Vicenza, Domenica 28 Aprile 2024

>> Anno 2021

Socio di Srl: i possibili controlli

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 29 settembre 2021

Il tema dei controlli del socio non amministratore di srl è argomento sicuramente conflittuale, e la riprova la danno anche le molteplici sentenze delle corti di merito. In questo articolo ne ricordiamo solo le più recenti .

L’articolo 2476, comma 2 del codice civile così specifica :

“I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare , anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione “.

Il controllo del socio non amministratore è stato ampliato, rispetto al testo ante riforma ( art. 2489 c.c.) ; sono stati eliminati i riferimenti all’esistenza o meno del collegio sindacale o del revisore, non è più richiesta una quota qualificata del capitale, non ci sono limitazioni alla consultazione né limitazioni temporali, essendo esperibile in qualsiasi momento l’azione. In effetti si tratta di una compensazione rispetto alla eliminazione del controllo pubblico previsto dall’istituto di cui all’art. 2409 c..c. ( Trib. Torino, 3/7/2015 ).

Il diritto spetta a ciascun socio, che non sia, al momento della richiesta ( Trib. Roma. 10/7/2017 ) amministratore di diritto o di fatto ( Cass. n. 2038/2018 ) della società, prescindendo:

1. dalla eventuale presenza degli organi di controllo:

2. dall’entità della quota ( Trib. Venezia, 20/6/2018 ) ;

3. dal fatto che la qualifica di socio possa essere perduta per effetto di cessione ( Trib. Venezia, 16/5/2017 ) ;

4. dalle vicende prodromiche alla acquisizione ( Trib. Venezia, 30/6/2017);

5. dalla eventuale manifestazione della intenzione di cedere la partecipazione ( Trib. Milano, 25/9/2019 );

6. dal fatto che la società sia in liquidazione ( Trib. Venezia 20/6/2018 e Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti , 15/10/2016 ) .

Il socio ha quindi un diritto di informazione e di consultazione .

Per quanto concerne la informazione , tenuto conto del riferimento della norma agli “ affari sociali “ , si deve intendere che la richiesta potrà riguardare qualsiasi aspetto della gestione societaria, nulla escluso . E il riferimento potrà essere anche alle operazioni programmate , future; le informazioni saranno date dagli amministratori ( Trib. Napoli 18/1/2019). La richiesta potrà riguardare quindi la gestione, la situazione patrimoniale ,finanziaria o economica, determinati fatti specifici .

Per quanto concerne la consultazione , il socio, o un suo professionista ( ci si chiede se possa essere delegato chiunque, o soltanto professionisti ) potrà esaminate tutti i libri sociali, obbligatori o meno , nonché ogni documentazione, commerciale, fiscale e amministrativa in generale . Quindi non solo la contabilità, ma anche i contratti, la corrispondenza e ogni documentazione sociale. ( Trib. Napoli, 18/1/2019). E la richiesta potrà essere fatta in qualsiasi momento della vita societaria ( Trib. Milano, 23/7/2014 ). Per documentazione si intende la documentazione esistente, non essendo tenuti gli amministratori a redigere documentazione diversa o ulteriore ; gli amministratori non sono nemmeno tenuti ad attestare o certificare alcunchè ( Trib. Milano, 12/3/2018 ).

Estrazione copie

Spesso sorgono contestazione sulla estrazione di copie dei documenti . Ma si tratta di un diritto, anche se dovrà essere valutata la richiesta in base al principio della correttezza e della buona fede, tenendo conto di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della società ( Trib. Bologna, 18/6/2020 e Venezia, 30/6/2017 ). Non dovrebbe risultare eccessivamente onerosa ( Trib. Torino, 24/5/2018 ). Le spese sono in ogni caso a carico del richiedente .

Controllo sulle società partecipate

Ne hanno trattato il Trib. di Torino, 20/2/2019 e Venezia, 19/9/2020 . Secondo il Tribunale di Torino, il controllo del socio è su quanto gli amministratori della partecipante non possono non essere a conoscenza. Il potere di controllo del socio va parametrato al potere degli amministratori . Nella fattispecie si trattava di fidejussioni rilasciate e di una verifica fiscale in capo alla controllata.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Venezia si trattava di una holding che partecipava ad una operativa con una percentuale superiore al 60%, con coincidenza di amministratori e sindaci. La documentazione che il socio può esaminare è quella a disposizione degli amministratori, attualmente o anche nel passato.

L’esercizio del diritto

Intanto non è richiesta la preventiva conoscenza dei motivi che hanno spinto il socio ad effettuare il controllo e nemmeno che ci sia un preventivo dissidio. (Trib. Roma, 27/7/2020 e Firenze, 28/1/2020)

Dovrà essere rispettato il principio della buona fede e della correttezza ( Trib. Venezia, 20/6/2018 ) e non si potrà intralciare l’ordinaria attività della società ( Trib. Bologna, 18/6/2020). Sarebbe illegittima una richiesta di dati fatta a fini diversi da quelli informativi.( Trib. Roma 10/7/2017)

Non è peraltro tutelata l’eventuale ingerenza nella attività degli amministratori per creare turbative o se ne possono derivare pregiudizi alla società. ( Trib. Bologna, 1/9/2018 n. 1271 )

Clausole statutarie

Lo statuto sociale può regolamentare l’esercizio del diritto, ma non limitandolo o neutralizzandolo. ( Trib. Bari, 10/5/2004 )

In calce riportiamo una clausola rintracciata in uno statuto di srl .

Accordo di riservatezza

In ogni caso la società deve consentire l’accesso e deve predisporre il tutto al fine del corretto svolgimento dell’accesso stesso . (Trib. Torino, 23/10/2020)

Soci e professionisti sono tenuti alla riservatezza. ( Trib. Napoli, 31/7/2018 )

Attività concorrenti

La società può opporsi alla esibizione di documentazione qualora il socio esercitasse la stessa attività. ( Trib. Bologna, 11/12/2012)

Modalità

Secondo il Tribunale di Venezia, sentenza del 30/6/2017, l’accesso può esser fatto in ogni tempo, con la proposta disponibilità, da parte della società, di tre giorni della settimana, con date e orari di inizio delle operazioni, con possibilità di scelta, da parte del socio, di due giorni alla settimana, con durata non superiore a 4 ore ciascuna .

Custode giudiziario

Ha gli stessi diritti del socio. ( Cass. n. 10110 del 24/4/2018 )

Comproprietà

Il diritto spetta al rappresentante comune .( Contra Trib. Milano, 26/9/16 e Venezia 20/6/2018)

Usufruttuario

Il diritto spetta all’usufruttuario ( Trib. Roma, 27/7/2020 e Napoli, 22/7/2011) ma anche al nudo proprietario ( Trib. Roma, 27/7/2020)

Creditore pignoratizio

Il diritto gli spetta( Trib. Milano, 26/7/2019 e 1/12/2020)

Socio che ha ceduto

Non spetta il diritto ( Trib. Torino, 22/7/2011 )

Socio receduto o escluso

Il diritto dovrebbe spettargli, ma solo per operazioni in corso al momento della uscita, al fine della valorizzazione della quota. ( Trib. Pavia, 5/8/2008) Escluso invece dal Comitato Triveneto dei Notai, clausola I.H.5.

Socio dirigente

Non gli spetta il diritto. ( Trib. Milano, 15/6/2015 )

L’esercizio del diritto

L’esercizio del diritto può essere tutelato tramite azioni di merito ( Trib. Milano, 12/1/2013) ed eventualmente esercitando ricorso ex. art. 700 c.p.c.. Potrà essere richiesto anche l’intervento della forza pubblica. ( Trib. Napoli, 31/7/2018 )

Clausola statutaria riscontrata in uno statuto di srl

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Al fine di tutelare il diritto della società all'ordinato svolgimento della propria attività ed alla riservatezza ed alla non divulgazione di notizie e dati attinenti l’attività sociale, il socio non amministratore, nell’esercizio del diritto di cui sopra, deve osservare le seguenti modalità procedimentali: - la consultazione potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di quattro volte per esercizio sociale; - i professionisti, tramite i quali i soci possono procedere alla consultazione, debbono essere iscritti ad Albo professionale che imponga ai propri iscritti obblighi di riservatezza in ordine agli incarichi ricevuti; - la richiesta di consultazione dovrà essere fatta pervenire all’organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi; dovranno essere indicati nella richiesta anche il nome e la qualifica professionale dell’eventuale professionista tramite il quale si intenda eseguire la consultazione, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui sopra - la consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità tali da non recare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività, e non potrà, comunque, protrarsi per più di due giorni lavorativi; - il socio potrà ottenere, a proprie spese, estratti solo del libro sociale obbligatorio di cui al n. 2) all'art. 2478 c.c. - nell’effettuare la consultazione non potranno essere estratte copie di documenti di nessun tipo, né eseguite fotografie o fotoriproduzioni, o comunque nessun dato o documento, in originale, in copia o comunque riprodotto, potrà essere portato al di fuori della sede della società ovvero al di fuori della sede ove si trovano i documenti consultati, con la sola eccezione per i documenti o libri per i quali il rilascio di estratti e copie sia espressamente consentito dalla disposizione che precede o in genere dal presente Statuto; La società al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni sopra riportate potrà nominare un proprio rappresentante che assista alle operazioni di consultazione eseguite dal socio o dal professionista dallo stesso incaricato. Il socio che procede al controllo, o il professionista dallo stesso incaricato, non potranno divulgare o comunicare, in nessun caso ed a nessun titolo, a ditte concorrenti o comunque a terzi le notizie, le informazioni, i dati di cui sono venuti a conoscenza. In caso di violazione di tale obbligo il socio inadempiente potrà essere escluso dalla società a norma del precedente art. , salvo sempre il diritto della società ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni arrecati.

Stampa