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Donazione di denaro da un non residente: nessuna imposta

di Giuseppe Rebecca
commercialistatelematico.com - 15 febbraio 2024

L’Agenzia Entrate conferma ulteriormente quanto già da tempo interpretato: la donazione effettuata mediante bonifico bancario da un cittadino di qualsiasi nazionalità, non residente (nella fattispecie residente in Svizzera) da un suo conto ad un conto corrente di un cittadino residente non è soggetta ad imposte sulle donazioni.

Richiamiamo anche i nostri precedenti e conformi interventi sul tema , sempre ne Commercialista Telematico, “Donazione da un non residente: aggiornamento” del 18 maggio 2021 e, specificatamente per gli immobili, “Cessione di immobili esteri gratuite o onerose. Aspetti fiscali” del 13 giugno 2023.

 

Il caso: bonifico proveniente da conto svizzero

La richiesta di interpello è stata presentata da un nipote che avrebbe ricevuto dalla zia residente in Svizzera un importante accredito nel suo conto corrente bancario, accredito proveniente dal conto svizzero appunto della zia. E nella stessa richiesta ha richiamato quanto già noto, come prese di posizione, desiderando una ulteriore specifica conferma .

La prassi precedente

Criteri di territorialità per le donazioni

Ricordava in ogni caso la risposta, da parte dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Settore Servizi e Consulenza, Ufficio Consulenza, alla richiesta (datata 20 maggio 2015) di consulenza giuridica n. 904-3/2015 presentata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

In effetti la Direzione Regionale della Lombardia in quella sede aveva così precisato:

“I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni” sono dettati dall’articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1190, n. 346 TUS, il quale:

• al comma 1 stabilisce che:

“L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero”;

• al comma 2 prevede che:

“Se alla data dell’apertura della successione o della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

“L’atto di donazione formato all’estero, con il quale un soggetto residente all’estero disponga una donazione di beni e diritti anch’essi situati all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni e non è soggetto a registrazione in termine fisso in Italia”.

E più recentemente, nello stesso senso, viene anche richiamata la Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n, 310 del 24 luglio 2019 (nel caso si trattava di un c/c estero).

 

Implicazioni fiscali delle donazioni da conti esteri

Infine viene anche fatto riferimento alla chiara e recente sentenza della Cassazione n. 8175 del 24/3/2021.

“La donazione di denaro da parte di un soggetto non residente ad un residente è stata dichiarata non soggetta ad imposte sulle donazioni, qualora il c/c di provenienza fosse estero.

Si trattava di una liberalità indiretta (bonifico); la Cassazione ha precisato che “le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta”.

“La disposizione recata dal comma 1 bis dell’articolo 55 del T.U.S., tuttavia, non ha inteso derogare ai criteri di territorialità previsti, ai fini delle imposta sulle donazioni, dall’art. 2 del T.U.S.

Conseguentemente, ai fini dell’imposta sulle donazioni rilevano e devono essere assoggettati a registrazione in termine fisso anche gli atti formati all’estero aventi ad oggetto beni diversi da immobili e aziende esistenti nel territorio dello Stato, sempreché il donante sia residente nello Stato (art. 2, comma 1, del TUS), ovvero nel caso in cui il donante sia non residente, quando i beni siano “esistenti” nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2 e 3, del TUS).

In tale ipotesi, come precisato dalla circolare n. 207 del 16 novembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate, dall’obbligo di registrazione dei suddetti atti discende l’assoggettamento del valore di beni donati all’imposta sulle donazioni.

Alla luce del criterio di territorialità, come si è detto, se il donante non è residente in Italia al momento della donazione, l’imposta è dovuta solamente per i beni e “diritti esistenti” sul territorio nazionale.

Da siffatti rilievi, per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato.

Nella specie, non è contestato che il denaro oggetto di donazione non era presente nel territorio nazionale al momento dell’atto di liberalità. ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

In fattispecie analoga alla questione in esame, è intervenuta l’Agenzia delle entrate, nella risposta di interpello n. 310 del 24 luglio 2019”.

 

Cosa dice la norma?

In base all’art. 2 del TUS, l’imposta sulle donazioni è dovuta qualora il donante, alla data di stipula della donazione, “non sia residente nello Stato”, in relazione ai soli beni e diritti “esistenti nello Stato” di titolarità del donante.

Si tratta di una presunzione assoluta di “esistenza nello Stato”.

Non rilevano, quindi, né il luogo di stipula della donazione, né le caratteristiche del donatario.

Queste norme si devono però coordinare con quanto disposto dall’articolo 55, comma 1-bis, primo periodo, TUS, per il quale:

“sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato”.

Gli “atti di donazione effettuati all’estero a favore dei residenti” sono poi menzionati anche nell’articolo 56-bis, comma 1, TUS.

Se il donante non è residente in Italia, l’imposta di donazione è quindi dovuta limitatamente ai beni e ai diritti “esistenti” in Italia (art. 2, comma 3, TUS).

E se la donazione è formata all’estero a favore di “beneficiari residenti” in Italia, la donazione è soggetta a registrazione in Italia “in termine fisso” (art. 55, comma 1-bis, TUS).

Come si vedrà, è anche importante il luogo ove è fatta la donazione.

Residenza del donante

Tipo di donazione

Luogo di stipula dell’atto

Residenza del donatario

Tassazione

Donante non residente in Italia

Donazione di beni ovunque esistenti

In Italia

Donatario ovunque residente

Tassazione relativa ai soli beni esistenti in Italia (detratte le eventuali imposte pagate all’estero)

Donazione di beni ovunque esistenti

All’estero

Donatario ovunque residente

Tassazione relativa ai soli beni esistenti in Italia (detratte le eventuali imposte pagate all’estero). Incerto l’obbligo della registrazione

Donazione di beni esistenti all’estero

Donatario residente in Italia

Non soggetta a tassazione in Italia. Da registrare comunque in Italia. (no secondo l’interpello n. 310/2019 ed altri interventi. Incerto l’obbligo della registrazione)

 

Un riassunto della situazione

Con riferimento ad una donazione di denaro, fatta da un non residente, si ritiene di poter così sintetizzare:

1. Donazione di denaro fatta da un non residente a un residente con bonifico da un c/c italiano: imposte dovute, sia per atto in Italia che all’estero.

2. Donazione di denaro fatta da un non residente a un residente con bonifico da un c/c non italiano: imposte non dovute sia per atti fatti in Italia o all’estero;

3. Donazione di denaro fatta da un non residente a un non residente con bonifico da un c/c non italiano: imposte non dovute sia per atti fatti in Italia che all’estero.

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