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>> Anno 2023

Vendita di immobile post assegnazione in presenza di ulteriori atti societari

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 20 novembre 2023

 

La cessione di un immobile effettuata dall’ex socio successivamente all’assegnazione agevolata senza scontare imposizione (oppure scontando una imposizione soltanto sulla differenza tra il corrispettivo pagato dal terzo acquirente e il valore di assegnazione) non rappresenta un’operazione abusiva

E si tenga conto che nel caso specifico si era già in presenza di una proposta di acquisto dal terzo alla società proprietaria dell’immobile, scartata per gli elevati oneri fiscali correlati alla plusvalenza (soggetta a tassazione ordinaria).

In questo senso la chiara risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 17 ottobre 2016.Si tratta di una presa di posizione molto ampia, che segue altri due interventi più limitati, la circolare n. 26/2016, che aveva specificato non costituire abuso del diritto il cambiamento di destinazione del bene effettuato anche in prossimità dell’atto di assegnazione al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, e la circolare n. 37/2016 che consentiva la libera scelta tra assegnazione e cessione. Ovviamente, con le disposizioni attuali, che ora scadono il 30 novembre 2023, non c’è motivo per non considerare valide queste indicazioni.

  Il risparmio d’imposta che consegue da questa operazione non ha quindi natura indebita.

Qualora manchi anche solo uno degli elementi di cui dall’art. 10- bis della L. 212/2000 (realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica dell’operazione effettuata e considerazione del vantaggio fiscale quale elemento essenziale della scelta, senza il quale l’operazione non sarebbe stata posta in essere) una operazione non può essere considerata abusiva, e non sono necessarie indagini in merito alla operazione effettuata.

Per estensione si deve ritenere che gli stessi principi debbano essere applicabili anche in presenza di una trasformazione in società semplice, operazione abbastanza simile all’assegnazione, anche se, ai fini della verifica del decorso del quinquennio, nella successiva vendita, si tiene conto anche del periodo di possesso maturato in capo alla società ante trasformazione.

Ne consegue pertanto che la successiva vendita degli immobili da parte della società trasformata non dovrebbe avere natura abusiva.

Si ricorda come invece sia stata riconosciuta la fattispecie dell’abuso del diritto in un caso particolare, con conferimento di azienda senza immobile, utilizzato direttamente, e successiva assegnazione dell’immobile, locato alla nuova società, ai soci (Risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017). Infatti si trattava di un indebito vantaggio fiscale, essendo l’agevolazione dettata per la estromissione di immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.

Anche la risposta ad interpello n. 456 del 10 novembre 2023 ha ritenuto essere in presenza di un caso di abuso del diritto. Si trattava di una complessa operazione, così articolata: scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex lege 197/2022, successiva cessione dell’immobile detenuto da oltre 5 anni da parte di tale ultima società, distribuzione dell’utile senza imposte, trattandosi di società semplice, e liquidazione della stessa. A supporto di questa impostazione l’Agenzia delle Entrate cita un datato parere del Comitato antielusivo, il n. 21 del 7 settembre 1999.

Si può osservare come invece, con la risoluzione del 3 novembre 2016, sia stata invece considerata valida una operazione consistente nella scissione parziale e conseguente trasformazione della sola beneficiaria in società semplice. In questa fattispecie invero mancava la indicazione della successiva vendita e liquidazione.

Conclusione

La cessione di un immobile post assegnazione, e si deve ritenere anche post trasformazione, non costituisce operazione soggetta all’abuso del diritto, secondo le stesse interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Lo potrebbe divenire però in presenza di ulteriori atti societari. Certo il confine tra le due opzioni non pare molto netto né ben definito.

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