo già iscritti in bilancio al 31.12.2015). In via transitoria, è previsto che la tassazione (o deduzione) dei valori derivanti dall’iscrizione in bilancio dei derivati speculativi in essere al 1° gennaio 2016 assuma rilevanza fiscale solo al momento del realizzo.

Si tratta in ogni caso di una proposta, al momento non definitiva.

Esemplificazioni

Si considerino i seguenti esempi (si prescinde dalle problematiche fiscali).

Esempio 1 – Iscrizione di un derivato di copertura

 

Al 1° gennaio 2016, la Società X possiede un forward a copertura del rischio di cambio relativo ad una cessione in valuta estera. Il fair value del derivato è negativo, pari a 2.000 euro.

Prima contabilizzazione

La Società iscrive il derivato all’1/1/2016 nel passivo, utilizzando in contropartita una specifica riserva negativa.

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P. patrimonio netto A) VII

2.000

 

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

 

2.000

 

 

Contabilizzazione a fine esercizio e negli esercizi successivi

 

Al 31/12/2016 e al termine degli esercizi successivi, la Società iscrive la variazione nel fair value del derivato rispetto alla contabilizzazione precedente.

A) Ipotizzando che al 31/12/2016 il fair value del derivato sia negativo e pari a 3.000 euro, la Società iscrive la variazione di fair value pari a 1.000 euro movimentando gli stessi conti.

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P. patrimonio netto A) VII

1.000

 

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

 

1.000

 

B) Diversamente, se al 31/12/2016 il fair value del derivato è migliorato ma resta negativo (pari a 500 euro), la Società iscrive la variazione di fair value pari a 1.500 euro in contropartita alla diminuzione della riserva.

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

1.500

 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P. patrimonio netto A) VII

 

1.500

C) Infine, se al 31/12/2017 il fair value del derivato è migliorato fino a diventare positivo (pari a 500 euro), la Società iscrive la variazione di fair value pari a 2.500 euro rettificando il fair value negativo precedentemente iscritto, iscrivendo una riserva positiva e rilevando il fair value positivo del derivato tra le attività (nel caso di specie, nell’attivo circolante).

Strumenti finanziari derivati attivi – S.P. attivo C.III.5

500

 

Strumenti finanziari derivati passivi – S.P. passivo B.3

2.000

 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari – S.P. patrimonio netto A) VII

 

2.500

Esempio 2 – Natura dei derivati

La Società X ha sottoscritto due contratti di Interest Rate Swap (IRS). La Società si chiede se è corretto qualificare entrambi i contratti quali strumenti di copertura, rispettivamente di un mutuo a tasso variabile e di un leasing indicizzato.

Dalla documentazione relativa ai contratti emerge quanto segue:

 

MUTUO A TASSO VARIABILE

DERIVATO

Anni

5

5

Importo

Euro 250.000

Euro 250.000 (nozionale)

Sottoscrizione

1/7/2014

20/7/2014

Tasso

Euribor 3 mesi

Euribor 3 mesi contro tasso fisso 3%

Spread

1%

-

Fixing[2]

Due giorni lavorativi precedenti l’inizio di ciascun periodo

Due giorni lavorativi precedenti l’inizio di ciascun periodo

Pagamenti

Semestrali, posticipati

Semestrali, posticipati

Ammortamento

Non previsto (rimborso in un’unica soluzione)

Non previsto

 

LEASING INDICIZZATO

DERIVATO

Anni

10

8

Costo del bene/ Importo

Euro 5.500.000, maxicanone 1.000.000 euro

Euro 4.500.000 (nozionale)

Sottoscrizione

05/05/2012

01/01/2013

Tasso

3,5% + indicizzazione all’Euribor 3 mesi

Euribor 3 mesi contro tasso fisso 3%

Fixing

Euribor 3 mesi medio del mese relativo al canone da indicizzare

Due giorni lavorativi precedenti l’inizio di ciascun periodo

Pagamenti

Mensili, canoni di 35.000 euro

Mensili

Ammortamento

/

Non previsto

Il derivato riferito al mutuo passivo è stato correttamente qualificato quale contratto con finalità di copertura. Lo si evince dalla perfetta corrispondenza delle caratteristiche dello strumento di copertura e dell’elemento coperto: la durata, l’importo (importo finanziato e nozionale), le epoche di regolamento dei flussi finanziari, la variabile sottostante e il fixing della stessa sono allineati.

Trattandosi di una relazione di copertura semplice, la Società può verificare l’efficacia della copertura effettuando la sola valutazione di tipo qualitativo.

Il derivato riferito al contratto di leasing non è invece qualificabile quale contratto con finalità di copertura, dovendosi più propriamente parlare di derivato speculativo.

Dal confronto del leasing e del derivato in termini di durata, importi e tassi, si nota che:

a) il leasing è stato stipulato il 05/05/2012 e terminerà il 04/05/2022, mentre il derivato, sottoscritto quasi un anno più tardi, ha scadenza quasi un anno prima (31/12/2020);

b) il leasing è caratterizzato da un debito (residuo) di 4.500.000 euro, che si riduce secondo un piano di ammortamento a rate costanti; il nozionale del derivato è 4.500.000, di tipo bullet (cioè costante per tutta la durata del contratto di IRS). Trascorsi alcuni anni, il debito residuo del leasing si sarà di molto ridotto, mentre il nozionale del derivato sarà ancora alto;

c) il tasso di interesse per entrambi, derivato e leasing, è un Euribor 3 mesi, ma nel primo caso è rilevato puntualmente, nel secondo è un tasso medio;

d) l’indicizzazione del leasing è trimestrale, mentre i flussi differenziali del derivato maturano mensilmente.



[1] Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

[2] Con fixing si intende il giorno in cui viene rilevato il tasso variabile.

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