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Conto cointestato e donazione

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 22 luglio 2020

La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario (Cassazione n. 4682 del 28 febbraio 2018 e precedentemente 809/2014, 10991/2013, 2983/2008, 12552/2000 e 3499/99).

Dovrà peraltro essere verificata, e questo è un aspetto essenziale, l'esistenza dell'animus donandi, cioè il fatto che il proprietario del denaro non avesse, al momento della cointestazione, altro scopo che appunto la liberalità.

In questo senso anche Tribunale di Ivrea, n. 614 dell'8 luglio 2016 e Appello Potenza, n. 550/2018; non è appunto sufficiente la cointestazione del conto a far considerare un versamento una donazione, è richiesto anche lo spirito di liberalità.

 

Il punto di vista della Cassazione

Cassazione n. 2963 del 3 settembre 2019 lo ha sostanzialmente confermato: la semplice cointestazione consente al cointestatario di operare sul conto, ma non può automaticamente comportare anche la cessione del diritto di contitolarità della giacenza. Per la validità delle donazioni indirette non è comunque richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (Cassazione n. 14197/2013).

Ricordiamo come la Cassazione a Sezioni Unite (n. 18725 del 27 luglio 2017) avesse invece richiesto la forma dell'atto pubblico per un trasferimento di titoli effettuato con un ordine di bancogiro, non considerandolo quale donazione indiretta. E conseguentemente si era trattato di donazione nulla, anche se ai fini tributari sempre la Cassazione ha reiteratamente considerato tassabili anche tali donazioni nulle (Cassazione n. 15144/2017, 634/2012 e 22118/2010).

La contitolarità del conto corrente fa presumere, salvo prova contraria (presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), anche la contitolarità del contenuto. Da ultimo, Cassazione n. 11375 del 29 aprile 2019, 4320 del 22 febbraio 2018, 13619 del 30 maggio 2017 e 13614 del 30 maggio 2013.

I rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 ce. (che disciplina i rapporti tra correntisti e banche), bensì dall'art. 1298, c 2 ce, secondo il quale debito e credito solidale sono da dividersi in quote uguali solo qualora non risulti diversamente. Nei rapporti con la banca, il cointestatario, indipendentemente da chi abbia versato la provvista, è legittimato comunque ad effettuare qualsiasi prelievo, al limite anche prelevare tutta la giacenza.

Conclusioni 

In conclusione, il conto corrente cointestato dovrà essere analizzato nello specifico, ai fini delle presunzioni di contitolarità degli importi in esso giacenti. Solo in presenza di uno spirito di liberalità, il saldo del conto si può ritenere spettante per metà ai cointestatari, allorché i versamenti siano effettuati esclusivamente o prevalentemente da uno solo dei cointestatari. Qualora invece il conto sia sempre alimentato da uno solo dei cointestatari, ma non si sia in presenza di un animus donandi, la giacenza è da ritenersi spettante solo a chi ha versato.

 

Altre questioni - Conto cointestato in caso morte

In casi di morte si presume che le disponibilità su un conto corrente cointestato spettino a metà tra i cointestatari. La banca non potrà pertanto frapporre ostacoli al prelievo di metà della giacenza. La circolare ABI n. 000906 del 15 febbraio 2005 ha però specificato che, in caso di opposizione da parte di un correntista o di un erede, la banca dovrà richiedere il consenso di tutti. Eventuali abusi potranno comunque essere gestititi autonomamente tra le parti. Ai fini della dichiarazione di successione, andrà riportato nell'asse ereditario la metà della giacenza.

Indagini finanziarie

Ai fini delle indagini finanziane, la giurisprudenza (tra tutte, Cassazione n. 1298/2020 e Cassazione n. 9352 dell'8 maggio 2015) ha confermato la tesi dell'Amministrazione Finanziaria, nel senso della possibilità di considerare rilevanti le operazioni effettuate in un conto cointestato.  Grava sul contribuente verificato l'onere di dimostrare la estraneità delle somme alla propria sfera reddituale oppure che gli importi siano imputabili all'altro cointestatario del conto, (art 32 DPR 600/1973 e art 51 DPR 633/1972). La circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza è nello stesso senso. Le movimentazioni su un conto corrente cointestato non sono però sufficienti per presumere una attività commerciale svolta da parte del soggetto cointestatario che non presenta dichiarazioni fiscali (Cassazione n. 9903/2020).

 

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