>> Anno 2021

Liquidazione coatta amministrativa: presupposti per l'azione revocatoria fallimentare.

di Giuseppe Rebecca
portale unijuris.it, 15 marzo 2021

Nota redazionale

Questa sentenza ha toccato un po’ tutti gli aspetti della revocatoria delle rimesse bancarie, e si ricollega in più parti alla sentenza del Tribunale di Udine del 24 ottobre 2012, con estensore il dr. Gianfranco Pellizzoni.

 

Consistenza e durevolezza

Quanto alla consistenza e durevolezza, questa può essere determinata anche da una serie di versamenti di importo limitato, purché persistenti, che abbiano ridotto l’esposizione .

“Appare preferibile l’interpretazione secondo cui la valutazione dei requisiti di consistenza e durevolezza debba fondarsi non sull’esame delle singole rimesse ma sul loro andamento complessivo, nel senso che si dovrebbero, quindi, considerare, ai fini revocatori, quegli accrediti che, se pur frazionati, dimostrino la sussistenza di un processo di rimborso che, ancorché graduale, sia stato in grado di alterare la normale alternanza di operazioni di accredito e addebito.”

E sul punto non si può che convenire.

 

S.b.f.

“Le rimesse suscettibili di revocatoria sono pertanto tutte le operazioni in accredito sul conto corrente, sia che si tratti di versamenti diretti o di accrediti di disponibilità anticipata sfb, che abbiano veste di pagamento e quindi valenza solutoria, vale a dire che consentano una riduzione consistente e durevole della esposizione debitoria del correntista fallito. In sostanza è la riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca a conferire natura solutoria alle rimesse, che saranno pertanto revocabili.”

Per quanto concerne le anticipazioni sbf, non può inoltre essere eccepita la compensazione per assenza di data certa opponibile.

In ogni caso nella fattispecie si revocano tutti gli accrediti sbf e, ex art. 70 l.f., il rientro va calcolato anche sui conti sbf.

 

La conoscenza dello stato di insolvenza

Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza, la relativa prova “può essere presuntiva, vale a dire può fondarsi su elementi indiziari sempre che essi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da indurre ragionevolmente un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che il debitore si sia trovato in stato di dissesto economico, e quindi tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte del creditore (cfr. Cass. I, 7.08.1997, n. 7298; Cass. I, 11.02.1995, n. 1545; Cass. I, 23.01.1997, n. 699; Cass. I, 28.08.2001, n. 11289). Inoltre, il grado di diligenza e prudenza richiesto al terzo creditore deve essere rapportato alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, sicché, quando il creditore sia una banca, va considerato che gli istituti di credito, disponendo di operatori professionali qualificati e di particolari strumenti conoscitivi, sono in grado di acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica dei propri debitori in modo più puntuale e tempestivo rispetto al creditore medio. “

Nella fattispecie tre bilanci consecutivi avevano chiuso in perdita, si era in presenza di un grande indebitamento, con plurimi sconfinamenti segnalati dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

 

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