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Sovrapprezzi azionari e nuovi "canestri"

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di Giuseppe Rebecca
Il Commercialista Veneto, N. 158 marzo-aprile 2004

La riforma tributaria (Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344) prevede novità molto particolari, per quanto riguarda i dividendi. Una di queste è la previsione dell’art. 47 (“Utili da partecipazione”), comma 1, ultima parte: “Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”. Quindi, ove la società dovesse restituire i sovrapprezzi azionari ai soci, in presenza di utili o di riserve, si presumono fiscalmente distribuiti gli utili e le riserve. Dall’1 gennaio 2004, quindi, i sovrapprezzi azionari non possono più essere distribuiti in esclusione da ogni imposta, come per il passato, se non una volta esaurite tutte le riserve esistenti in bilancio. Una esemplificazione: società con 500 di utile/ riserve e 100 di sovrapprezzo azionario. Se questa società distribuisse 100 di sovrapprezzo, sarà come se distribuisse dividendi. Se distribuisse 100 di sovrapprezzo e 400 di utile, in totale 500, sarebbe come se distribuisse tutto l’utile di 500. Se distribuisse 600, di cui 500 di utile e 100 di sovrapprezzo, si considererà distribuito l’utile di GIUSEPPE REBECCA Ordine di Vicenza esercizio per 500. La legge delega per la riforma (legge 80/2003) nulla ha previsto al riguardo, e nulla è stato nemmeno indicato nella relazione di accompagnamento. Quanto ora previsto non ha peraltro nulla a che vedere con lo spirito della riforma; si tratta, a nostro avviso, di un maldestro tentativo di raccogliere ulteriore materia imponibile. Si è detto maldestro perché, essendo del tutto al di fuori della legge delega, ben potrà essere dichiarato inapplicabile dalla Corte Costituzionale, ove fosse chiamata in causa. Che si tratti di qualcosa di estraneo allo spirito della norma è di tutta evidenza. Qui non si tratta certamente del regime dell’imposizione sui dividendi, qui siamo in presenza di altri aspetti. Fino a che questa norma avrà valenza si renderà necessario istituire un particolare regime di doppia contabilizzazione di queste riserve, tenuto conto che si tratta solo di presunzione fiscale. E siccome si tratta di informazioni che interessano a tutti i soci, alla fine bisognerà darne notizia nella stessa nota integrativa. Altro che semplificazione. (...)

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