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Donazione e successione di quote di società di persone a familiari. Esenzione da imposte

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 12 aprile 2021

La esenzione da imposte

La donazione e la successione di quote di società di persone al coniuge e/o ai discendenti è esente da imposte. Così è previsto dall’articolo3, comma 4-ter del TUS, il quale tratta anche delle donazioni e successioni di quote di società di capitali.

In questo spunto tratteremo solo delle società di persone.

La esenzione spetta indipendentemente dalla percentuale della quota oggetto di donazione o successione (non è richiesto il controllo, per le società di persone), dal tipo di attività svolta e dal tipo sociale (società semplice, parrebbe, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). In questo senso, Circolare dell’Agenzia delle Entrate n 3/E/2008 punto 8.3.2 , Risoluzione n.446/E del 18 novembre 2008 e Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 5.3.

Per le società semplici manca ancora una esplicita previsione in tal senso da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche se indirettamente la risposta di consulenza giuridica n. 904-86017 del 2 agosto 2011 da parte della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate sembra escluderne la applicabilità. Non si vede alcuna ragione per negare quello che invece è esplicitamente previsto per le società commerciali. D’accordo che in questo caso non si è in presenza di attività di impresa, ma lo scopo della norma è quello di agevolare il passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni, non solo di aziende. Gran parte della dottrina è per la ammissibilità della esenzione anche ai passaggi dii quote di società semplici (tra gli altri, Angelo Busani, Le società, 12/2018 e L’Imposta di successione e donazione, IPSOA, 2020,pag. 133 e Sergio Pellegrini, Euroconference, 16/11/2018). Nel modulo per la compilazione della dichiarazione di successione (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 305134/2017) invero non si fa distinzione alcuna tra società di persone. E si ricorda come, in tema di valutazione delle quote in base al patrimonio netto contabile ex art. 16 TUS, le società semplici sono equiparate alle altre società di persone.

Per l’applicazione alle quote di società in accomandita semplice, l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata per la ammissibilità, con Risoluzione n. 446/E del 18 novembre 2008 ed anche, pur se con riferimento ad un patto di famiglia, con Risposta ad interpello n.913-6/2018 della Direzione Regionale del Lazio della Agenzia delle Entrate . La dottrina invece è discorde, per quanto concerne le quote dell’accomandante.

L’agevolazione spetta anche per la donazione della nuda proprietà, qualsiasi sia la percentuale oggetto della donazione, purchè sia accompagnata dal riconoscimento di diritti amministrativi ( in questo senso vedere anche Assonime, 13/07 ).

L’esenzione però non spetta se la donazione è effettuata a parenti in linea collaterale ( Cassazione n. 31333 del 29 novembre 2019; nello specifico, al figlio della sorella )

 

L’obbligo di continuazione dell’attività per almeno 5 anni

Quanto all’obbligo, per i donatari o gli eredi, di continuare l’attività per almeno 5 anni,sicuramente applicabile nel caso di donazione o successione di quote di società di capitali, si ritiene non sia applicabile alle società di persone. Invero l’Amministrazione finanziaria si è pronunciata in modo discorde, sul punto.

La Circolare n.3/E del 22 gennaio 2008 al punto 8.3.2 pare prevedere questo obbligo, come pure la Risposta ad interpello n. 446 del 18 novembre 2008 e la risposta di consulenza giuridica n. 904-86017 del 2 agosto 2011 da parte della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ; al contrario, per la esclusione per le società di persone, è da intendere la Circolare n.18/E/2013, par. 5.3. Anche nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione ( Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 305134/2017 e successiva modifica n. 728796/2019 ) è previsto l’obbligo della indicazione dell’impegno a proseguire l’attività per almeno 5 anni. La dottrina è invece unanime nel senso di escludere l’obbligo di continuazione dell’attività, per i soci di società di persone.

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