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Docenti e ricercatori già rientrati in Italia: le agevolazioni fiscali previste

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 11 maggio 2022

La legge di Bilancio 2022 (art. 1 c. 763 legge 234/2021) ha aperto la possibilità di prorogare la durata delle agevolazioni previste dall’articolo 44 del DL 78/2010 per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero prima del 2020. Questa agevolazione riguarda i soggetti, già iscritti all’AIRE o cittadini di stati membri dell’UE, che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari delle agevolazioni fiscali. Ricordiamo come la agevolazione consistesse nell’assoggettamento ad imposta del solo 10% dei redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo relativo ad attività di ricerca e di docenza svolte in Italia.

La norma colma ora quella che riterremmo fosse stata una dimenticanza, il mancato inserimento dei ricercatori nella proroga di 5 anni del regime fiscale dei rimpatriati “normali” del 2021. Erano stati presentati molti emendamenti in sede di approvazione del decreto milleproroghe (legge n. 21 /2021) per colmare questa dimenticanza, ma alla fine nessuno era stato allora approvato.

Ora, per poter godere della proroga, si rende applicabile lo stesso meccanismo dettato lo scorso anno per i rimpatriati diversi dai ricercatori o dai docenti.

E’ richiesto che sia versato un importo pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo agevolabili prodotto nel periodo anteriore a quello dell’esercizio della opzione, se in tale momento il lavoratore abbia un figlio minorenne oppure abbia acquistato un immobile residenziale in Italia, sempre post rientro, nei dodici mesi anteriori l’opzione oppure lo faccia entro 18 mesi dall’esercizio della opzione. In caso contrario, restituzione del beneficio, senza sanzioni. La percentuale si riduce ad un 5% qualora i figli minorenni siano almeno tre e (nella norma del 2021 si è usata proprio la congiunzione e, in luogo di quella probabilmente corretta di o) sia acquisita la unità residenziale con gli stessi criteri di cui sopra.

Quanto all’acquisto della unità residenziale, questa potrà essere acquistata direttamente oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102028 del 31 marzo 2022 ha determinato le modalità di esercizio dell’opzione prevista dalla norma. In particolare ha stabilito che i versamenti effettuati per poter usufruire della proroga andranno effettuati “entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto- legge n. 78 del 2010.” Per quei soggetti per i quali il periodo si sia concluso il 31 dicembre 2021, il termine viene fissato in 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, e quindi dal 31 marzo 2022.

È di tutta evidenza come manchi, nella previsione dell’Agenzia delle Entrate, ogni riferimento a soggetti per i quali la agevolazione fosse scaduta ante 2021 (soggetti rientrati quindi nel 2016 e 2017). Forse che non potranno usufruirne? Certo la legge non pone questa esclusione, e quindi è da analizzare bene questo aspetto. La legge parla di soggetti che godevano della agevolazione nel 2019, ricomprendendo quindi soggetti con agevolazione cessata nel 2021.

Il provvedimento prevede poi le modalità di richiesta al datore di lavoro, negli stessi termini di cui al versamento sopra indicato.

Le varie modifiche temporali della agevolazione

L’agevolazione iniziale del 2010 aveva una durata di 3 anni, compreso l’anno di trasferimento in Italia (art. 44 DL n. 78 del 31 maggio 2010 ) portata poi a 4 anni ( art.1 legge n. 190 del 23 dicembre 2014) e infine a 6 anni, oppure 8 o 11 in presenza di figli minori e/o immobili, come meglio sopra specificato ( art. 5 DL n. 34 del 30 aprile 2019).

E queste nuove disposizioni si applicano a soggetti che rientravano in Italia nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme.

Una esemplificazione

Ad ogni buon conto, crediamo che una esemplificazione relativa ad un ricercatore con agevolazione già scaduta possa meglio evidenziare la problematica.

Ricercatrice rientrata dall’estero nel gennaio 2017, con agevolazione goduta per le intere 4 annualità del 2017 2018 2019 2020. Anno 2021 regime di imposta normale, non essendo stato possibile applicare alcuna proroga.

A febbraio 2017 acquistata prima casa e nel 2021 è nato un figlio. In base alla legge potrà godere delle agevolazioni per complessive 8 annualità. 4 ne ha già usufruito; 2021 di incerta applicabilità, e sicuramente almeno per altre tre annualità (2022, 2023 e 2024) potrà godere delle agevolazioni. Solo che l’Agenzia delle Entrate dovrà specificare le relative modalità di versamento, ora non esplicitamente previste per un caso di questo tipo. Come pure cosa si potrà fare per l’anno 2021.

Conclusione

È del tutto evidente come il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia tralasciato di considerare i soggetti rientrati negli anni 2016 o 2017. Unica giustificazione che si potrebbe dare è che non ne abbia parlato in quanto avesse ritenuto che si applicasse la maggior durata della agevolazione dettata dalle modifiche subite dall’art. 44 nel tempo. Ma le stesse norme citate di variazione dell’articolo 44 escludono questa possibilità. Ed allora non resta che attendere ulteriori previsioni per questi soggetti. Ci auguriamo in tempi brevi.

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