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La irrazionale tassazione attuale per FONDI, SICAV e ETF

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 2 novembre 2021

Fondi, SICAV e ETF (Exchange Traded Fund, questi dal 9 aprile 2014, D. Lgs. 44 del 4 marzo 2014) detenuti da una persona fisica hanno attualmente un regime fiscale particolare, del tutto squilibrato. Ne abbiamo già parlato in un nostro intervento ( “Fisco bifronte per i fondi e gli ETF: una assurdità che si ripete", ne Commercialista Telematico del 17 ottobre 2020).

Lo schema di legge per la riforma tributaria appena approvato dal Consiglio dei Ministri tratta anche dei redditi di capitale, per i quali è prevista una tassazione proporzionale. Nulla di diverso, rispetto ad oggi; si tratta di un sistema cosiddetto duale, l’imposta progressiva per il reddito di lavoro, e una imposta proporzionale per i redditi derivanti dal capitale.

Speriamo che, al di là della riformulazione del regime applicabile, venga finalmente risolta anche la questione di fondo, che non riguarda le aliquote, ma proprio la essenza stessa di questi redditi.

La questione è molto semplice e può essere così sintetizzata:

- i profitti derivanti da questi investimenti sono qualificati con redditi di capitale (equiparati quindi ai dividendi e alle cedole);

- le perdite invece come redditi diversi.

Conseguentemente ne deriva che:

- le plusvalenze non sono compensabili con le minusvalenze pregresse presenti nel deposito amministrato;

- le minusvalenze possono essere compensate secondo le regole ordinarie, cioè non oltre il quarto anno successivo a quello di realizzo, ma solo con plusvalenze realizzate su titoli.

Ricordiamo come prima del 2014 ci fosse anche la distinzione, ora cessata, tra plusvalenza e minusvalenza da negoziazione e da variazione del N.A.V. (Net Asset Value).

È evidente che si tratta di una situazione del tutto squilibrata , e probabilmente tale struttura impositiva potrebbe essere ritenuta illegittima, creando una disparità di trattamento non supportata da una logica sottostante. E’ benvero che il fondo incassa anche le cedole dei titoli sui quali ha fatto gli investimenti, e che pertanto il valore della quota comprende sia utili che plus o minus, ma considerare il tutto come reddito di capitale pare eccessivo . Ed in ogni caso, se le plus sono considerate , allo stesso identico modo dovrebbero essere considerate anche le minus. Infatti in ogni caso nel prezzo c’è sempre la incidenza delle cedole nel frattempo incassate, sia che alla fine ci sia una plus oppure una minus.

Se un soggetto investe in certe tipologie di strumenti finanziari, come si fa a separare e trattare in modo differente gli utili dalle perdite? Sono il frutto della stessa attività, in un caso andata bene, non nell’altro. Solo una costruzione artificiosa può differenziarle. La natura dell’investimento è evidentemente la stessa, per forza.

Sarebbe come, nel caso di una persona fisica, il suo reddito fosse tassato con le imposte ordinarie, mentre la sua perdita non potrebbe essere compensata, ma andrebbe a costituire un canestro a parte, a copertura di altre tipologie di reddito. Evidentemente ciò non è e nemmeno potrebbe essere.

Per recuperare questa minusvalenza, a regime attuale, lo si potrà fare solo con utili realizzati su azioni, obbligazioni, e titoli di Stato.

Ricordiamo come l’aliquota di imposta sulle plusvalenze attualmente applicata sia del 26%.

La prossima riforma potrebbe essere la giusta occasione per finalmente unificare il trattamento fiscale di questi strumenti finanziari, stante la insostenibilità dell’impostazione attuale.

 

 

MINUSVALENZE: COMPENSABILI?

Le plusvalenze su

si possono compensare con minusvalenze su

Azioni

Obbligazioni

Fondi

ETF

Azioni

SI

SI

SI

SI

Obbligazioni

SI

SI

SI

SI

Fondi

NO

NO

NO

NO

ETF

NO

NO

NO

NO

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