Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

>> Anno 2021

Capital gain: determinazione del costo della partecipazione

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 15 giugno 2021

I capital gain sono tassati, attualmente, al 26% ( indifferentemente se si tratti di partecipazioni qualificate o meno ), per cassa, e l’imponibile è dato dalla differenza tra costo e prezzo di vendita.

Nel caso di cessione di quote di società, come pure anche nel caso di recesso, si dovrà quindi in ogni caso determinare il valore del costo .

Per le società di persone

Per le società di persone il costo fiscalmente riconosciuto è dato dal prezzo di acquisto (o di sottoscrizione) della partecipazione, cui aggiungere gli utili fiscali dichiarati successivamente e detrarre gli utili distribuiti, nei limiti di quanto dichiarato, quindi sino a concorrenza dell’imponibile. Lo stesso in caso di perdite fiscalmente determinate, da detrarre.

Sono in ogni caso escluse da tassazione le somme provenienti da rimborso del capitale e/o di finanziamenti soci. In definitiva, il costo di acquisto è aumentato delle spese incrementative, dei versamenti in conto capitale, a fondo perduto, a copertura perdite, delle rinunce ai crediti e dei redditi imputati per trasparenza, con detrazione delle perdite attribuite e gli utili distribuiti, nel limite dei redditi fiscali.

Così precisa l’art. 68, comma 6 del Tuir:

“Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.“

Gli utili e le perdita da sommare

Come si è detto, al costo di acquisto o di sottoscrizione sono da aggiungere, sia nel caso di cessione che di recesso, gli utili fiscali dichiarati e da detrarre gli utili distribuiti, nei limiti di quanto fiscalmente imputato; in caso di perdite, da detrarre.

È pacifico che gli utili da aggiungere siano quelli fiscali. L’utile civilistico non avrà invece rilevanza alcuna.

Un problema invece si può porre nel momento in cui si devono detrarre gli utili distribuiti; presumibilmente per primi andranno detratti gli utili fiscali sino alla loro concorrenza.

La evidente finalità della norma è quella di evitare che redditi e perdite, tassati o dedotte per trasparenza in capo al socio possano essere nuovamente tassati o dedotte in occasione della cessione della partecipazione. Si cerca infatti la neutralità.

Si ricorda che nel passato erano invece escluse da questo meccanismo le società di persone immobiliari e finanziarie; ora tale esclusione non esiste più.

Per certi versi è lo stesso meccanismo che si applica alle società di capitali tassate per trasparenza.

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 49/2004, par. 2.8 ha precisato che gli utili distribuiti eccedenti il reddito fiscale non concorrono a formare il reddito del socio.

“Analogamente a quanto avviene nelle società di persone, gli utili maturati in regime di trasparenza fiscale non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione, in regime di tassazione ordinaria, e in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza. Lo chiarisce espressamente il comma 1 dell’articolo 8 del decreto ministeriale, aggiungendo che la disposizione resta valida anche con riferimento alla distribuzione di tali utili e riserve, dopo il periodo di trasparenza, a favore di nuovi soci. Tale previsione è, tuttavia, subordinata alla circostanza che questi ultimi siano compresi tra i soggetti che, ai sensi dei primi due commi dell’articolo 115, possono essere soci di una società trasparente.“

Pertanto gli utili distribuiti da detrarre hanno una limitazione, l’ammontare degli utili imponibili. E questo appare logico e razionale. Ove così non fosse, il socio potrebbe averne un danno, con una limitazione al costo fiscale della partecipazione derivante da distribuzione di utili non tassati.

Come anticipato, si possono manifestare aspetti pratici di non immediata soluzione. Gli utili effettivi di una società di persone, se non distribuiti, vanno annualmente a costituire un debito della società nei confronti dei soci. E questo avviene nel corso degli anni.

Come si potrà stabilire se quanto pagato a un socio in un determinato momento si riferisca a utili dell’ ultimo anno oppure di anni precedenti ?

Un esempio per chiarire la questione

SNC agricola, tassata su base catastale, che dal 2016 al 2018 ha dichiarato utili fiscali di 20.000 e utili di bilancio per 300.000.

Nel 2019 utili imponibili 5.000 e utile civilistico 70.000.

Complessivamente quindi, dal 2016 al 2019, utili imponibili per 25.000 e utili di bilancio per 370.000.

Se non ha mai distribuito nulla ai soci, e ora distribuisce 20.000,, come considerare tale distribuzione ? Distribuzione di utili imponibili dei vari anni o invece parte della differenza non imponibile?

Stesso problema se si distribuissero 100.000 euro ; tutti non imponibili oppure prima si dovranno detrarre gli utili imponibili di 25.000?

Nel caso di due soci al 50%, con partecipazione acquistata per 1.000.000, le variazioni da apportare a tale costo saranno, in aumento gli utili fiscali, e quindi 12.500, e in detrazione 10.000 oppure zero?

Oppure nella seconda esemplificazione detrarre sempre 12.500 oppure zero ? Si ritiene di optare per una soluzione pro fisco, e considerare distribuiti per primi gli utili fiscali, ma nei limiti di tale importo.

Per le società di capitali

Anche per le società di capitali, per la determinazione del costo si fa riferimento al costo iniziale cui aggiungere gli aumenti di capitale, i finanziamenti in conto capitale, le rinunce e i versamenti a copertura perdite.

Ci si chiede come considerare il caso del socio il quale abbia sottoscritto delle quote post azzeramento del capitale sociale per perdite ? Il costo sostenuto precedentemente andrà conteggiato? La risposta è sì. Infatti il socio, dopo l’azzeramento del capitale sociale, è ben vero che non ha più quote della società, ma è altrettanto vero che se non fosse in quella situazione, potrebbe non aver diritto alla sottoscrizione. Proprio il fatto che può sottoscrivere l’aumento, deriva dal fatto che precedentemente aveva sottoscritto delle quote. Certo, se non partecipa, non avrà più alcuna partecipazione e quindi nemmeno alcun costo; ma se partecipa, e lo può fare solo in quanto già precedentemente socio, l costo fino ad allora sostenuto non si perde.

Del resto, come riconosciuto dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto nel 2015 le perdite azzerano il capitale, ma non i soci; con la riforma del 2003, il previgente rapporto tra entità del conferimento e capitale sociale.

Del resto, la situazione è del tutto simile a quella che si realizza in presenza di copertura perdite . Esattamente la stessa.

Le diverse provenienze

Sia per le società di persone che di capitali, nel casi di provenienza donativa, la base di riferimento è il costo riconosciuto al donante, oltre all’imposta sulle donazioni.

In caso di provenienza successoria, se soggetta ad imposte, la base di riferimento è il valore dichiarato o definito, più l’imposta sulle successioni.

Se non soggetta ad imposte, valore normale alla data di apertura della successione (per titoli non quotati, in base al patrimonio netto contabile, senza alcun avviamento non contabilizzato; per titoli quotati, media aritmetica dei valori dell’ultimo mese).

Nel caso della cessione, la eventuale rivalutazione della quota è fiscalmente riconosciuta, il che non accade invece nel caso del recesso, dove in pratica la eventuale rivalutazione effettuata dal socio non ha alcun effetto pratico.

E questo per via della tipologia di reddito che si realizza dal punto di vista tributario: nel caso di recesso il reddito realizzato non è considerato reddito da capital gain, ma reddito di impresa.

Stampa