Commento a sentenza: presupposti di revocabilità delle rimesse bancarie e del pagamento delle rate di mutuo effettuati in periodo sospetto.
di Giuseppe Rebecca
portale unijuris.it, 2 dicembre 2021
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 24 marzo 2021 – Pres. Anna Mantovani, Cons. Rel. Alessandro Bondì, Cons. Lucia Trigilio.
Interessante sentenza della Corte di Appello di Milano, rel. Alessandro Bondì, che tratta più temi, sempre legati alla revocatoria: se siano revocabili i pagamenti delle rate di mutuo non fondiario, i versamenti su un conto attivo e come sia accertabile la conoscenza dello stato di insolvenza.
I pagamenti della rate di mutuo non fondiario
La Corte di Appello di Milano ha sentenziato che i pagamenti delle rate di mutuo non fondiario, alla presenza dei necessari presupposti soggettivi, sono revocabili ex art. 67, comma 2, l.fall., non rientrando nella disciplina dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. Così è stato stabilito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6279 del 4 giugno 2018.
Infatti la esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., secondo la quale non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, secondo la corte non si applica ai pagamenti delle rate del mutuo. Il riferimento della norma ai normali termini d’uso deve intendersi riferito ai soli fornitori di quei “beni e servizi” direttamente strumentali al ciclo produttivo dell'impresa, per limitare l'espansione a catena dei danni derivanti dall’insolvenza. “Questa corte ritiene preferibile una lettura restrittiva dell’art.67.3.a, norma per sua natura e struttura volta a separare dalla generale platea dei pagamenti revocabili alcuni dotati di determinate caratteristiche e quindi costituenti eccezioni rispetto alla regola”. “A questa stregua non basta il rimando al dato lessicale dei “servizi”, siccome astrattamente associabile anche all’aggettivo “finanziari”, a sostenere la tesi che questi ultimi sono servizi come gli altri menzionati dalla norma derogatoria ed a giustificare un trattamento privilegiato, in assenza di ulteriori riscontri, senza i quali non è agevole incorrere in un’ingiustificata disparità”.
E in merito è richiamato anche il fatto che invece per i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria la norma, art. 72 quater l.fall., li ha esplicitamente esentati. Ubi voluit, dixit, e conseguentemente per le rate di mutuo la esenzione non è applicabile, secondo la Corte.
A ulteriore sostegno della tesi della non applicabilità dell'esenzione da revocatoria ai pagamenti delle rate di mutuo (non fondiario) si può anche osservare come la norma abbia invece esplicitamente prevista la esenzione per i mutui fondiari, art.39 d.Lgs n.385/1993 e art.67,c.4, l.fall. come rilevato da Filippo Rasile e Claudia Passerini ne Il Fallimentarista, 19 novembre 2021.
Tra l’altro, nello specifico era anche emerso che le rate non venivano pagate alle dovute scadenze, ma solo successivamente, allorché la disponibilità lo consentiva.
Si segnala che la Cassazione non si è ancora pronunciata, da quanto ne sappiamo, in merito la revocabilità dei pagamenti delle rate di mutuo, mentre si hanno delle sentenze di corti di merito nello stesso senso della sentenza della Corte di Appello di Milano (Trib. di Bergamo, n.1964 del14 luglio 2017 nonchè Trib. di Ferrara, n. 658 del 14 maggio 2012).
I versamenti su conto attivo
Le rimesse bancarie effettuate su conto attivo non sono revocabili, in quanto evidentemente non riducono l’esposizione della banca, bensì aumentano la disponibilità del correntista. E la Corte di Appello conferma sul punto la sentenza del Tribunale di Milano.
Invero nella sentenza si fa riferimento a una riformulazione dei saldi del conto corrente, in base alla disponibilità, con la anteposizione degli accrediti agli addebiti (procedura normalmente seguita dalla giurisprudenza, a favore delle banche); non sappiamo se il saldo attivo del conto corrente sia derivato da questi conteggi, o se fosse comunque già attivo ab origine. La questione potrebbe essere nata proprio sulla base di una diversa base di partenza, mancando ogni presupposto in caso contrario. Ad ogni buon conto, pare pacifico la non revocabilità di rimesse su un conto corrente attivo, per mancanza di ogni presupposto.
La scientia decotionis
Per l’esercizio della azione revocatoria è ovviamente richiesta la conoscenza dello stato di insolvenza, nel periodo di riferimento. La banca aveva sostenuto la tesi della non conoscenza basandosi sul patrimonio netto positivo, che nella fattispecie era anche abbastanza elevato. La Corte ha confermato che la prova della conoscenza della scientia decoctionis è ricavabile anche da una serie di elementi indiziari, variabili in base alla tipologia del creditore. In particolare, per quanto concerne gli istituti di credito, tenuto anche conto dell'accesso che hanno a determinate informazioni, gli stessi sono in grado di valutare ed interpretare in modo oggettivo i dati di bilancio e tutti gli elementi del caso specifico. Concretamente si trattava di valutazioni di bilancio non sostenibili (tra l’altro, partecipazioni valutate al costo, con patrimonio netto molto inferiore, evidentemente senza valide motivazioni a supporto), di bilanci chiusi in perdita e di un bilancio non depositato.