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Le Sezioni Unite: accertamenti senza limiti

di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 260 marzo/aprile 2021

Presso le Sezioni Unite della Cassazione erano pendenti quattro ordinanze di rimessione della stessa Cassazione emesse tra giugno e settembre del 2020. Si trattava di fattispecie molto diverse, caratterizzate però da un aspetto comune: la determinazione del termine di inizio della decadenza accertativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. La decadenza decorre dall’anno di utilizzo oppure dall’anno di formazione del diritto di cui si discute? La questione ha evidentemente un impatto pratico rilevantissimo. Una di queste questioni (nello specifico quella sollevata con la prima ordinanza, la n.10701/2020) è stata ora risolta, con la sentenza, appunto a Sezioni Unite, n. 8500 del 25 marzo 2021, estensore Giacomo Maria Stalla. E come si vedrà, si tratta di una sentenza che riguarda tutti questi casi, nessuno escluso, per espressa previsione di un principio di diritto. Le quattro diverse ordinanze di rimessione riguardano:

· L’utilizzo delle quote di svalutazione crediti: per gli istituti di credito, le quote di svalutazione crediti eccedenti quanto annualmente ammesso in detrazione possono essere sempre accertate? Ordinanza interlocutoria di rimessione n. 10701/2020 del 5 giugno 2020.

· L’utilizzo delle quote di ammortamento: l’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui il bene è entrato in funzione, oppure l’anno di utilizzo delle quote stesse? Cassazione n. 9993/2018: le quote di ammortamento possono essere rettificate solo con riferimento all’anno di sostenimento della spesa. Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 16752/2020 del 6 agosto 2020.

· Il riporto di un credito di imposta IVA: tale riporto può posticipare i termini di accertamento? Secondo Cassazione n. 3098/2019, no. In ogni caso ci sono due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite, n. 15525/2020 del 21 luglio 2020 e 20842/2020 del 30 settembre 2020.

Ma evidentemente esistono anche altri casi caratterizzati dalle stesse problematiche:

· L’utilizzo delle perdite fiscali. - Le perdite fiscali sono accertabili nell’anno di formazione oppure nell’anno di utilizzo? Cassazione n. 417/2015: la decadenza decorre dall’anno di formazione delle perdite;

· L’utilizzo delle detrazioni di imposta. - L’eventuale controllo deve riguardare l’anno in cui sono state sostenute le spese oppure l’anno di utilizzo delle stesse? CTR Torino n. 1698/6/2018: non rileva il fatto che la detrazione sia utilizzata in modo frazionato, nel tempo; il riferimento per eventuali accertamenti è l’anno di formazione del diritto;

· Crediti di imposta - Accertabili nel maggior termine degli 8 anni? Cassazione n. 24093/2020, sì; sentenza molto criticata, dalla dottrina;

· Bonus edilizi - Le stesse identiche problematiche si potranno porre per tutti i bonus e superbonus edilizi e per i mobili; al momento peraltro non siamo a conoscenza di contenziosi, sul punto. Ma le norme sono abbastanza recenti.

Le Sezioni unite hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”. Principio molto chiaro e preciso, che però mal si concilia con la funzione propria della decadenza.

È stato definito preoccupante, allarmante e inquietante (Dario Deotto e Luigi Lovecchio, NTPlus 29 marzo 2021). La situazione pare del tutto insostenibile, e a nostro avviso dovrebbe essere rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale, per illegittimità delle norme così interpretate.

La richiamata sentenza n. 280 del 2005 della Corte Costituzionale è stata intesa in modo estremamente restrittivo dalla Cassazione, e per noi errato. Il caso era differente, e riguardava i termini decadenziali per la notifica delle cartelle esattoriali. E si tenga conto che queste problematiche riguardano parecchie fattispecie, come sopra illustrate, tra cui anche i bonus edilizi. Riteniamo che la questione non possa ritenersi chiusa; vedremo le prossime sentenze, sempre a Sezioni Unite, le quali però ragionevolmente non potranno discostarsi da quella appena commentata. Estrema ratio, non resta che la Corte Costituzionale.

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