Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

>> Anno 2021

Chi tutela il contribuente?

di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 261 maggio/giugno 2021

La riforma della prescrizione penale è ora stata approvata dalla Camera, con il voto di fiducia; passa ora al Senato. In buona sostanza le deleghe attribuite al Governo riguardano una rimodulazione dei termini delle indagini preliminari, una deflazione delle impugnazioni e un maggior ricorso agli strumenti alternativi. Ma la novità più rilevante riguarda in generale la prescrizione, con l’introduzione dell’istituto della improcedibilità per i casi di superamento della durata massima del processo. In buona sostanza, l’obiettivo è quello di assicurare tempi ragionevoli agli imputati, altrimenti soggetti a lunghi e defatiganti processi; e questo salvo eccezioni per i reati più gravi. E invece cosa sta succedendo, proprio in questi giorni, nella indifferenza pressoché generale? Che le Sezioni Unite della Cassazione, sentenziando in materia tributaria, di fatto proseguono nell’allungare i termini per gli accertamenti all’infinito.

È evidente la discrasia; da una parte si attua un atteggiamento rispettoso, per i soggetti imputati di reati penali, per evitare il cosiddetto termine processo ma, dall’altra, si perseguitano i contribuenti per decenni. Da ultimo ci riferiamo alle due sentenze delle Sezioni Unite del 29 luglio 2021 n.21765 e 21766. La fattispecie si riferiva ad un riporto di credito IVA; tale riporto può posticipare i termini per l’accertamento? In pratica, per poter accertare la debenza del credito, i termini decorrono dalla sua prima iscrizione, oppure dall’anno del suo utilizzo? Nonostante sentenze contrarie sempre della Cassazione (da ultimo n. 3098/2019), si sono avute due sentenze di rimessione alle Sezioni Unite (15525 e 20842 del 2020): con le recenti sentenze appunto delle Sezioni Unite sopra richiamate i termini decorrono dall’utilizzo. In campo tributario ci sono molte situazioni caratterizzate dalla stessa problematica, e cioè da un utilizzo di un importo anni dopo la nascita di un diritto. E la Cassazione a Sezioni unite si è già pronunciata nello stesso senso con la sentenza n. 8500/2021, relativamente ad un utilizzo di quote di svalutazione crediti (si deve guardare all’anno di utilizzo della quota e non all’anno di formazione del diritto), mentre deve ancora pronunciarsi sulla sentenza di rimessione n. 16752/2020 (in tutto nel 2020 quattro erano state le sentenze di rimessione) relativa alle quote di ammortamento.

Ma la stessa identica problematica si ha anche nell’utilizzo delle perdite fiscali, nell’utilizzo delle detrazioni di imposta, i crediti di imposta, i bonus edilizi, e la restituzione dei finanziamenti soci, trattati questi ultimi dalla recente sentenza di Cassazione n. 18370/2021. Stupisce invero osservare la quasi indifferenza del mondo professionale ed accademico a quanto sta accadendo, con stravolgimento di ogni diritto alla difesa. Prorogare di fatto quasi all’infinito i termini per gli accertamenti è contrario ad ogni ipotesi di parità di diritti. Si spera soltanto che non sia necessario ricorrere alla Corte Costituzionale, per violazione degli articoli 3, 23 e 53 della Carta Costituzionale.

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