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L’arte nella riforma fiscale: la tassazione delle opere d’arte

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 30 marzo 2023

Il 16 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato, con procedura d’urgenza, un ennesimo disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Oltre alle modifiche proposte in generale per l’IRPEF e l’IRES, che costituiscono in ogni caso l’ossatura di questa riforma, vengono anche stabiliti i principi e rilevanti modifiche per la tassazione delle opere d’arte. In particolare per le plusvalenze e le importazioni delle opere d’arte. Interventi che avranno impatto per tutti i soggetti che se ne occupano: collezionisti, galleristi, fiere e mercanti.

L’articolo 5 della bozza nota, “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fìsiche” alla lettera h), che riguarda i redditi diversi, all’ultimo punto (punto 3) così prevede:

“L’introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative escludendo i casi in cui è assente l’intento speculativo compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione.”

Il successivo articolo 7, relativo all’IVA, alla lettera e) prevede di  “...ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la direttiva europea del 5 Aprile 2022, n.2022/542/UE ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di poggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.”

 

Il trattamento delle plusvalenze

La legge delega prevede quindi la introduzione nell’ordinamento di una norma che preveda la tassazione delle plusvalenze conseguite dai collezionisti privati che non agiscono nell’attività di impresa, con correlato esonero nei casi in cui sia assente l’intento speculativo.

La norma tasserebbe quindi le plusvalenze realizzate dai così detti “speculatori occasionali”, cioè da quei collezionisti che compiono operazioni di acquisto e rivendita di opere d’arte e altri beni da collezione con l’intento speculativo, cioè al fine di realizzare un utile.

Già oggi queste figure sono comunque soggette a tassazione, ma solo qualora le operazioni compiute siano qualificabili come speculative, e tra i requisiti necessari ci sono la brevità del periodo intercorso tra acquisto e rivendita, non prefissata da norma alcuna, la frequenza delle stesse, la eventuale organizzazione manifestata, il realizzo di attività volte ad incrementarne il valore.

In definitiva, si tratterà di fissare degli specifici presupposti impositivi, oggi indeterminati. La normativa dovrà fissare dei riferimenti specifici, e a tal riguardo possono essere di ausilio le esperienze estere.

Il criterio che parrebbe più adeguato, peraltro adottato anche in altri Paesi, potrebbe essere prevedere un determinato specifico elemento temporale minimo di possesso dell’opera, che potrebbe essere ricompreso tra i 2 e i 5 anni; per periodi inferiori, presumere l’intento speculativo, in caso di vendita. Ovviamente dovrà anche essere prevista una disciplina transitoria, così da regolamentare le operazioni di cessione intervenute negli anni ancora accertabili.

 

L’Iva

La legge delega prevede, all’articolo 7, la riduzione dell’aliquota Iva sulle importazioni di opere d’arte ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Si attua così il recepimento della direttiva UE 2022/542. dello scorso 5 aprile 2022, finalizzata alla riorganizzazione a livello europeo dell’imposta, da attuarsi entro il 31 dicembre 2024 e con effetto 1 gennaio 2025.

Oggigiorno in Italia l’importazione sconta l’Iva al 10% (circolare n.24 dell’Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2010), così come sulle cessioni effettuate dall’artista. Sulle vendite del mercato secondario l’aliquota applicabile è quella del 22% (per lo più applicando il regime del margine).

L’ipotesi che ora viene da più parti avanzata è quella di una riduzione dell’aliquota al 5%, sulle importazioni e per tutto il ciclo di rivendite successivo. Per contro, in Francia, sempre in applicazione di tale direttiva, si andrebbe invece nella direzione opposta, con un aumento dalla aliquota dal 5,5% attuale al 20%. La proposta è comunque molto discussa, da più parti, anche per gli effetti che ciò potrebbe causare sul mercato. Si ricorda come la Francia copra una quota di mercato del 50% rispetto all’Europa e del 7% a livello globale, nel 2021.

Tornando all’Italia, appare evidente come risultino necessarie adeguate coperture finanziarie, per una riduzione dell’aliquota IVA di questo tipo. Spetterà poi alle Camere emanare i decreti legislativi di attuazione della legge delega, entro il termine indicato dalla legge stessa, ventiquattro mesi.

 

Il collezionista nella giurisprudenza attuale

Collezionista è colui che colleziona, quindi acquista, conserva e talvolta anche vende opere d’arte per soddisfare il suo gusto estetico; per contro, il mercante d’arte è colui che professionalmente fa commercio di queste opere. Il suo obiettivo è il realizzo di un utile.

Il confine tra le due figure non è sempre del tutto chiaro e netto, e in assenza di regole specifiche, oggigiorno, la magistratura ha dettato dei principi che sono stati ben sintetizzati in un articolo recente (da We wealth del 23 marzo 2023, di Tommaso Tisot):

“Secondo la giurisprudenza elementi tipici del carattere imprenditoriale dell’attività di vendita di opere d’arte sono stati, in passato, desunti da:

carattere continuativo dell’attività svolta (cfr. Cass. Sez. trib., 8 febbraio 2008, n. 3039);

rilevante «giro d’affari» realizzato dal collezionista attraverso le cessioni (cfr. Cass. Sez. trib., 31 marzo 2008, nn. 8196, 8198, 8199 e 8200) - dalla mancanza di altre fonti di reddito del collezionista che potessero giustificare l’ammontare degli accrediti sul conto corrente (cfr. Cass. Sez. trib., 21 marzo 2008, nn. 7760 e 7761);

numero di soggetti con cui il collezionista intrattiene rapporti (cfr. Cass. Sez. trib., 31 marzo 2008, nn. 8196, 8198, 8199 e 8200);

ridotta distanza temporale intercorrente tra l’acquisto e la successiva rivendita dei beni (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776);

rilevanza economica delle singole cessioni (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776)

 • comprovata esperienza del contribuente nel settore dei beni oggetto di cessione (cfr. Cass. Sez. trib., 20 dicembre 2006, n. 27208 e n. 27211) ;

svolgimento di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in vista di una successiva rivendita (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776).

Certezza di non essere qualificato come mercante d’arte si aveva solo per la vendita di opere d’arte acquisite dal collezionista a seguito di donazione o successione mortis causa , in quanto considerata mera operazione di dismissione patrimoniale (Risoluzione AE, 24 gennaio 2001, n. 5/E).”

 

Il collezionista di opere d’arte nel parere della Cassazione

La Cassazione è intervenuta da ultimo su questi aspetti con la recentissima Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023. Collezionista è colui che acquista opere d’arte per scopi culturali, al fine di incrementare la propria collezione, senza l’intento di rivenderla. Il suo obiettivo è il piacere della detenzione dell’opera, non certo quello di rivenderla, anzi.

Proprio la fase dell’acquisto lo caratterizza; una eventuale vendita successiva, nel tempo, non è mai un obiettivo presente nel momento della acquisizione. Obiettivo invece che caratterizza il mercante d’arte. Ma la riforma finalmente dovrebbe mettere un po’ di chiarezza.

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