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Eliminazione delle barriere architettoniche: nuovo bonus fiscale del 75%

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 5 gennaio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante ”Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (Legge di Bilancio 2022), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 .

Tra gli innumerevoli interventi ci soffermiamo sul nuovo bonus legato alla eliminazione della barriere architettoniche, ed in particolare sui legami con le normative precedenti, tuttora in vigore.

Al comma 42 dell’articolo 1 si prevede un nuovo articolo da inserire al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; dopo l’articolo 119-bis è appunto inserito l’articolo 119-ter. – “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche)

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.”

Gli interventi devono rispondere ai requisiti di cui al Regolamento dettati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, come previsto dal successivo comma 42 della legge.

Anche per questa agevolazione è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito, con le modalità già note.

Il beneficio è stato quantificato in 100.000 euro per il 2022, in 7,3 milioni per il 2023 e in 8,1 milioni per il 2024.

La norma prevede quindi, per qualsiasi tipologia di soggetto, privato o impresa, una detrazione specifica, con l’unica condizione del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

E il riferimento è a qualsiasi edificio, ma con al momento la esclusione, non si sa se voluta o meno, delle singola unità immobiliare non unifamiliare costituente un unico edificio (si pensi ad un capannone o a un ufficio in un unico edificio). Questa limitazione la si deduce dalla parte della norma dedicata agli importi massimi detraibili. Ma potrebbe trattarsi di una scelta non voluta. La agevolazione dovrebbe ritenersi applicabile anche agli immobili merce, vista la estensione già fatta per l’ecobonus e il sismabonus (Ris. n. 34 del 25 giugno 2020)

Ricordiamo come le eliminazioni delle barriere architettoniche siano comunque interessate anche da altre disposizioni, tuttora in vigore. Come sintetizzato dalla stessa Agenzia delle Entrate, per gli interventi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) dall’1 gennaio 2022 “è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.”

Appare del tutto evidente come la nuova agevolazione, decisamente più ampia sia come base di riferimento, soggettiva e oggettiva, sia come percentuale di detrazione, scaccerà la vecchia, se non altro nel 2022.

Per quanto concerne il superbonus 110%, ”per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).”

Parrebbe di capire, almeno in un primo momento, che, al di là della maggior base di riferimento della nuova norma, ma che nel caso specifico appare ininfluente, dovendo far riferimento alle previsioni più limitate del superbonus, nel corso di una ristrutturazione che gode dei benefici di cui al superbonus 110%, con limiti di spesa già coperti dal superbonus, si potrebbe richiedere questa ulteriore agevolazione specifica, ad esempio per un ascensore con i requisiti dettati dal Ministero. Aspetto questo che merita sicuramente un giusto approfondimento.

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