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L’entrata in vigore del Codice della crisi e del correttivo non coincidono

di Giuseppe Rebecca
EUTEKNE.INFO - Il quotidiano del Commercialista, 23 gennaio 2020

Il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il "Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019. La sua entrata in vigore è dettata dall’art. 389 del DLgs. 14/2019 che prevede, salvo qualche aspetto particolare: "Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione”.

Si tratta di una decorrenza invero un po' particolare, in quanto si usa una espressione inusuale, appunto "decorsi diciotto mesi". Quindi, se devono decorrere questi mesi, devono decorrere integralmente, e questo accade alla mezzanotte del 14 agosto 2020, per cui l’entrata in vigore delle norme è determinata nel 15 agosto 2020. Così è stato inizialmente inteso da tutti, e anche da chi pubblica la Gazzetta Ufficiale, che in nota, nel frontespizio del provvedimento, indica appunto la decorrenza nel 15 agosto 2020.

Dovrebbe essere tutto chiaro, ma non è così. Ora conosciamo la bozza di decreto correttivoXintegrativo al Codice della crisi, emanando in attuazione dell'art. 1 comma 1 della legge 8 marzo 2019 n. 20. E tale norma, di ben 40 articoli, prevede la sua entrata in vigore nell'ultimo articolo, l'art. 40: "Il presente decreto entra in vigore il 14 agosto 2020, ad eccezione...", quindi una data determinata. Se si legge poi la Relazione illustrativa all’art. 40, "Entrata in vigore", si legge: "La norma disciplina l’entrata in vigore del decreto legislativo, facendola coincidere con quella dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019".

Ed allora, quella che poteva sembrare una svista, non è più tale. Non è un lapsus calami, ma proprio una interpretazione diversa della entrata in vigore. Si sarebbe potuto ipotizzare una entrata in vigore diversificata, con correzioni che entrano in vigore prima della norma, ma qui è proprio l’entrata in vigore della norma originaria che si intende diversa da quella da tutti determinata. C’è da chiedersi come sia possibile che negli uffici legislativi si facciano di questi grossolani errori e se si saprà mai chi è stato.

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