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Credito di imposta per aumenti di capitale: quante difficoltà!

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 18 agosto 2020

Il Decreto Rilancio (D.L. 34 del 19 maggio 2020) è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77.  Esaminiamo in questo approfondimento l’art 26 relativo all’agevolazione per gli aumenti di capitale delle società; non trattiamo invece delle agevolazioni per le società in perdita.

Credito di imposta per aumenti di capitale: novità in fase di conversione

La variazione più significativa apportata in sede di conversione del Decreto riguarda l’inserimento, tra i soggetti che possono godere di questa agevolazione, anche delle società in concordato preventivo in continuità (comma 2-bis).  Di primo acchito, parrebbe in ogni caso difficile ipotizzarne un utilizzo significativo, tenuto conto della particolare situazione di questi soggetti. Altra variazione riguarda il Fondo Patrimonio FMI, che qui comunque non analizziamo.

Esaminiamo l’aspetto pratico più interessante, ben specificato nella stessa titolazione dell’articolo.

 

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Tale norma tra l’altro richiede, per le società di capitali e le cooperative, i seguenti requisiti :

  1. Fatturato della società 2019 compreso tra i 5 e i 50 milioni di euro;
  2. Aumento di capitale sociale in denaro massimo di euro 2 milioni, da effettuarsi entro il 31/12/2020;
  3. Partecipazione detenuta almeno fino al 31/12/2023;
  4. Calo di fatturato complessivo nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2020, superiore al 33%;
  5. Nessuna distribuzione di riserve, nel frattempo;
  6. Se conferimento effettuato da società verso altre società, solo se non controllate, direttamente o indirettamente, oppure non soggette a comune controllo o collegate.

Il beneficio consiste in un credito di imposta del 20% dell’effettuato aumento di capitale sociale.

In particolare, la norma è sottoposta a due condizioni, e precisamente:

  1. Approvazione da parte della Commissione Europea
  2. Emanazione di un Decreto del Ministro dell’Economia relativamente ai criteri e alle modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (comma 11, invariato in sede di conversione), tenuto anche conto che l’importo massimo dell’agevolazione è stato determinato in 2 miliardi di euro.

Qualche considerazione su questi particolari aspetti.

 

Considerazioni e dubbi sul credito di imposta per aumenti di capitale

La prima riguarda proprio l’entità del beneficio stesso. Cosa può significare la specifica previsione circa il fatto che il DM dovrà riferirsi anche all’importo massimo stabilito dalla norma circa il beneficio, 2 miliardi di euro? Ci si dovrà forse preparare ancora una volta alla vergognosa ipotesi di un click day?

O meglio, una volta esaurito il monte messo a disposizione a favore dei primi soggetti, non ci sarà alcuna agevolazione. Il DM 10 agosto 2020, di cui si dirà appresso, conferma l’assunto. Quindi sarebbe meglio correre ad effettuare questi aumenti, confidando di essere ancora in tempo.  Inoltre l’ammontare di 2 miliardi di euro è riferito specificatamente al 2021 (comma 10); cosa può significare?

Il credito di imposta è utilizzabile per il periodo di imposta nel quale è effettuato l’aumento di capitale (allora sarebbe bastato dire 2020). Probabilmente questo è il significato: e il DM lo conferma. La seconda osservazione è che non è richiesto che si tratti di soci già esistenti, e quindi il riferimento è a chiunque possa effettuare tale aumento di capitale, anche se non già socio ante aumento. E il beneficio può spettare anche per più società diverse.

La terza considerazione riguarda il fatto che pare mancare un riferimento specifico alla distribuzione di riserve fatta preventivamente alla operazione di aumento di capitale sociale. Il riferimento della norma in effetti è a distribuzioni effettuate prima del 31 dicembre 2023 dalla società oggetto di conferimento, ma manca un dato iniziale; da quando? dall’entrata in vigore della norma? e se le avessi distribuite a gennaio 2020? oppure solo un po’ prima dell’effettuato conferimento?

Il DM 10 agosto 2020 specifica che si deve trattare di versamenti in denaro, oppure di conversione di prestiti obbligazionari; nessun credito dei soci potrà quindi essere portato a capitale per poter godere della agevolazione. Ma tali crediti potrebbero essere restituiti ante oppure anche post aumento di capitale. Sul punto si avranno sicuramente dei chiarimenti…

Il DM di applicazione, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 18 giugno 2020, è stato sottoscritto solo il 10 agosto. Si tratta evidentemente di un termine ordinatorio, ma il non rispetto si tramuta in un non rispetto verso i contribuenti. Tra l’altro, in sede di conversione in legge è stato lasciato invariato lo stesso identico termine, senza intervenire a modificarlo. Praticamente in data 16 luglio si è approvato un testo che dettava un termine già scaduto del 18 giugno. Non possiamo esimerci dall’osservare l’approssimazione, il disinteresse e la cattiva qualità di questo iter legislativo. Quanto al modo in cui è stato scritto, osserviamo una certa ripetitività: 10 pagine ci parrebbero eccessive.

L’approvazione da parte dell’Europa pare sia arrivata, anche se non ne abbiamo trovato traccia documentale, al momento. Ad ogni buon conto, vista la limitazione del contributo, solo chi prima lo potrà richiedere ne potrà usufruire.

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