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Caparra trattenuta: quale tassazione?

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 5 settembre 2022

Ritorniamo su un tema già da noi trattato (Caparra trattenuta: è da tassare?, pubblicato ne il Commercialista Telematico del 26 novembre 2019) a ciò spinti da una recente sentenza della Corte di Cassazione penale, la sentenza n. 23837 del 21 giugno 2022, rel. Antonella di Stasi. La Cassazione ha infatti ritenuto soggetta ad IRPEF la caparra trattenuta, e conseguentemente condannato penalmente il privato venditore per non aver dichiarato tale reddito.

La questione di base è molto semplice : nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di immobili con venditore persona fisica, con vendita non soggetta ad IRPEF, la eventuale risoluzione del preliminare di compravendita con colpa imputabile al promissario acquirente, con conseguente trattenimento della somma versata a titolo di caparra (confirmatoria o penale), ha effetti ai fini IRPEF? L’amministrazione finanziaria e anche la stessa Corte di Cassazione non hanno sempre dato risposte univoche e soprattutto ben motivate.

In questo articolo riprenderemo parte di quanto già espresso con parecchi aggiornamenti, soprattutto giurisprudenziali

L’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione Finanziaria si è da tempo pronunciata per la esclusione da tassazione di una caparra confirmatoria trattenuta dal promittente venditore, per effetto di inadempimento da parte del promissario acquirente.

Per traslato, la stessa esclusione si avrà nel caso di inadempimento del venditore, per il 50% della caparra (doppia) restituita dal promittente venditore.

La Risoluzione n. 1856 del 27 gennaio 1982 dell’Amministrazione Finanziaria è stata molto chiara, sul punto, e ha “concluso per la non imponibilità della ritenzione, ancorché in presenza di un fatto economicamente rilevante, in quanto avente carattere meramente risarcitorio non configurante ai fini fiscali un “incremento di ricchezza”.

Il caso era relativo ad un preliminare di cessione di un pacchetto azionario da parte di un privato. L’Amministrazione Finanziaria, nell’escludere tale caparra trattenuta dalla tassazione in modo estensivo, non ha posto limitazione alcuna, senza tra l’altro indagare se l’atto di cessione delle azioni sarebbe stato o meno soggetto (come a nostro avviso era) a tassazione e senza nemmeno porre distinzioni sul tipo di caparra.

La esclusione varrebbe quindi sempre, indipendentemente dal tipo di atto da cui deriva la caparra trattenuta, e questo indipendentemente anche dalla tassazione o meno di tale atto, ai fini delle imposte dirette.

E tale tesi, ancorchè risalente, si deve quindi ritenere valida anche per un preliminare di compravendita immobiliare.

Questa risoluzione è stata ripresa anche da CTP Lecce, n.501/2021.

La caparra penitenziale e la Cassazione 2016

La Cassazione, con la sentenza n. 11307 del 31 maggio 2016, si è pronunciata su un caso di caparra trattenuta da un privato per inadempimento del promissario acquirente, ritenendo tassabile tale caparra.

Ma, come vedremo, nel 2019 la Cassazione ha cambiato parere.

Nella sentenza del 2016 si trattava di una caparra penitenziale, e non confirmatoria, relativa ad una vendita di terreno agricolo, evidentemente tassabile (altrimenti il caso nemmeno avrebbe dovuto porsi, a nostro avviso).

La Cassazione ha così confermato le due precedenti sentenze che riguardava lo specifico caso (l’ultima, la CTR della Calabria n. 1824/4/14 depositata il 9 ottobre 2014).

“La penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell’immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell’art. 67, comma 1, del tuir”, e pertanto ha concluso per “la tassabilità della caparra incamerata costituendo la stessa il risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura e in base a quanto sopra considerato avrebbero generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del tuir”.

“L’inquadramento della clausola penale rientra pienamente nel disposto dell’art. 6, comma 2, del tuir, secondo il quale sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti”, concordando la dottrina nell’affermare che, in caso di inadempimento dell’obbligazione principale, la rilevanza dell’imposizione diretta della corresponsione della penale ha per base la visione civilistica della fattispecie come essenzialmente risarcitoria”.

Si osserva come venga utilizzato il termine “clausola penale” anche se nella fattispecie si trattava di caparra penitenziale.

“La Cassazione conferma, che la “penale” per l’inadempimento di un contratto di compravendita immobiliare è imponibile per le persone fisiche che la ottengono poiché costituirebbe “il risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura e in base a quanto sopra considerato avrebbero generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR “. Ma è evidente, “come il provento che il privato avrebbe conseguito dal contratto di compravendita non sia “la plusvalenza” (reddito ascrivibile a una fattispecie prevista dal TUIR). Conseguentemente, con l’inadempimento del contratto che dà luogo alla percezione della penale il contraente non perde il diritto a percepire il reddito costituito dalla plusvalenza, ma semplicemente somme che avrebbero modificato la propria composizione patrimoniale. A niente rileva, poi, che tali somme avrebbero potuto comportare, a conti fatti, una plusvalenza imponibile: ciò che valorizza l’art. 6, comma 2 del TUIR, infatti, è la causa giuridica che la somma percepita ha rispetto alla vicenda negoziale in cui si inserisce e non le conseguenze fattuali che da tale somma possono derivare sotto altri profili non direttamente e immediatamente attinenti alla vicenda negoziale e risarcitoria stessa (così, chiaramente, anche l’ultimo periodo della ris. Min. n. 1856 del 1982, riferita alla diversa ipotesi di “caparra confirmatoria” ma indicativa in parte qua di un principio valido anche per la “clausola penale” e avente portata generale”. [1]

In senso conforme, CTR Firenze n. 1609/2019 in presenza di cessione, poi risolta, tassabile e indipendentemente dalla qualifica della caparra, confirmatoria o penitenziale

Anche il Notariato (Studio 32/2017/T approvato dalla Commissione Ministeriale Tributaria del 9/3/2017 che tratta di plusvalenze immobiliari in generale) ha analizzato questo particolare aspetto, adeguandosi alla Cassazione 2016.

“L’imponibilità della caparra confirmatoria si verificherebbe solo nel caso in cui i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non concretizzata, fossero risultati a loro volta imponibili. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione più recente “(Cass. 11307/16, ancorchè riferita ad una caparra pertinenziale)”, infatti, avendo la caparra natura di risarcimento per il venditore che non ha concluso l’affare, risulterebbe imponibile come provento conseguito in sostituzione di quanto spetterebbe a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6 comma 2 del Tuir). Di fatto risulterebbe avere la medesima natura del reddito derivante dalla mancata vendita del bene immobile. La conseguenza è che se la vendita fosse stata conclusa, e il corrispettivo conseguito non avesse generato materia imponibile, anche la caparra acquisita, al pari della caparra imputata a prezzo, non sarebbe risultata assoggettabile a imposta.

Non si giustificherebbe la diversa rilevanza reddituale della stessa componente a seconda se la si imputi a prezzo oppure acquisita per inadempimento. Andrebbe tassata come lo sarebbe stato se il venditore avesse effettivamente venduto il bene promesso in vendita”.

In conclusione, qualora si fosse in presenza di una vendita che sarebbe comunque stata soggetta ad imposte sul reddito, la caparra trattenuta in seguito all’inadempimento, sia essa confirmatoria oppure penitenziale costituisce reddito della stessa natura, tassabile quindi ex art. 67 lett. a) oppure lettura b), non certamente nella lettera c).

La Cassazione n. 27129/19

Ma ecco ora la ordinanza del 23 ottobre 2019 (Cass. n. 27129/19) che cambia atteggiamento.

La somma versata a titolo di caparra penitenziale incamerata dal promittente venditore in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo, per colpa imputabile al promissario acquirente, non è assoggettabile a imposizione, non generando una plusvalenza tassabile.

La Cassazione ha escluso “in radice la possibilità di attribuire all’importo trattenuto dal promittente venditore, come caparra penitenziale per effetto dell’esercizio del diritto di recesso della società promittente acquirente, natura di “provento conseguito in sostituzione di reddito”, nella specie plusvalenza, quale reddito diverso, assoggettabile a tassazione […]. Va in ogni caso chiarito che la soggezione a tassazione dell’importo comunque incassato dal promittente venditore non può essere affermata attribuendo alla caparra penitenziale una funzione risarcitoria che le è estranea, non potendosi al riguardo convenire con quanto invece esposto da Cass. sez. 5, 31 maggio 2016, n. 11307 (non massimata). Non essendo in fatto contestato che nella fattispecie in esame l’incasso da parte del promittente venditore dell’importo di euro 84.545,00, considerato dall’Ufficio come plusvalenza tassabile, si configuri come corrispettivo del diritto di recesso attribuito alla promittente acquirente e da quest’ultima esercitato, la chiara differenza sul piano testuale tra caparre penitenziale, disciplinata dall’art. 1386 cod. civ. e clausola penale, di cui all’art. 1382 cod. civ., anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all’art. 1385 cod. civ., nonché sul piano sistematico (cfr., per tutte, Cass. sez. 3, 16 maggio 2006, n. 11356), impedisce di considerare la caparra incamerata come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generati redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza (come invece ritenuto dalla citata Cass. n. 11307/16)”.

Quindi decisione molto chiara e netta.

La caparra penitenziale trattenuta non costituisce reddito, come peraltro aveva affermato anche la stessa Amministrazione Finanziaria ancora nel 1982.

“Pervenendo alla conclusione favorevole al contribuente, la Corte di cassazione rammenta il rilievo che assume la distinzione tra caparra confirmatoria e penitenziale ed esclude che quest’ultima possa distinguere una provento sostitutivo di reddito, poiché - come accennato - solo la prima esprime una forma di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento;[2] in effetti, la caparra penitenziale implica la previsione della mera facoltà di recedere dal contratto principale, per una o per entrambe le parti, tant’è che - al fine di individuare correttamente la clausola nelle ipotesi dubbie - la giurisprudenza ha ritenuto che la caparra sia da considerarsi penitenziale, e non confirmatoria, se, oltre al nomen iuris, nel contratto principale è previsto il patto di recesso. [3] È di palmare evidenza che il giudice (tributario e non) - nell’individuare l’esatta natura delle condizioni pattizie, oltre il nome iuris adottato dalle parti - debba effettuare un esame non di poco conto poiché, a differenza della caparra de qua, la caparra confirmatoria e la clausola penale incidono sul risarcimento del danno da inadempimento. A tal proposito, va annotato che spesso l’accertamento circa il carattere confirmatorio o penitenziale della caparra, ovvero la sussistenza di una clausola penale - incensurabile in sede di legittimità (se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici)[4] - non è uno scrutinio agevole; tale circostanza è testimoniata dal fatto che la sentenza n. 11307/2016, richiamata nell’ordinanza in esame come precedente contrario, nel rappresentare il caso concreto faceva talvolta riferimento a “caparra penitenziale” e (spesso) a “clausola penale”. Dal che non è sufficientemente chiaro se davvero, nel 2016, la Corte di cassazione ha espresso una decisione contraria a quella della sentenza in commento o più semplicemente ha reso un responso attinente ad una specie diversa.” [5]

Corte di Cassazione, sentenza n. 23837 del 21 giugno 2022

Questa recente sentenza, rel. Antonella Di Stasi, ha ritenuto tassabile la caparra trattenuta a “titolo di penale”. La fattispecie era un po’ particolare. Si trattava infatti di un preliminare di compravendita con la previsione “di un versamento di euro 800.000,00 quale acconto prezzo e, in caso di inadempimento, quale somma che la parte promittente venditrice avrebbe incamerato “a titolo di penale”. Il contratto era poi stato risolto e il venditore aveva trattenuto tale somma di euro 800.000,00. L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto tassabile tale importo, non dichiarato, e pertanto aveva accertato la infedeltà della dichiarazione dei redditi. Il Tribunale di Barcellona, e poi la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma, avevano dichiarato il soggetto implicato responsabile del reato di cui all’art. 4 D.LGS 74/2000 con conseguente condanna penale. E ora la Cassazione ne ha confermato l’esito.

Si riporta una parte di tale sentenza: “Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte “la caparra confirmatoria risponde ad autonome funzioni: oltre a costituire, in generale, indizio della conclusione del contratto cui accede, incita le parti a darvi esecuzione, considerato che colui che l'ha versata potrà perdere la relativa somma e la controparte potrà essere, eventualmente, tenuta a restituire il doppio di quanto ricevuto in caso di inadempimento ad essa imputabile; può svolgere, inoltre, funzione di anticipazione del prezzo, nel caso di regolare esecuzione del contratto preliminare, costituendo, invece, un risarcimento forfetario in caso d'inadempimento di questo, poiché il suo versamento dispensa dalla prova del quantum del danno subito in caso di inadempimento della controparte, salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno; mentre nell'ipotesi di regolare adempimento del contratto preliminare, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto dei definitivi, assoggettabili ad iva, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo dell'imposta, in base al DPR n. 633 del 1972, art. 6, comma 4, l'inadempimento ne propizia il trattenimento, che serve a risarcire il promittente venditore” (Cass. civ. Sez.5, n. 17868 del 23.6.2021, Rv.661684 - 01; Cass. civ. Sez. 5, del 1.10.2019, dep. 17.3.2020, n. 7340; Cass. civ., Sez. 5 del 19.9.2018, dep. 8.2.2019, n. 3736; Cass. civ., Sez.6-5, n. 10306 del 20.5.2015, Rv. 635436

L'esenzione dal pagamento dell'IVA non esclude, però, che la somma trattenuta a titolo di risarcimento forfetario per l'inadempimento dell'obbligo di stipula del contratto definitivo rientri nel concetto di “reddito prodotto”, perché riferibile ad un danno forfettariamente determinato, comprensivo di un lucro cessante essendo rimasto il bene immobile nella disponibilità del percettore della caparra.

È stato, infatti, affermato che “l'inquadramento della clausola penale rientra pienamente nel disposto dell'art. 6, comma 2, del Tuir, secondo il quale sono considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti “le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di diritti”, concordando la dottrina nell'affermare che, in caso di inadempimento dell'obbligazione principale, la rilevanza dell'imposizione diretta della corresponsione della penale ha per base la visione civilistica della fattispecie come essenzialmente risarcitoria”; “in seno all'incremento patrimoniale che si verifica a vantaggio della parte non inadempiente, con l'introito della penale, sono state individuate, ai fini tributari, una componente risarcitoria della perdita subita ed una componente risarcitoria del mancato guadagno; quest'ultima “è assimilata a reddito, e quindi assoggettata ad imposizione diretta, in quanto surrogatoria del mancato reddito a causa dell'inadempimento dell'altro contraente. Per l'individuazione di tali componenti all'interno della prestazione risarcitoria si è fatto ricorso al criterio riferito all'attitudine a produrre reddito della prestazione principale rimasta ineseguita. In caso affermativo, l'introito della penale viene a sua volta considerato reddito per la parte afferente a tale mancato reddito. Ne consegue che la penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell'immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell'art. 67, comma 1, Tuir (cfr, in termini, Cass. Sez. 5 n. 11307/2016)

Nella specie, quindi, la somma incamerata dall'imputato costituiva il risarcimento della perdita di proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del Tuir”.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto integrato il reato contestato. “

Ora, al di là della entità della caparra, della sue denominazione e della bivalenza della stessa, si osserva come la Corte parta dal presupposto che la cessione di cui al preliminare sarebbe stata soggetta ad imposte, ex art 67 TUIR. Il che invero non parrebbe, dall’esame della semplice sentenza. Ma ove così fosse, starebbe a significare che la tassazione si avrebbe solo in presenza di caparra trattenuta su cessione tassabile; in presenza di una cessione non tassabile (ad esempio immobili detenuti da oltre 5 anni) ne conseguirebbe la intassabilità anche della eventuale caparra trattenuta, ancorchè denominata penale.

La caparra penitenziale

Un breve approfondimento relativamente alla fattispecie caparra penitenziale, sia per le affinità con la caparra confirmatoria, sia per il trattamento che la Cassazione le ha riservato.

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) è un negozio giuridico accessorio con il quale le parti si attribuiscono, unilateralmente o reciprocamente, un diritto di recesso ad nutum dal contratto, versando contestualmente l’una all’altra una somma di denaro quale corrispettivo per l’esercizio del diritto di recesso. La parte che recede dal contratto perde così la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuto. La somma eventualmente trattenuta, o pretesa nel doppio, costituisce la controprestazione dovuta dalla parte che ha evidentemente esercitato il diritto di recesso.

La differenza sostanziale tra le due caparre (confirmatoria e penitenziale) è che con la caparra penitenziale le parti sono libere di recedere, previo pagamento dell’importo stabilito come caparra (o restituire il doppio di quanto incassato), senza poter richiedere né l’esecuzione specifica né tantomeno eventuali danni.

Nel caso della caparra penitenziale, il recesso non è giustificato dall’inadempimento della controparte, ma costituisce esercizio di un diritto, ossia del diritto di pentirsi di avere concluso il contratto; la caparra penitenziale costituisce dunque il prezzo dell’esercizio di tale diritto.

Le nostre osservazioni

Come si è visto, la Cassazione non fa comunque distinzione alcuna tra caparra penale e caparra penitenziale.

Si è già detto che la “clausola penale” è quella clausola “con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’inadempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione” con “l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione commessa” (art. 1382 c.c.), mentre invero la caparra penitenziale, come abbiamo visto, è quella clausola che “ha la sola funzione di corrispettivo per il recesso” (art. 1386 c.c.).

E secondo la pronuncia della Cassazione sopra commentata, la caparra penitenziale trattenuta non costituisce reddito imponibile.

Ma a ben vedere tale importo non rientra in alcuna delle categorie tassabili, non potendo rientrare nemmeno in quella residuale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) non essendovi in senso proprio alcun “obbligo di fare, non fare o permettere” cui tale importo possa ritenersi collegato. E in ogni caso tale importo non può essere considerato sostitutivo o risarcitorio di danni consistenti nella perdita di proventi tassabili. Infatti, il recesso, è una facoltà che deriva da un patto liberamente inserito in un contratto per sciogliersi dagli obblighi di esecuzione (o di continuazione di esecuzione) di esso (art. 1373 c.c.). Ne consegue che l’esercizio di questa opzione non può ad alcun titolo essere considerato quale inadempimento foriero di danni da risarcire.

Ma anche si trattasse di clausola penale, le conclusioni non sarebbero diverse.

Circa la natura della clausola penale non vi è però uniformità di vedute, in dottrina e giurisprudenza. Abbiamo infatti, due correnti di pensiero, che comportano diversi effetti finali:

- secondo la giurisprudenza, la clausola penale ha natura risarcitoria, avendo la funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento (Cass. 10 giugno 91 n. 6561; Cass. 9 novembre 2009 n. 23706 e Cass. 27 settembre 2011 n. 19702);

- secondo parte della dottrina, invece, la penale ha natura sanzionatoria-punitiva.

L’impresa che trattiene la caparra

Per l’impresa, la caparra trattenuta, costituisce una sopravvenienza attiva, e quindi componente positiva di reddito. Si è invero discusso unicamente sulla competenza temporale di tale componente positivo di reddito, se cioè il requisito della certezza sia acquisito al passaggio in giudicato di una sentenza, oppure fin dal momento della richiesta risoluzione contrattuale.

Per la tesi della anticipazione al momento della risoluzione, abbiamo CTR Milano del 30 maggio 2017 n. 2379/17, mentre di diverso avviso si ha CTP di Milano, n. 1890/42/15 del 27 febbraio 2015.

“Nel regime della risoluzione giudiziale il contratto si scioglie solo per effetto della sentenza, sicchè fino al momento in cui il giudice non accoglie la domanda il rapporto contrattuale persiste; alla pronuncia giudiziale si riconosce, pertanto, in tal caso, carattere costitutivo”.

“Come chiarito, ormai da tempo, la suprema Corte, la diffida ad adempiere, prevista dall’art. 1454 c.c., è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà di accettarla o meno. Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione de iure del contratto, che non contenga la clausola risolutiva espressa e sempre che l’intimato non esegua la prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni (Cass. 6/4/1973, n. 953)”.

Il momento in cui fiscalmente si realizza la sopravvenienza attiva per l’impresa è determinato, secondo la CTR, dalla semplice risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere, non invece nell’anno di accertamento giudiziale della debenza di tale pagamento.

Altri aspetti

L’entità stessa della caparra costituisce un’interessante questione. Se eccessiva, può comportare due effetti. Può essere considerata:

- totalmente nulla, e in questo caso la caparra va restituita alla parte che l’ha corrisposta;

- parzialmente nulla, e in questo caso è potere del Giudice ridurre la caparra nei limiti in cui la stessa risulta non eccessiva.

La Corte Costituzionale (ordinanza n. 248-21/10/2013) ha respinto la questione di legittimità relativamente all’art. 1385 c. 2 c.c.; nella fattispecie, la caparra versata dal promissario acquirente risultava pari a circa 1/3 del prezzo pattuito.

In altri casi, con caparra pari al 78% del prezzo del contratto preliminare, contratto peraltro caratterizzato anche dalla immissione nel possesso, è intervenuta la Cassazione (n. 13.495 dell’1 luglio 2015) stabilendo che nella fattispecie si trattava di acconti, piuttosto che di caparra, al di là delle diverse previsioni contrattuali, con le ovvie conseguenze del caso.

IVA

PIù volte la Cassazione è intervenuta sulla applicazione o meno dell’IVA sulla caparra trattenuta; l’orientamento è sempre stato univoco: l’Iva non è dovuta. Cass. n. 17868/2021, 7340/2020, 3736/2019 e 10306/2015.

La deducibilità delle penali contrattuali

La deducibilità fiscale delle penali contrattuali è stata confermata sempre dalla Cassazione (n. 16561/2017).

La stessa Amministrazione Finanziaria (circolare 29/E/2011) è intervenuta relativamente alla determinazione del periodo di competenza. Dovrà essere rispettato il principio della certezza, della obiettiva determinabilità e ovviamente dell’inerenza.

Tale penale sarà deducibile nel periodo in cui si è verificato l’evento che ne ha dato origine.

Conclusione

In conclusione, non c’è uniformità di vedute, circa il trattamento fiscale della caparra trattenuta.

La risalente Risoluzione Ministeriale 1856 del 1982 era per la esclusione tout court da tassazione; la Cassazione (n. 11307/2016) dapprima si era pronunciata per la tassazione, solo poi, melius re perpensa, asserire esattamente il contrario, come precisato dall’ordinanza n. 27129/19. La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 23837/2022 ritorna nella previsione della tassazione.

E in questa situazione non del tutto chiara si muovono i rapporti economici.



[1] Francesco Farri, rivista di Diritto Tributario, Gli svarioni civilistici della Cassazione Tributaria sull’imponibilità IRPEF della caparra penitenziale.

[2] Cass., SS.UU., n. 553/2009; Cass. n. 1301/2003 e n. 849/2002.

[3] Cfr. Cass. n. 6506/1990; Trib. Pisa 31 marzo 2014.

[4] Cass. n. 1320/2007.

[5] Antonino Russo, “La caparra penitenziale non è un provento sostitutivo di reddito “ne Il Fisco, n. 45/2019 p. 4370

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