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Polizze vita a favore di terzi: donazione indiretta e collazione

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 25 gennaio 2022

Le polizze di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con beneficiario un terzo sono considerate donazioni indirette. Così è stato più volte confermato dalla Cassazione (da ultimo, sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016). Precedentemente, nello stesso senso, tra le varie, Cass. n. 7683 /2015 così massimata: “Nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a titolo di liberalità e costituisce una donazione indiretta; ne consegue che, se compiuta da un incapace naturale, è annullabile a prescindere dal pregiudizio che quest’ultimo possa averne risentito.”

Tra le altre sentenze si possono citare la n. 21449/2015, 3134/2012 e 5333/2004.

Tutte e due le sentenze sopra riportate si riferivano alla questione della incapacità a stipulare, ma quello che a noi qui interessa riguarda la questione donazione indiretta e conseguente tassazione. Secondo la Cassazione, “la designazione di un terzo quale beneficiario si deve intendere appunto come donazione indiretta.”

Che poi non sarà tassata, per via della esclusione delle assicurazioni vita. E in effetti si tratta di uno strumento molto utilizzato, nel planning delle successioni.

“Posto che la stipula di un’assicurazione sulla vita a favore del terzo priva il patrimonio del contraente del credito futuro di indennizzo, laddove la designazione del beneficiario sia compiuta da persona in stato di incapacità naturale, il pregiudizio per il suo patrimonio è in re ipsa ed il negozio di designazione annullabile, salvo che nel caso specifico il suddetto pregiudizio possa ritenersi non grave.”

 

Le imposte dirette

Nel caso di assicurazioni pure temporanee caso morte, i cui premi siano finalizzati esclusivamente alla copertura del rischio statistico si avrà la totale esclusione dalla imposta IRPEF per i beneficiari. Al contrario rispetto alle polizze cosiddette miste o a vita intera, caratterizzate anche da una componente finanziaria, per le quali la esenzione riguarda solamente il capitale erogato a copertura del rischio demografico; la restante parte rientra tra i redditi di capitale, così come previsto dagli articoli 44 e 45 del TUIR, reddito soggetto alla imposta sostitutiva ex 26-ter c.1 del DPR 600/1973.

Invero la maggior parte delle coperture assicurative sono del tipo unit linked o index linked, legate quindi al rendimento di un investimento; in questo caso il rischio di performance è assunto dall’assicurato, mente nel caso di assicurazioni pure il rischio demografico è assunto dalla compagnia.

Per qualche approfondimento, anche sugli altri aspetti qui richiamati, si rimanda anche a quanto analizzato dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialista, ne “Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio” del luglio 2018.

 

La collazione

Una volta determinato il patrimonio complessivo del defunto (relictum più donatum), si deve conteggiare la cosiddetta disponibile, cioè quella parte di patrimonio di cui il de cuius poteva liberamente disporre. Qualora le donazioni fatte in vita, come pure i premi pagati per le polizze assicurative a favore di terzi, dovessero superare tale quota, gli eredi legittimari lesi possono pretendere dai beneficiari una determinata somma di denaro a compensazione, al fine di non ledere i loro diritti. Le opzioni offerte dalla legge sono la collazione, in una causa di divisione, oppure l’azione di riduzione delle donazioni stesse.

Nella recente sentenza della Cassazione n. 29583 del 22 ottobre 2021 è precisato che nel caso di una azione di riduzione si devono conteggiare i premi pagati dal de cuius, ai fini di tale conteggio. E questo indipendentemente dal fatto che si tratti di una assicurazione di tipo finanziario o meno. Nella fattispecie il figlio non era beneficiario diretto della polizza, ma solo in subordine ; la suprema corte ha ritenuto di ravvisare comunque lo spirito di liberalità, al contrario di quanto inizialmente aveva ritenuto il Tribunale.

 

Un caso interessante

In quanto sempre riferita ad una assicurazione vita, si riporta un intervento della Cassazione con la sentenza n. 25635 del 15 ottobre 2018. In un contratto di assicurazione sulla vita erano nominati, quali beneficiari della polizza, gli «eredi legittimi»; l’erede testamentario del contraente non ha perciò diritto a riscuotere il provento della polizza alla morte dell’assicurato, pretendendo che la designazione testamentaria superi quella contenuta nella polizza. Qualora invece il testamento avesse revocata la indicazione del beneficiario della polizza, e indicato un nuovo beneficiario, sarebbe quest’ultimo l’avente diritto a percepire il provento del contratto di assicurazione. Non è consentito quindi “interpretare la nomina di un erede testamentario come implicita revoca della designazione dei beneficiari di una polizza assicurativa, stipulata dal testatore, nella quale questi abbia indicato come beneficiari i suoi eredi legittimi. Infatti, la polizza assicurativa è un contratto dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento di una indennità. La designazione del beneficiario può essere compiuta nell’ambito dello stesso contratto di assicurazione (in sede di sua stipula o di sua modifica) o con un successivo testamento; nelle stesse forme, la designazione può essere revocata. Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario acquista un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto che contrae la polizza. La designazione del beneficiario del contratto di assicurazione, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poiché si tratta di una semplice indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari medesimi.” (Angelo Busani, ne IL SOLE 24 ORE, 16 ottobre 2018)

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