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Il degrado del processo normativo, oggi.

di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 256 luglio/agosto 2020

I dottori commercialisti da sempre svolgono, senza alcun ricono­scimento, nemmeno morale, una continua, diffusa e silenziosa opera di divulgazione e applicazione delle norme, in vari campi (tributario, societario e anche commerciale). Ultimamente tale ser­vizio sociale è divenuto sempre più pregnante e talvolta addirittura assorbente. E questo per effetto di una miriade di disposizioni, anche emergenziali.

Si propone qui qualche considerazione non tanto sul nostro ruolo, ma proprio sul degrado del processo normativo.

La tecnica legislativa

La tecnica legislativa dovrebbe dare dimostrazione di grande scienza, se non addirittura di arte. Nel corso degli anni è invece evidente il progressivo degrado che caratterizza la formulazione delle norme, in Italia: decreti-legge, DPCM, leggi. Oramai l'iniziativa legislativa è del Governo, con il Parlamento in subordinata funzione di ap­poggio, con manovre approvate sempre più con il voto di fiducia. Nel 1986 (pare passato un secolo!) i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri avevano emanato tre circolari, di testo identico, contenenti le regole e raccomandazioni per un buon legiferare, regole poi aggiornate nel 2001. Si trattava delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, pagine 52, Roma, maggio 2001, reperibili nei siti delle Camere. Parrebbe che ora queste regole siano totalmente cadute nel dimenticatoio. Un recente esempio che ci tocca tutti è dato dai DPCM e dai DL Crescita e Rilancio di questo periodo di emergenza Covid; centinaia di pagine, articoli di più pagine, rimandi su rimandi, prolissità diffusa e ripetizioni varie. Anche lo stesso Parlamento si trova così in grossa difficoltà nella conversione in legge dei D.L. Ma c'è dell'altro.

Il "salvo intese"

Oramai i Decreti-legge sono sempre più spesso approvati "salvo intese, eufemismo per dire che non c'è ancora un totale accordo su certi aspetti, da approfondire. Ma c'è la fretta comunicativa; la conferenza stampa è convocata (magari anche con qualche suc­cessivo differimento) ed ecco trovato l’escamotage. Disposizioni approvate dal Consiglio dei ministri salvo intese. Solo che così facendo non ci accorge che, soprattutto nel caso di significative riscritture, il Consiglio dei ministri, nella sua compo­sizione plenaria, non ha approvato specificatamente quel testo, ma qualcosa di diverso. Al di là della bollinatura da parte della Ragio­neria dello Stato, di cui diremo appresso, l'iter consiste nell'inviare il testo al Presidente della Repubblica per la emanazione ex art. 87 della Costituzione e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica esercita un controllo di legalità, ex art. 77 della Costituzione: con quella firma il Presidente garantisce anche il corretto iter del provvedimento. Ma è di tutta evidenza che il testo approvato dal Consiglio dei ministri non è quello poi ema­nato dal Presidente della Repubblica. E le variazioni possono essere anche molto significative. D'accordo che sono o dovrebbero esser state oggetto di trattative tra i vari uffici ministeriali, ma manca una specifica approvazione collettiva. Ma così si fa, senza tanti problemi, salvo talvolta ricorrere ad una seconda approvazione specifica, come è accaduto non solo per il decreto Sblocca Cantieri, ma anche il Decreto Crescita.

La bollinatura

La bollinatura, espressione gergale molto utilizzata, consiste nel visto di conformità e copertura, se non altro nominale, da parte della Ragioneria dello Stato; infatti, ogni disposizione deve essere accompagnata da una relazione tecnica a giustificare la sostenibilità finanziaria. E questa operazione può richiedere anche più giorni.

I decreti fantasma

Ma anche dopo il passaggio alla Ragioneria per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono passare anche molti giorni. Magari il testo è diffuso e noto, ma senza la pubblicazione in Gazzetta non ha alcun valore. Ecco perché in termini giornalistici sono chia­mati appunto decreti fantasma. Nella XVIII legislatura, iniziata il 23 marzo 2018, molti sono i provvedimenti che hanno avuto una pubblicazione ritardata; in ordine di ritardo, in diminuendo, abbiamo il D.L. 16/2020 "Olimpiadi" con 30 giorni di ritardo (13 -febbraio, 13 marzo) , il D.L. 32/2019 "Sblocca cantieri", 28 giorni (20 marzo, 18 aprile), testo tra l'altro oggetto di una doppia approvazione, il D.L. 101/2020 "Crisi aziendali", 27 giorni (6 agosto -3 settembre), e così via.

II decreto Rilancio, illustrato in una conferenza stampa di sabato 17 maggio, secondo il Presidente Conte avrebbe potuto essere già pubblicato in Gazzetta la domenica. In quel giorno, in ogni caso, la Gazzetta non esce; il decreto è stato poi pubblicato martedì 19 maggio.

L'errata corrige

Infine, si segnala come ci siano anche numerose pubblicazioni di errata corrige, in Gazzetta Ufficiale; la più recente riguarda il DL 14 agosto 2020 n. 104, "Decreto Agosto'". Il contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione era limitato alle sole attività avviate dal 1° gennaio 2019; il Ministro Bellanova è intervenuta segnalando trattarsi appunto di un errore, da emendare.

I dottori commercialisti

I dottori commercialisti continueranno in ogni caso, nei confronti dei cittadini, nella loro opera di diffusione, divulgazione e talvolta anche di supplenza (nel senso che molte norme sono carenti), confi­dando che, prima o poi, questo ruolo venga finalmente riconosciuto.

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